Corte di cassazione penale sez. VI, 3 ottobre 2014, n. 41133 (c.c. 30 settembre 2014)

Pagine51-53
51
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
del 19 giugno 2008 (decorsi oltre 60 giorni dal momento
in cui è stata depositata la sentenza, scadendo i 60 giorni
il 9 giugno) viene notif‌icata il 4 luglio del 2008 la conte-
stazione per non avere il contravvenzionato ottemperato
all’obbligo di comunicare i dati nel termine di 60 giorni
decorrente dalla sentenza. Anche tale verbale viene im-
pugnato ed è l’oggetto del presente giudizio, nel quale la
ricorrente sostiene che la pretesa dell’amministrazione è
illegittima, essendo necessario, per contestare nuovamen-
te la mancata comunicazione dei dati, che la sentenza che
decideva sulla violazione principale fosse ormai passata
in giudicato e che in ogni caso l’Amministrazione dovesse
provvedere di nuovo all’invio della richiesta di comuni-
cazione dati e cioè che l’Amministrazione desse di nuovo
inizio al procedimento ex art. 126 bis c.d.s..
2.3 - Occorre osservare, in primo luogo, che l’obbligo
della comunicazione dei dati del conducente (da parte del
proprietario del veicolo) quanto a violazioni del Codice
della Strada costituisce un distinto obbligo (sanzionato a
sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avan-
zata dalla Amministrazione ove sia contestata una viola-
zione che determina la decurtazione dei punti patente. La
contestazione, tramite ricorso, della violazione principale
non fa venir meno l’obbligo della comunicazione relativa
ai dati, trattandosi di obbligo di collaborazione autono-
mamente sanzionato (ex plurimis, Cass. 2010 n. 22881).
Correttamente, quindi, l’odierna ricorrente a ciò ha prov-
veduto, comunicando che era stato presentato ricorso. Ma
tale comunicazione non ha esaurito l’obbligo della parte
contravvenzionata, obbligo da ritenersi sospeso e condi-
zionato all’esito del relativo giudizio instaurato, all’esito
del quale tale obbligo inizia a decorrere nuovamente e
deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni
(naturalmente se l’esito del giudizio, come nel caso in
questione, è risultato negativo per l’opponente).
Per esito del giudizio deve intendersi anche quello re-
lativo al primo grado, posto che la sentenza è provvisoria-
mente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.). L’eventuale
impugnazione di tale sentenza ed il relativo esito possono
certamente determinare effetti sull’eventuale mancata
comunicazione dei dati all’esito della sentenza di primo
grado, ma la questione non rileva in questa sede, perchè
non viene nemmeno dedotto che vi sia stata una impugna-
zione della decisione sulla violazione principale.
2.4 - Sulla base di quanto affermato al precedente
punto, i motivi avanzati sono infondati quanto alla diversa
prospettazione della ricorrente circa la decorrenza del-
l’obbligo della comunicazione e alla prospettata esigenza
dell’inizio di una nuova procedura (con conseguente nuo-
ve attività e nuovi termini) per l’acquisizione dei dati.
In particolare, sotto il primo prof‌ilo, l’obbligo decorreva
dal deposito della sentenza da quel momento già esecu-
tiva tra le parti e, quindi, anche per l’odierna ricorrente.
Decorso il termine di 60 giorni è stata correttamente
contestata la violazione circa la mancata osservanza
dell’obbligo. Quanto al secondo prof‌ilo (nuovo inizio del
procedimento di acquisizione dei dati), non resta che os-
servare che la richiesta era stata correttamente avanzata
ed era una conseguenza imposta dalla legge in relazione
alla contestazione.
La vicenda dell’accertamento giudiziale relativo alla
violazione principale non può determinare l’esigenza di
dare avvio ad una nuova procedura, che sarebbe del tutto
ingiustif‌icata e non trova alcun conforto normativo.
Quanto alle restanti censure del secondo motivo esse
appaiono inammissibili, avendo riguardo a motivi di ricor-
so (“terzo, quarto e quinto”) qui richiamati per relationem
in violazione del principio dell’autosuff‌icienza e comun-
que alla violazione in sè, non oggetto specif‌ica tempestiva
contestazione, al momento, cioè, della contestazione della
violazione principale.
3. Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. vi, 3 oTTobrE 2014, N. 41133
(c.c. 30 SETTEmbrE 2014)
prES. AGrò – EST. pAoLoNi – p.m. cANEvELLi (coNf.) – ric. vAcArciUc
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Mandato di arresto euro-
peo y Requisito della doppia punibilità y Condizioni
y Trattamento sanzionatorio y Rilevanza y Esclu-
sione y Limiti y Fattispecie relativa a m.a.e. emesso
dalle Autorità rumene per l’esecuzione della pena
di quattro mesi di reclusione per il reato di guida
senza patente.
. In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare
la condizione della doppia punibilità prevista dall’art.
7, comma primo, L. 22 aprile 2005 n. 69, non rileva
l’eventuale diversità del trattamento sanzionatorio,
salva l’ipotesi di una sua macroscopica esorbitanza ri-
spetto a quello previsto nell’ordinamento interno, tale
da far venir meno la stessa pregiudiziale identità o as-
similazione dei fatti di reato in comparazione. (Fatti-
specie relativa a m.a.e. emesso dalle Autorità rumene
per l’esecuzione della pena di quattro mesi di reclusio-
ne per il reato di guida senza patente, in cui la S.C. ha
escluso la violazione dell’art. 7). (l. 22 aprile 2005, n.
69, art. 7) (1)
(1) In senso conforme si esprime Cass. pen., sez. VI, 25 novembre
2013, n. 47012, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. Nel senso
che per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dal-
l’art. 7, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario
che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento
straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordi-
namento italiano, ma é suff‌iciente che la concreta fattispecie sia
punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando
l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche
del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la conf‌igurazione del
reato, v. Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2012, n. 19406, ibidem; e sul-
l’irrilevanza dell’eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle
circostanze aggravanti nelle rispettive legislazioni nazionali, salve le
ipotesi in cui la natura ed il contenuto dell’elemento circostanziale
presentino caratteristiche tali da immutare il fatto nel nucleo es-
senziale della sua conf‌igurazione materiale, v. Cass. pen. , sez. VI, 22
gennaio 2013, n. 3255, ibidem.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT