Corte di cassazione penale sez. VI, 13 ottobre 2014, n. 42752 (ud. 24 settembre 2014)

Pagine29-30
29
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
Consideratane la natura contravvenzionale, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cpv. c.p. esso è
ormai estinto per prescrizione.
Tuttavia dalla motivazione sul calcolo della pena che
si legge nella sentenza di prime cure - integralmente
confermata dalla pronuncia d’appello - emerge che il
Tribunale di Sondrio ha del tutto omesso di calcolare nel
trattamento sanzionatorio il reato p. e p. ex art. 4 legge
n. 110/75, di guisa che, malgrado la sua prescrizione, non
si può chiedere decurtazione di pena giacché, in realtà,
per tale reato i giudici di merito non hanno mai applicato
sanzione alcuna.
Né il ricorrente può dolersi della mera mancata decla-
ratoria di prescrizione del reato, non avendovi interesse.
Invero, l’interesse ad impugnare richiamato dal comma
4° dell’art. 568 c.p.p. quale condizione di ammissibilità di
qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti
primari e diretti del provvedimento da impugnare e sus-
siste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante ri-
spetto a quella esistente, id est sussiste un interesse con-
creto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una
lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo
giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato
non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente
favorevole (cfr. Cass., sez. un., n. 42 del 13 dicembre 1995,
dep. 29 dicembre 1995; Cass. n. 6301197; Cass. n. 514/98;
Cass., sez. II, n. 15715 del 28 maggio 2004, dep. 8 giugno
2004; Cass., sez. I, n. 47496 del 17 ottobre 2003, dep. 11
dicembre 2003, nonché numerose altre analoghe).
In altre parole, l’interesse non è costituito dalla mera
aspirazione della parte all’esattezza tecnico-giuridica del
provvedimento impugnato, ma dall’interesse a conseguire
- dalla sua riforma o dal suo annullamento - un concreto
vantaggio.
Nel caso di specie, la mera declaratoria di prescrizio-
ne del reato senza corrispondente decurtazione di pena
non importerebbe alcun concreto vantaggio per l’odierno
ricorrente.
3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue,
ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. vi, 13 oTTobrE 2014, N. 42752
(UD. 24 SETTEmbrE 2014)
prES. miLo – EST. DE AmiciS – p.m. cEDrANGoLo (coNf.) – ric. mAGriNi
Sottrazione o danneggiamento di cose sottopo-
ste a pignoramento o a sequestro y Circolazione
abusiva del veicolo y Concorso con l’illecito ammi-
nistrativo di cui all’art. 213 c.s. y Insussistenza y
Concorso apparente tra norma penale e norma am-
ministrativa y Sussistenza y Specialità della norma
amministrativa y Sussistenza.
. La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi del-
l’art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l’illecito
amministrativo previsto dal quarto comma dello stes-
so articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose
sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., at-
teso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta
speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza
che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo
apparente. (c.p., art. 15; c.p., art. 334; nuovo c.s., art.
213; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’indirizzo tracciato dalle SS.UU.
pen. 21 gennaio 2011, n. 1963, pubblicata per esteso in questa Rivista
2011, 199, con ampia nota di riferimenti giurisprudenziali alla quale
si rinvia.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2013 la Corte
d’appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa
dal Tribunale di Udine il 6 maggio 2010 che condannava
Stefano Magrini alla pena di mesi uno di reclusione ed
euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 334 c.p.,
previa applicazione dell’aumento per la recidiva reiterata
infraquinquennale e della diminuente del vizio parziale di
mente.
1.1. Si contesta all’imputato, quale proprietario di
un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo in
data 6 gennaio 2008 ed aff‌idata in giudiziale custodia a
Baracetti Donatella, di averla sottratta al vincolo ponen-
dosi alla sua guida il 4 febbraio 2008. All’esito del giudizio
di primo grado, la Baracetti venne assolta dal medesimo
addebito, per difetto di prova certa circa la consapevo-
lezza che il Magrini si fosse impossessato della predetta
autovettura.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d’appel-
lo di Trieste ha proposto ricorso per cassazione il difenso-
re dell’imputato, deducendo i motivi di doglianza qui di
seguito indicati.
2.1. Erronea applicazione dell’art. 89, anziché dell’art.
88 c.p., avendo i Giudici di merito erroneamente valutato
gli esiti di una relazione di perizia psichiatrica acquisita
agli atti processuali nel giudizio di primo grado, atteso
che la condizione psichica in cui il Magrini si trovava al
momento del fatto doveva qualif‌icarsi come vizio totale di
intendere e di volere e non come vizio parziale di mente.
2.2. Erronea applicazione di legge con riferimento
all’art. 533, comma 1, c.p.p., avendo la Corte d’appello
travisato sia gli esiti dell’istruttoria dibattimentale che
le norme di riferimento di cui agli artt. 110-334 c.p.: non
v’è in atti alcuna prova certa che il Magrini fosse il pro-
prietario del mezzo sottoposto a sequestro, né sono stati
acquisiti riscontri documentali all’affermazione resa nella
deposizione del teste, carabiniere Gregorius, unico ele-
mento di prova in base al quale la su riferita circostanza
è stata ritenuta accertata. Non è chiaro, inf‌ine, in base a

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT