Corte di cassazione penale sez. II, 16 ottobre 2014, n. 43348 (ud. 30 settembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio
alla Corte d’appello V. di Genova, la quale statuirà sulle
domande di condanna proposte nei confronti dell’ANAS
applicando il seguente principio di diritto:
L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico
transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la
f‌iancheggiano, nè avendo alcun obbligo di provvedere alla
manutenzione di essi, ha tuttavia l’obbligo di vigilare aff‌in-
chè dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo
per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi
per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in
colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c.,
comma 2, e art. 2043 c.c., l’ente proprietario della strada
pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria
diligenza d’una situazione di pericolo proveniente da un
fondo privato, non la segnali al proprietario di questa,
nè adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la
chiusura della strada alla circolazione.
6. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti dall’acco-
glimento del terzo.
6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3 c.p.c.. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. ii, 16 oTTobrE 2014, N. 43348
(UD. 30 SETTEmbrE 2014)
prES. fiANDESE – EST. mANNA – p.m. bALDi (Diff.) – ric. miSTri
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo
eventuale e colpa cosciente y Rapporto tra gli ele-
menti soggettivi di reato y Criteri y Individuazione
y Fattispecie in tema di lesioni personali derivanti
da sinistro stradale successivo ad un tentativo di
fuga dall’inseguimento delle forze dell’ordine a
seguito di rapina.
. In tema di rapporti tra dolo eventuale e colpa coscien-
te, sussistendo la prima di tali ipotesi quando il sogget-
to agisca nella consapevole accettazione del rischio che
dalla propria condotta, pur f‌inalizzata ad altro scopo,
derivi l’evento tipico di un determinato delitto, mentre
sussiste la seconda quando il soggetto, pur consapevole
di tale rischio, agisca nel convincimento che l’evento,
per la propria capacità di controllare l’azione o per il
concorso di altri fattori, non si verif‌icherà, e dovendosi
altresì aver riguardo, tra l’altro, ai f‌ini della riconosci-
bilità in concreto, dell’una o dell’altra delle anzidette
ipotesi, anche del contesto lecito o illecito in cui l’azio-
ne si colloca, deve ritenersi che bene venga affermata
la penale responsabilità dell’imputato a titolo di dolo
eventuale e non di colpa cosciente in ordine al reato
di lesioni personali qualora (come nel caso di specie),
dette lesioni siano state la conseguenza di una speri-
colata condotta di guida posta in essere per sfuggire
all’inseguimento da parte delle forze dell’ordine dopo
la perpetrazione di una rapina. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 43; c.p., art. 61; c.p., art. 582; c.p., art. 628) (1)
(1) Sul tema, per fattispecie analoga, si veda nello stesso senso,
Cass. pen., sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, in Ius&Lex dvd n. 6/2014,
ed. La Tribuna.
SvoLGimENTo DEL procESSo
Con sentenza 26 settembre 2012 la Corte d’Appello di
Milano confermava la condanna emessa all’esito di rito ab-
breviato il 6 marzo 2008 dal G.u.p. del Tribunale di Sondrio
nei confronti di Antonio Mistri per i reati di rapina pluriag-
gravata, furto pluriaggravato, resistenza a pubblico uff‌icia-
le aggravata, lesioni personali dolose gravi ed aggravate,
con recidiva specif‌ica, reiterata e infraquinquennale.
Questi, in sintesi, i fatti così come ricostruiti in sede di
merito: il 1° aprile 2006 Antonio Mistri, subito dopo aver ra-
pinato insieme con un complice l’uff‌icio postale di Forcola
(SO), si dava alla fuga a bordo di un’auto rubata procedendo
ad elevata velocità nel tentativo di sfuggire all’inseguimento
d’una pattuglia dei CC., con manovre di guida spericolate
e mancato rispetto di intersezioni semaforiche, f‌ino ad an-
dare a schiantarsi contro la FIAT Uno condotta da Adriano
Barbera, in tal modo cagionandogli lesioni personali gravi.
Tramite il proprio difensore Antonio Mistri ricorreva
contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i
motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art.
173 comma 1° disp. att. c.p.p.:
a) mancata derubricazione del delitto di lesioni perso-
nali dolose in quello di lesioni personali colpose, versando-
si in un caso di colpa cosciente anziché di dolo eventuale
(come invece ritenuto dai giudici di merito);
b) omessa declaratoria di estinzione per prescrizione
del reato di cui all’art. 4 legge n. 110/75, avendo la Corte
territoriale erroneamente ritenuto che per esso non vi fos-
se stata contestazione alcuna, contestazione che, invece,
risultava espressamente dal tenore del capo D) della ru-
brica; per l’effetto, la Corte territoriale avrebbe dovuto
espungere dal calcolo della pena la frazione ascrivibile a
tale contravvenzione.
moTivi DELLA DEciSioNE
1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.
Esclusa l’ipotesi - che in questa sede non viene in ri-
lievo - del dolo alternativo, si muova da una tradizionale
impostazione dottrinaria e giurisprudenziale secondo la
quale versa in situazione di dolo eventuale chi agisca ac-
cettando il rischio che, per effetto della propria condotta,
si produca (anche o soltanto) un evento non direttamente
voluto, sebbene rappresentato nel suo possibile accadere.
Versa, invece, in situazione di colpa cosciente il sogget-
to attivo che si rappresenti un dato evento come possibile
risultato della propria condotta (f‌inalizzata ad altro), pur
conf‌idando che esso non si verif‌ichi.
In altre parole, la linea di demarcazione tra le due f‌igu-
re si colloca sul crinale non rappresentativo, bensì volitivo
dell’atteggiamento psicologico dell’autore rispetto all’even-
to collaterale (o secondario) scaturito dalla condotta.

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