Corte di cassazione penale sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47298 (ud. 11 novembre 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
Legittimità
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. iv, 17 NovEmbrE 2014, N. 47298
(UD. 11 NovEmbrE 2014)
prES. brUSco – EST. SErrAo – p.m. SpiNAci (coNf.) – ric. c.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Necessità y Esclusione y Interval-
lo temporale tra la condotta illecita ed il relativo
accertamento y Irrilevanza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, fermo restan-
do che tale stato può essere accertato anche su base
sintomatica, indipendentemente dall’accertamento
strumentale, non solo con riguardo alla prima delle
tre ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 186 c.d.s,
sanzionata solo in via amministrativa, ma anche con
riguardo alle altre, sempre che la sussistenza di queste
ultime risulti accertata oltre ogni ragionevole dubbio,
deve ritenersi che, quando l’accertamento strumentale
sia stato effettuato (necessariamente ad una qualche
distanza di tempo dalla constatazione della condotta di
guida), il relativo esito sia da considerare attendibile
quando da detta constatazione sia trascorso un lasso di
tempo di appena mezz’ora. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 186) (1)
(1) Conformi sulla prima parte della pronuncia in commento si veda-
no Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28787, in questa Rivista 2012,
247 e Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 45122, ivi 2009, 939. In
senso conforme alla seconda parte si vedano: Cass. pen., sez. IV, 25
marzo 2014, n. 13999, ivi 2014, 1026 e Cass. pen., sez. IV, 22 maggio
2013, n. 21991, ivi 2014, 43.
SvoLGimENTo DEL procESSo E moTivi DELLA DEciSioNE
(Omissis)
4. Quanto alla deduzione concernente l’inidoneità
dell’alcoltest eseguito a distanza di oltre mezz’ora a dimo-
strare le condizioni psicof‌isiche dell’imputato al momento
della guida, nella sentenza impugnata la Corte territoriale
ha sottolineato che, al momento in cui gli è stato intimato
l’alt, il conducente presentava, secondo quanto emerso
dalla prova testimoniale, lo sguardo «assolutamente per-
so» e che, nel momento in cui è stato raggiunto nella sua
abitazione, circa mezz’ora dopo, presentava occhi lucidi ed
alito fortemente vinoso; a tali sintomi è stato, poi, correlato
il riscontro fornito dal test alcolemico in fase discendente,
tale dunque da fornire conferma all’ipotesi accusatoria
in merito alle condizioni di alterazione da assunzione di
alcolici in cui si trovava l’imputato in concomitanza con la
guida dell’autovettura.
4.1. La sentenza impugnata ha, dunque, applicato il
principio già affermato nella giurisprudenza della Corte
di Cassazione per cui, ai f‌ini della conf‌igurazione del
reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può es-
sere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste
dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su
base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento
strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più
lieve, priva di rilievo penale, solo quando, pur risultando
accertato il superamento della soglia minima, non sia
possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la
condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle altre
ipotesi che conservano rilievo penale (sez. IV, n. 28787
del 9 giugno 2011, Rata, Rv. 250714; sez. IV, n. 45122 del 6
novembre 2008, Corzani, Rv. 241764). E, nel caso concreto,
nella sentenza impugnata si è congruamente argomentato
perchè il giudice di merito ritenesse che le due rilevazioni
a mezzo etilometro avessero fornito indicazioni univoche
del superamento della soglia di 0,8 g/l.
4.2. Tale principio può essere ulteriormente sviluppato,
nel senso che solo il decorso di un intervallo temporale
di alcune ore, e non di mezz’ora come nel caso in esame,
tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test
alcolemico rende necessario, ai f‌ini della sussunzione del
fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verif‌icare
la presenza di altri elementi indiziari. Come recentemente
chiarito da questa Sezione a proposito della validità del ri-
levamento alcolemico in un caso analogo, il decorso di un
intervallo temporale tra la condotta di guida e l’esecuzione
del test è infatti inevitabile, potendosi peraltro ritenere lo-
gico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz’ora non
condizioni la validità del rilevamento mediante alcoltest
(sez. IV, n. 13999 del 11 marzo 2014, Pittiani, Rv. 259694;
sez. IV, n. 21991 del 28 novembre 2012, dep. 2013, Ghio,
Rv. 256191).
4.3. La motivazione espressa nella sentenza impugna-
ta risulta, pertanto, esente da contraddittorietà, avendo
la Corte territoriale tenuto conto delle contestazioni
mosse dall’appellante ed essendo, tuttavia, pervenuta
con adeguata giustif‌icazione del percorso logico seguito,
alla conferma della sentenza di primo grado, applicando
correttamente i principi sopra indicati e pervenendo alla
sussunzione del fatto in una delle ipotesi disciplinate
dall’art. 186, comma 2, c.d.s. in ragione del concorrente
accertamento di una serie di elementi indiziari idonei a
corroborare il dato, acquisito mediante etilometro, di un
tasso alcolemico superiore a g/l 0,8. (Omissis)

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