Corte di cassazione penale sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449 (ud. 8 aprile 2015)

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giur
LEGITTIMITÀ
motivi deLLa decisione
1. Violazione dell’art. 125 n° 3) c.p.p.: la merce è stata
sequestrata «in quanto corpo del reato» e, sotto tale prof‌i-
lo, è stato ritenuto legittimo dal Tribunale.
Di conseguenza, poiché manca la motivazione in ordine
alle esigenze probatorie, si pone il problema di stabilire se
la suddetta motivazione, relativamente al sequestro pro-
batorio, sia o meno necessaria.
Sul punto, com’è noto, la soluzione affermativa è stata
sostenuta dalle SS.UU con la sentenza n° 5876/2004 Rv.
226710-226713, la cui decisione è stata seguita da numero-
se sentenze (da ultimo, Cass. 19615/2014 Rv. 259647)
Sennonché, successivamente, la questione è stata nuo-
vamente rimeditata da questa Corte la quale, con diverse
sentenze, ha rilevato che «il decreto di sequestro probato-
rio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere
sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine
alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la “res”
sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in
ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento
dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato
è “in re ipsa”».
Questa Corte, infatti, ha osservato che «L’art. 245 sta-
bilisce al comma 1 che “L’Autorità Giudiziaria dispone con
decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato necessaria per l’accertamento
dei fatti”. Il comma 2 stabilisce, invece, che “sono corpo
del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato
è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono
il prodotto, il prof‌itto o il prezzo”. Già dal testo letterale
della legge, risulta, anche da un punto di vista gramma-
ticale, che, in tema di sequestro probatorio, “necessarie
per l’accertamento dei fatti”, sono solo le cose pertinenti
al reato; in tal caso, solo se ed in quanto necessarie a f‌ini
probatori, determinate cose potranno essere qualif‌icate
“come pertinenti al reato” e, dunque, essere oggetto del
provvedimento di sequestro. Dette valutazioni non sono,
al contrario, richieste per il “corpo del reato”, e, quindi,
per le cose individuate dal legislatore, nell’art. 253 c.p.p.,
comma 2; per esse, invero, il rapporto con il reato non è
mediato dalla f‌inalità della prova, ma è immediato, tant’è
che in via generale ne è prevista la conf‌isca. Può, quindi,
affermarsi che “in tema di misure cautelari reali, costitui-
sce sequestro penale obbligatorio quello del corpo del rea-
to che mira a sottrarre all’indagato tutte le cose sulle quali
o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le
cose che ne costituiscono il prodotto, il prof‌itto e il prezzo.
Sotto tale aspetto, il sequestro del corpo di reato non ha
nulla a che vedere con il sequestro delle cose pertinenti
al reato, che è, invece, facoltativo e presuppone la tutela
delle esigenze probatorie”. Ciò stabilito, va ancora precisa-
to che “In tema di sequestro probatorio di cose costituenti
corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la
dimostrazione della necessità del sequestro in funzione
dell’accertamento dei fatti, atteso che la esigenza proba-
toria del corpus delicti è in re ipsa, è anche vero che, ai f‌ini
della qualif‌icazione come corpo di reato delle cose in se-
questro, il provvedimento deve dare concretamente conto
della relazione di immediatezza descritta nell’art. 253
c.p.p., comma 2 tra la res e l’illecito penale”. Ne consegue
che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo
di reato non è suff‌iciente la mera indicazione delle norme
di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il
rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e
che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo,
di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specif‌icati
gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da se-
questrare»: Cass. 31950/2013 Rv. 255556; Cass. 43444/2013
Rv. 257302; Cass. 23212/2014 Rv. 259579; Cass. 8662/2010
Rv. 246850.
Questa Corte, ritiene di adeguarsi al suddetto orienta-
mento giurisprudenziale, condividendo i nuovi ed ulteriori
argomenti evidenziati rispetto a quelli addotti dalle SS.UU
cit.
Di conseguenza, poiché non vi è discussione in ordine
alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la
“res” sequestrata ed il reato oggetto di indagine, la censu-
ra, dev’essere disattesa alla stregua del seguente principio
di diritto: «Il decreto di sequestro probatorio delle cose
che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a
pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sus-
sistenza della relazione di immediatezza tra la “res” seque-
strata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine
alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei
fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è “in
re ipsa”».
2. Violazione degli artt. 474-648 c.p.: la motivazione ad-
dotta sul punto dal Tribunale deve ritenersi, in considera-
zione della natura del provvedimento, più che suff‌iciente
in ordine al fumus di entrambi i delitti contestati.
Le censure dedotte dal ricorrente, invero, presuppon-
gono un esame approfondito del merito che non è consen-
tito riguardo al sequestro probatorio.
3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 15 apriLe 2015, n. 15449
(ud. 8 apriLe 2015)
pres. mannino – reL. ramacci – p.m. s. (conf.) – ric. mazzarotto
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenui-
tà del fatto y Nuova disciplina y Eff‌icacia retroattiva
y Sussistenza y Fattispecie in tema di reato di sot-
trazione fraudolenta al pagamento di imposte.
. Attesa la natura sostanziale del nuovo istituto della
non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto
dall’art. 131 bis c.p., introdotto dall’art. 1 del D.L.vo 16
marzo 2015 n. 28, deve ritenersi che esso, quale norma
sopravvenuta più favorevole, abbia eff‌icacia retroattiva
ai sensi dell’art. 2, comma quarto, c.p., e possa quindi
trovare applicazione anche nei procedimenti penali già
in corso alla data di entrata in vigore del citato D.L.vo,
4/2015 Arch. nuova proc. pen.

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