Corte di cassazione penale sez. III, 21 aprile 2015, n. 16618 (c.c. 25 marzo 2015)

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giur
LEGITTIMITÀ
generale ha diritto a che sia acquisito nel contraddittorio
delle parti.
Naturalmente è fatta salva la possibilità − come avvie-
ne anche nel giudizio ordinario − che l’imputato, anche at-
traverso il proprio difensore, consenta esplicitamente che
possano essere acquisiti atti (ad esempio s.i.t. non presen-
ti nel fascicolo del dibattimento all’atto della richiesta di
rito alternativo) anche non formati nel contraddittorio
delle parti.
Coerente con tale previsione è la possibilità che l’art.
441 comma 5 c.p.p. lascia al P.M., all’esito di tali acquisi-
zioni probatorie, di procedere a modif‌icazione dell’imputa-
zione, con il logico corollario previsto al comma 1 dell’art.
441 bis per l’imputato di chiedere che il processo prosegua
nelle forme ordinarie.
Nel caso che ci occupa, dunque, il G.u.p non poteva
acquisire d’uff‌icio, come ha fatto, i verbali degli inter-
rogatori resi in altro procedimento da Niscio e Masi, al
G.i.p. di Modena il 18 novembre 2008. Difettando il con-
senso del Sautto − che non c’era stato − egli avrebbe
potuto al più disporne l’audizione nel contraddittorio
delle parti.
Peraltro, non va trascurato che l’art. 238 c.p.p. limita la
possibilità di acquisizione di verbali di prove di altro pro-
cedimento penale solo ai casi in cui le stesse siano state
assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento, prove
che possono essere utilizzate contro l’imputato soltanto se
il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova o
se ne i suoi confronti fa stato la sentenza civile.
Nel caso che ci occupa, l’interrogatorio di Niscio e Masi,
evidentemente, non erano atti resi nel contraddittorio del
difensore del Sautto.
L’avvenuta acquisizione di tali atti conf‌igura, dunque,
una nullità assoluta insanabile, rilevabile ex art. 179 c.p.p.
anche d’uff‌icio in ogni stato e grado del procedimento.
Ne consegue che, nella specie, sia l’interrogatorio di
Niscio Antonio che quello di Masi Massimiliano, oggetto
di produzione da parte del Pubblico ministero e di ammis-
sione da parte del G.u.p., non sono utilizzabili. Ciò com-
porta l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio
per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di
Napoli perchè valuti la “resistenza” della decisione impu-
gnata, una volta sottratto ad essa il compendio probatorio
dichiarato inutilizzabile.
In buona sostanza, dovrà il giudice di rinvio, nella sua
piena discrezionalità di giudizio, valutare in concreto se
tali elementi di prova, acquisiti illegittimamente, abbiano
o meno avuto un peso decisivo sulla decisione di penale
responsabilità, al f‌ine di stabilire se la scelta di una deter-
minata soluzione e la risposta giudiziaria sarebbe stata la
stessa, anche senza l’utilizzazione di quegli elementi, per
la presenza di altre prove ritenute di per sé suff‌icienti a
giustif‌icare l’identico convincimento, concludendo poi in
punto di colpevolezza o meno del ricorrente.
Gli ulteriori motivi di ricorso, evidentemente, andranno
rivalutati anch’essi alla luce della sottrazione del compen-
dio probatorio ritenuto inutilizzabile. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 21 apriLe 2015, n. 16618
(c.c. 25 marzo 2015)
pres. mannino – est. graziosi – p.m. baLdi (conf.) – ric. p.g. in proc. taLbi
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Ri-
corso per cassazione y Provvedimenti del tribunale
della libertà y Pronunciati ai sensi degli artt. 309
e 310 c.p.p. y Ammissibilità y Soggetti legittimati y
Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello y Esclusione.
. È da escludere, in base al testuale tenore dell’art.
311, comma 1, c.p.p., che tra i soggetti legittimati a
proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze
del tribunale pronunciate ai sensi degli artt. 309 e 310
c.p.p., possa rientrare il procuratore generale della
Repubblica presso la corte d’appello, anche nel caso
in cui trattisi di ordinanze che siano state adottate a
seguito di appello proposto ex art. 310 c.p.p. avverso
provvedimenti in materia cautelare emessi dalla corte
d’appello; il che non si pone in alcun modo in contrasto
con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 309; c.p.p., n. 310; c.p.p., art. 311) (1)
(1) La pronuncia in commento si conforma a quanto statuito da Cass.
pen., sez., un., 27 luglio 2009, n. 31011, in questa Rivista 2009, 717.
svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza del 12 settembre 2014 il Tribunale di
Firenze, a seguito di appello ex articolo 310 c.p.p. presen-
tato da Talbi Faycel, ha revocato l’ordinanza del 1 luglio
2014 con cui la Corte d’appello di Firenze aveva sospeso
i termini di custodia cautelare ai sensi dell’articolo 304,
secondo comma, c.p.p. durante i tempi del giudizio e della
delibera della decisione nei confronti del suddetto.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore generale presso
la Corte d’appello di Firenze. Premesso che anche il Pro-
curatore generale presso la corte territoriale, e non solo il
Procuratore della Repubblica, si deve ritenere legittimato
a proporre il ricorso, in ipotesi contraria sussistendo prof‌ili
di illegittimità costituzionale, il ricorrente nega che nella
revocata ordinanza non sia stata illustrata in motivazione
la impossibilità di udienze ravvicinate.
motivi deLLa decisione
3. Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ricorrente, a proposito della sua legittimazio-
ne a presentare il ricorso, richiama S.U. 28 maggio 2009
n. 31011, che, sulla base del principio per cui il diritto ad
impugnare spetta solo a colui al quale la legge espressa-
mente lo conferisce − e l’articolo 311 c.p.p. indica, nel suo
primo comma, espressamente che legittimati a proporre
il ricorso sono “il pubblico ministero che ha richiesto l’ap-
plicazione della misura, l’imputato e il suo difensore” −,
nega la legittimazione del Procuratore generale presso la
Corte di appello a proporre ricorso per cassazione avverso
le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provve-
dimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appel-
4/2015 Arch. nuova proc. pen.

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