Corte di cassazione penale sez. III, 22 aprile 2015, n. 16793 (ud. 25 marzo 2015)

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giur
LEGITTIMITÀ
Non essendosi, pertanto, determinata alcuna violazio-
ne della posizione processuale del Montauti, è evidente
che il vizio che originariamente colpiva la notif‌icazione a
quest’ultimo del decreto penale, dal medesimo, si ribadi-
sce, tempestivamente opposto, è stato corretto, senza pos-
sibilità di sua ulteriore deduzione.
Inf‌ine neppure può dolersi il Montauti del fatto che il
P.M. non abbia inteso sentirlo prima di esercitare, tramite
la richiesta di decreto penale, la azione penale.
Osserva, infatti, la Corte che così agendo il P.M. non
ha violato alcuna disposizione di legge prevista a pena di
nullità; invero l’unica disposizione che prevede l’obbligo
del P.M. di procedere all’interrogatorio dell’indagato che
ne abbia fatto richiesta è contenuta nell’art. 415-bis c.p.p.,
il quale, al comma 3 ultima parte, prevede che il P.M. deve
procedere all’interrogatorio dell’indagato che, avendo
ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, chieda di
essere sentito.
Vi è, però, da osservare che secondo la giurisprudenza
dei questa Corte nel caso in cui il Pm debba esercitare la
azione penale tramite la richiesta di emissione di decreto
penale non vi è luogo alla notif‌icazione dell’avviso di con-
clusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p. (Corte
di cassazione, sezione IV penale, 16 gennaio 2009, n. 1794).
L’avviso all’indagato di chiusura delle indagini ai sen-
si dell’art. 415-bis c.p.p. non è infatti compatibile con la
struttura del procedimento per decreto, sia perchè questo
si caratterizza per un contraddittorio posticipato all’oppo-
sizione e per una conoscenza completa del fascicolo del
pubblico ministero, sia perchè il decreto penale di con-
danna contiene tutti gli elementi utili ad orientare la dife-
sa ed è accompagnato da un congruo termine che consente
la presa visione del fascicolo e l’estrazione di copie (Corte
di cassazione, sezione, III, 18 dicembre 2006, n. 41292).
Come, infatti, questa Corte già ha precisato sull’argo-
mento, l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. è inapplicabile sia nel
procedimento per decreto penale di condanna sia nel con-
seguente, eventuale giudizio di opposizione, che si svolga
con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato
di cui all’art. 464 c.p.p.
Va, invero, rilevato che l’adempimento in questione in
quanto f‌inalizzato a consentire un’anticipata difesa dell’in-
dagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari
si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ra-
gione di essere allorquando l’azione penale, per sua natura
irretrattabile, debba essere esercitata, tramite la richiesta
di decreto penale, atteso che, in questo caso, le ragioni del-
l’indagato potranno essere svolte, senza alcun pregiudizio
per lui, in sede di giudizio di opposizione, eventualmente
anche con lo stesso atto con cui questa è proposta.
Del resto, sull’inapplicabilità dell’avviso ex art. 415-bis
c.p.p., nel procedimento per decreto e, quindi, anche nel
conseguente giudizio di opposizione, si è espressa la stessa
Corte costituzionale (cfr. Corte cost., ord. n. 32 del 2003)
escludendo in proposito la sussistenza di alcuna lesione
del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, at-
teso che questo ha pieno modo di esplicarsi nel successivo
giudizio di opposizione, il cui primo ed ineludibile effetto
è proprio quello di determinare la revoca del decreto di
condanna, essendo questo destinato ad essere neces-
sariamente sostituito dalla sentenza emessa all’esito del
giudizio di opposizione.
Il ricorso del Montauti deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna di quello al
pagamento delle spese processuali e della somma, equita-
tivamente determinata nella misura che segue, di 1000,00
euro in favore della Cassa delle ammende. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 22 apriLe 2015, n. 16793
(ud. 25 marzo 2015)
pres. mannino – est. pezzeLLa – p.m. baLdi (conf.) – ric. sautto
Giudizio abbreviato y Procedimento y Valutazione
delle prove y Poteri del giudice y Integrazione proba-
toria y Acquisizione d’uff‌icio di verbali contenenti
dichiarazioni di testi assunti in altro procedimento
y Legittimità y Esclusione.
. In tema di giudizio abbreviato, deve ritenersi illegitti-
ma e produttrice di nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p.,
l’acquisizione d’uff‌icio, da parte del giudice, nella rite-
nuta applicabilità del disposto di cui all’art. 441, comma
5, c.p.p., di verbali contenenti le dichiarazioni di testi
assunti in altro procedimento, senza che all’assunzione
avesse partecipato, come previsto dall’art. 238, comma
2 bis, c.p.p., il difensore dell’imputato. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 238; c.p.p., art. 438; c.p.p.,
art. 441) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2014,
n. 20237, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez.
III, 20 marzo 2013, n. 12842, ibidem e Cass. pen., sez. V, 21 settembre
2012, n. 36335, ibidem.
svoLgimento deL processo
1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente, con sentenza del 15 no-
vembre 2013 confermava la sentenza con cui il G.u.p. del
Tribunale di Napoli, in data 25 febbraio 2009, aveva con-
dannato Sautto Gennaro alla pena di anni 8 di reclusione
ed euro 40.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv.
c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perchè, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, cedeva sostanza stupefa-
cente a Masi Massimiliano e a Niscio Antonio; in particola-
re in data 27 dicembre 2007, cedeva agli stessi grammi 961
di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui grammi
683,71 di principio attivo, da cui erano ricavabili 4555 dosi
medie singole. In Napoli ed altri luoghi, attualmente sco-
nosciuti, sino alla data del 27 dicembre 2007.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, Saut-
to Gennaro, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-
sposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.: (omissis)
4/2015 Arch. nuova proc. pen.

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