Corte di cassazione penale sez. III, 23 aprile 2015, n. 16894 (ud. 30 ottobre 2014)

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giur
LEGITTIMITÀ
e pervenuta alla competente Procura della Repubblica
tardivamente; sez. IV, n. 29246 del 18 giugno 2013 relati-
va ad una fattispecie nella quale la Corte di cassazione
ha annullato senza rinvio, per incompetenza funzionale,
l’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva deciso, in
luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di restitu-
zione nel termine per proporre impugnazione).
5. Conclusivamente, è possibile affermare, ai sensi del-
l’art. 173 disp. att. c.p.p., il seguente principio di diritto: il
giudice di legittimità, investito del ricorso per cassazione
avverso un’ordinanza emessa da un giudice funzionalmen-
te incompetente, ha il potere - dovere di disporre, conte-
stualmente all’annullamento senza rinvio del provvedi-
mento, la trasmissione degli atti al giudice individuato
come competente a provvedere.
6. Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per quanto
di competenza. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 23 apriLe 2015, n. 16894
(ud. 30 ottobre 2014)
pres. fiaLe – est. gentiLi – p.m. spinaci (conf.) – ric. montauti
Giudizio per decreto y Decreto di condanna y Noti-
f‌ica y Al condannato e al suo difensore y Omissione
y Nullità y Esclusione y Condizioni.
Giudizio per decreto y Richiesta y Avviso all’in-
dagato di conclusione delle indagini preliminari y
Incompatibilità con il procedimento per decreto y
Sussistenza.
. La mancata osservanza dell’art. 460, comma 3, c.p.p.
(nella parte che impone l’obbligo di notif‌ica del decre-
to penale al condannato e al suo difensore), non produ-
ce nullità alcuna quando, essendovi stata tempestiva
opposizione, il decreto sia stato comunque revocato e
l’interessato sia stato anche rimesso in termini per la
eventuale richiesta di riti alternativi. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 463) (1)
. Qualora il pubblico ministero eserciti l’azione penale
mediante richiesta di decreto penale, non vi è luogo
all’obbligo di notif‌ica dell’avviso di conclusione delle
indagini previsto dall’art. 415 bis c.p.p. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 415 bis) (2)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2010,
n. 43757, in questa Rivista 2012, 101. In senso difforme, per il caso di
mancata opposizione, si veda Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2004,
ivi 2004, 167.
(2) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2009,
n. 1794, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La tribuna; Cass. pen., sez. III,
18 dicembre 2006, n. 41292, in questa Rivista 2007, 650 e Cass. pen.,
sez. I, 19 dicembre 2000, n. 5530, ivi 2001, 182. Sull’argomento cfr.
Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2001, n. 25354, ivi 2001, 540 e Cass. pen.,
sez. I, 19 dicembre 2000, n. 5530, ivi 2001, 182.
svoLgimento deL processo
La Corte di appello di Roma ha confermato, con sen-
tenza del 16 dicembre 2013, la decisione con la quale il
Tribunale di Rieti ha condannato, a seguito di opposizione
a decreto penale, Mantauti Cristian alla pena di giustizia
avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 81,
cpv., c.p. e 30, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge n.
157 del 1992, perchè, in concorso con altra persona, eser-
citava la attività venatoria all’interno di una zona ove essa
era interdetta, in periodo vietato e con mezzi vietati.
Ha proposto ricorso per cassazione il Montauti dedu-
cendo la nullità della sentenza per inosservanza o erronea
applicazione di norme penali sostanziali e processuali.
In particolare egli ha lamentato il fatto che, pur avendo
provveduto a nominare un proprio difensore di f‌iducia, il
decreto penale dalla cui opposizione è scaturito il presen-
te giudizio, era stato notif‌icato non a tale difensore ma
solo al soggetto cui era stato ingiunto il pagamento della
sanzione pecuniaria.
Il ricorrente si è, altresì, doluto del fatto che, pur
avendo egli chiesto di essere sentito dal Pm prima che
questi esercitasse l’azione penale, tale richiesta era stata
disattesa.
motivi deLLa decisione
Il ricorso proposto è inammissibile.
Osserva infatti il Collegio, quanto alla deduzione, la quale
si sostanzia nella rivendicazione di una violazione di legge,
avente ad oggetto la circostanza che il decreto penale emes-
so nei confronti del Montauti non fosse stato notif‌icato al suo
difensore di f‌iducia sebbene questi fosse già stato nominato
da tempo e tale nomina fosse già stata portata a conoscenza
della autorità giudiziaria, che è certamente vero che, stante
la previsione di cui all’art. 460, comma 3, c.p.p., il decreto
penale di condanna deve essere notif‌icato, oltre che al con-
dannato, anche al suo difensore di f‌iducia se già nominato.
Tuttavia si rileva che, nel caso di specie, avendo il Mon-
tauti presentato tempestiva opposizione avverso il predet-
to decreto penale, esso è stato correttamente revocato dal
Tribunale di Rieti, sicchè gli eventuali vizi che colpivano
il predetto atto, nonchè la procedura di sua notif‌icazione,
debbono ritenersi essere stati assorbiti dalla sua avvenuta
revoca che, avendo rimosso dal mondo giuridico il predetto
atto ne ha, per così dire, sterilizzato gli eventuali vizi.
Nè il Montauti può dolersi del fatto che, non essendo
stato il suo difensore di f‌iducia informato della avvenuta
adozione del provvedimento condannatorio ai danni del suo
cliente, egli non abbia potuto godere della assistenza tecni-
ca del proprio difensore per tutta la durata del termine en-
tro il quale egli sarebbe stato legittimato a chiedere, ai sensi
dell’art. 461, comma 3, c.p.p. che il giudizio di opposizione a
decreto fosse celebrato nelle forme alternative ivi previste.
Nel caso che interessa. Infatti, il Tribunale di Rieti,
investito della opposizione a decreto penale proposta dal
Montauti, e preso atto della invalida notif‌icazione a questo
del decreto penale emesso nei suoi confronti, dispose la
rimessione in termini dell’opponente in ordine alla richie-
sta dei riti alternativi.
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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