Corte di cassazione penale sez. I, 23 aprile 2015, n. 17027 (c.c. 10 marzo 2015)

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giur
LEGITTIMITÀ
considerate, se ne possa sospendere l’esecuzione (Cass.
sez. l, n. 29087 del 11 luglio 2006, Proietti Bartolucci,
rv. 235417; sez. l, n. 25329 del 1 aprile 2003, Gallano, rv.
225201; sez. VI, n. 24245 del 3 aprile 2003, Garofalo, rv.
225577; sez. l, n. 17885 del 19 marzo 2002, Vitobello, rv.
222027; sez. l, n. 27755 del 30 maggio 2003, Di Giorgio,
rv. 225015; sez. I, n. 6356 del 15 dicembre 1998, Galluc-
cio M., rv. 212713).
È reperibile soltanto un precedente di questa Corte
dissonante rispetto alla linea interpretativa citata (Cass.
sez. l, n. 271 del 2 luglio 2003, P.G. in proc. Schiavone,
rv. 227640), nel quale si è sostenuto che la locuzione
“stessa condanna” va riferita letteralmente a quella la
cui esecuzione si chiede di sospendere e che il cumulo
può essere sciolto quando il suo mantenimento comporti
pregiudizi per il condannato. È però agevole replicare
che, una volta operato il cumulo materiale, operazione
resa obbligatoria dall’art. 663 c.p.p. per il P.M., nonché
per il giudice dell’esecuzione, e da compiersi nel rispetto
delle norme sul concorso di pene contenute negli artt.
71 e seguenti c.p., per effetto del rinvio ad esse operato
dal successivo art. 80, le pene detentive temporanee, in-
f‌litte con le distinte sentenze, “si considerano come pena
unica per ogni effetto giuridico” (art. 76 c.p.). Pertanto,
il condannato è soggetto ad esecuzione contemporanea-
mente per tutte le condanne conf‌luite nell’unico titolo
esecutivo, costituito dal provvedimento di unif‌icazione
di pene concorrenti e quindi non può ottenere la scis-
sione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al
f‌ine di conseguire, previa loro considerazione isolata,
la sospensione dell’esecuzione ed il mantenimento in
libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena
consentano l’accesso ai benef‌ici penitenziari o non sia
intervenuto precedente provvedimento di sospensione,
ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello
stesso cumulo.
Infatti, la sospensione dell’ordine di carcerazione
ex art. 656 c.p.p. è funzionale al conseguimento di una
misura alternativa alla detenzione e quindi ad impedire
l’immediato ingresso in carcere a quanti possano accedere
a tale misura nelle more dell’assunzione della relativa de-
cisione, sicchè tali benef‌ici non possono operare soltanto
in relazione ad una delle pene concorrenti, ma sulla pena
unica per tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei
confronti della stessa persona, secondo quanto deducibile
“a contrariis” dall’art. 51-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, che
in caso di avvenuta ammissione prevede, se sopravvenga-
no nuovi titoli esecutivi, l’estensione o la cessazione del
benef‌icio “tenuto conto del cumulo delle pene” allo scopo
di imporre la verif‌ica della persistenza dei requisiti di
ammissibilità.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la
conseguente condanna del proponente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. i, 23 apriLe 2015, n. 17027
(c.c. 10 marzo 2015)
pres. giordano – est. cassano – p.m. gaeta (diff.) – ric. nigest
immobiLiare s.r.L.
Competenza penale y Competenza funzionale y
Impugnazione avverso provvedimento nullo y In-
competenza funzionale del giudice y Annullamento
senza rinvio da parte della Corte di cassazione y
Trasmissione degli atti all’autorità competente y
Individuazione.
. La Corte di cassazione, qualora rilevi che il provve-
dimento impugnato è affetto da nullità per incompe-
tenza funzionale del giudice che lo ha emesso, non può
limitarsi a disporne l’annullamento senza rinvio, ma
deve anche individuare quale sia l’autorità competente
alla quale trasmettere gli atti. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 175; c.p.p., art. 620; c.p.p., art. 621; att. c.p.p., art.
173) (1)
(1) Condivide il medesimo orientamento sull’argomento Cass. pen.,
sez. I, 8 maggio 2012, n. 17053, in questa Rivista 2013, 707. In dot-
trina, sulla competenza del giudice, si veda I. BORASI, Le regole di
competenza del giudice penale, ivi 2013, 35.
svoLgimento deL processo
l. Con ordinanza del 23 aprile 2014 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione
di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la
richiesta avanzata dalla S.r.l. “Nigest Immobiliare”, volta
ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione di creditore
in buona fede dell’importo di 450.000 euro nei confronti
della S.r.l. “Grigoli Distribuzione”, società sottoposta il 28
gennaio 2008 a sequestro preventivo e, successivamente,
a conf‌isca, disposta con sentenza del Tribunale di Marsala
del 31 gennaio 2011 (divenuta irrevocabile), nonché, in
data 12 novembre 2008, a sequestro di prevenzione
Il giudice dell’esecuzione osservava che l’ordinamento
non prevede una particolare tutela per i creditori di un
soggetto sottoposto a conf‌isca di prevenzione e/o penale
ai sensi dell’art. 12-sexies L. n. 356 del 1992 che non siano
assistiti da garanzia reale e ciò sulla base di una precisa
opzione legislativa, ritenuta legittima dalla Corte Costitu-
zionale (sent. n. 190 del 1994).
Argomentava, inoltre, che il D.L.vo n. 159 del 2011
che, per la prima volta ha preso in esame la posizione
dei creditori chirografari, subordina la tutela del diritto
− nell’ambito di un sub-procedimento di ispirazione con-
corsuale − a rigide condizioni che, nel caso in esame, non
sussistevano.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso
per cassazione, tramite il difensore di f‌iducia, il legale
rappresentante della “S.r.l. Grigoli Distribuzione”, il quale
formula le seguenti censure.
Deduce violazione delle regole sulla competenza fun-
zionale da parte del giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Palermo che avrebbe dovuto declinare
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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