Corte di cassazione penale sez. VI, 24 aprile 2015, n. 17375 (ud. 16 aprile 2015)

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giur
LEGITTIMITÀ
− stabiliva che «II decorso dei termini processuali relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è
sospeso di diritto dallo agosto al 15 settembre di ciascun
anno, e riprende a decorrere dalla f‌ine del periodo di so-
spensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l’inizio stesso è differito alla f‌ine di detto
periodo»; e il cui art. 2 stabilisce che «In materia penale,
il precedente articolo non si applica nei processi relativi
ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espres-
samente rinunzino alla sospensione dei termini».
Nell’applicazione di tali norme che regolano il periodo
feriale, questa Corte, con particolare riferimento ai pro-
cessi con imputati detenuti, ha avuto modo di affermare
che «La deroga alla sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale è prevista nell’interesse esclusivo
dell’indagato (o dell’imputato) che si trovi in stato di cu-
stodia cautelare ed è preordinata alla rapida def‌inizione
del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà per-
sonale, con la conseguenza che spetta all’indagato ed al
suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei
termini e consentire al giudice di procedere anche durante
il periodo feriale. Detta rinuncia può essere anche tacita
quando possa essere desunta da condotte ed iniziative
implicitamente signif‌icative della volontà dell’indagato di
rinunciare alla sospensione dei termini» (sez. V, n. 32363
del 1 luglio 2002 Rv. 222620; sez. IV, n. 40951 del 13 novem-
bre 2002 Rv. 223598).
Orbene, facendo applicazione di tali principi di diritto
al caso di specie, deve ritenersi che, a seguito dell’ordi-
nanza del 15 luglio 2013 (che, a causa dell’astensione dei
difensori e alla loro richiesta di rinvio del dibattimento, ha
disposto il rinvio dell’udienza al 17 settembre 2013), si è
determinata ex lege, ai sensi dell’art. 304 comma 1 lett. a),
una sospensione del termine di custodia pari a giorni 63 (e
non pari a giorni 18 come assume il ricorrente), dovendosi
ricomprendere nella sospensione del termine il periodo
feriale; ciò in quanto i difensori non hanno rinunziato,
ai sensi dell’art. 2 legge 742 del 1969, al periodo di so-
spensione feriale, rendendo così necessario per il giudice
procedente il rinvio della trattazione del procedimento a
dopo tale periodo.
Essendo stata, dunque, la prima sospensione dei termi-
ni di custodia della durata di 63 giorni, deve ritenersi che
la sospensione dei termini di custodia sia stata nella sua
totalità (considerati anche gli altri due menzionati rinvii
per 27 e 14 giorni ciascuno) pari a 104 giorni.
Ne deriva che la scadenza dei termini di fase della
custodia cautelare, che avrebbero dovuto maturare il 21
luglio 2014, è slittata al 25 ottobre 2014 e che, pertanto,
il Tribunale procedente ha adottato l’ordinanza di so-
spensione dei termini ex art. 304 comma 2 c.p.p. quando i
termini di custodia non erano ancora scaduti.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammis-
sibile, con conseguente condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali e − considerati i prof‌ili di
colpa − della sanzione pecuniaria determinata equitativa-
mente come in dispositivo.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimes-
sione in libertà del ricorrente, deve disporsi − ai sensi del-
l’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale − che copia della stessa sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’in-
dagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito
dal comma 1 bis del citato articolo 94. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 24 apriLe 2015, n. 17375
(ud. 16 apriLe 2015)
pres. rotundo – est. capozzi – p.m. fodaroni (conf.) – ric. i.f.
Frode processuale y Falsa perizia o interpretazio-
ne y Soggetti lesi y Individuazione persona offesa
y Opposizione all’archiviazione proposta dal P.M. y
Legittimità y Esclusione.
. Nel reato di falsa perizia o interpretazione, previsto dal-
l’art. 373 c.p., ancorchè aggravato ex art. 375 c.p., deve
ritenersi che persona offesa sia solo lo Stato; ragion per
cui il privato che assuma di aver subito danno da detto
reato non ha titolo per proporre opposizione alla even-
tuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 373; c.p., art. 375;
c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 410) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2013, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI, 29 maggio
2003, n. 23767, in questa Rivista 2004, 455 e Cass. pen., sez. VI, 1°
giugno 1999, n. 1109, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL processo
1. Con decreto emesso de plano il G.i.p. del Tribunale di
Grosseto, ha dichiarato inammissibile l’opposizione propo-
sta nell’interesse di I.F. disponendo l’archiviazione degli
atti nei confronti di C.D. e Z.E. indagati per i reati di cui
agli artt. 373 e 375 c.p..
2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione
I. F., a mezzo del difensore e procuratore speciale, dedu-
cendo inosservanza dell’art. 127 c.p.p., comma 5, art. 409
c.p.p., n. 6 e art. 410 c.p.p., in relazione agli artt. 373 e
375 c.p., per la omessa f‌issazione della udienza a seguito
della proposta opposizione alla richiesta di archiviazione.
In particolare, si sarebbe dovuta riconoscere la natura più
rioffensiva del reato di cui all’art. 373 c.p., considerando
che il ricorrente è stato − a seguito della falsa perizia bali-
stica collegiale − condannato all’ergastolo per omicidio e,
dovendosi, pertanto, considerare non semplice danneggia-
to ma persona offesa del predetto reato.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi
la inammissibilità del ricorso sul rilievo della costante
giurisprudenza secondo la quale l’ipotesi ex art. 373 c.p.,
è fattispecie monoffensiva volta a tutelare esclusivamente
l’interesse della collettività al corretto funzionamento del-
l’attività giudiziaria. Quanto alla sollecitazione difensiva,
in via subordinata, a sollevare incidente di costituzionalità
il requirente ne rileva la genericità e comunque la manife-
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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