Corte di cassazione penale sez. II, 27 aprile 2015, n. 17448 (ud. 1 aprile 2015)

Pagine340-341
340
giur
LEGITTIMITÀ
verso il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio
immediato custodiale con trasmissione degli atti al pub-
blico ministero, e considerato che il provvedimento emes-
so dal giudice per le indagini preliminari con cui, a fronte
di una richiesta di giudizio immediato custodiale del pub-
blico ministero, se ne dispone il rigetto a norma dell’art.
453, comma 2, c.p.p., non presenta i requisiti per essere
ritenuto affetto da abnormità, il ricorso deve dichiararsi
inammissibile. Non si pronuncia condanna alle spese in
quanto trattasi di ricorso proposto dalla parte pubblica.
(Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 27 apriLe 2015, n. 17448
(ud. 1 apriLe 2015)
pres. esposito – est. Lombardo – p.m. fodaroni (conf.) – ric. aLtamura
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Atti
interruttivi y Mancata partecipazione del difensore
all’udienza y Adesione del difensore all’astensione
collettiva di categoria y Rinvio dell’udienza y Perio-
do di sospensione feriale dei termini processuali y
Sospensione del corso della prescrizione y Durata y
Computo.
. In tema di prescrizione del reato, qualora il dibatti-
mento sia rinviato per adesione del difensore all’asten-
sione collettiva dalle udienze deliberata dagli organi
rappresentativi della categoria e tra la data in cui viene
disposto il rinvio e quella della nuova udienza si collo-
chi il periodo di sospensione feriale dei termini proces-
suali (relativamente al quale non sia intervenuta ri-
nuncia), deve ritenersi che la durata della sospensione
del corso della prescrizione comprenda anche quella
della sospensione feriale. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
240 bis; c.p.p., art. 304) (1)
(1) In merito alla rinuncia della sospensione dei termini processuali
si veda Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2014, n. 21809, in Ius&Lex dvd n.
2/2015, ed. La Tribuna. In argomento cfr. Cass. pen., sez. VI, 5 giugno
2003, n. 24603, in questa Rivista 2004, 470 e Cass. pen., sez. un., 11
gennaio 2002, n. 1021, in Riv. pen. 2004, 547 con nota di ALBERTO
GULLINO, La Cassazione legislatrice: la sospensione del processo e
il processo della prescrizione. In senso difforme dalla pronuncia de
qua si veda Cass. pen., sez. III, 14 aprile 1999, n. 4660, in Ius&Lex dvd
n. 2/2015, ed. La Tribuna, secondo la quale il decorso del termine di
prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell’astensione dalle
udienze della classe forense.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
1. Altamura Antonio (imputato del delitto di cui all’art.
416 bis c.p.) ricorre per cassazione − a mezzo del suo di-
fensore − avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro
− Sezione per il Riesame, che ha rigettato l’appello da esso
proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia
del 22 settembre 2014, che ha disposto la sospensione dei
termini di custodia cautelare per particolare complessità
del dibattimento, ai sensi dell’art. 304 comma 2 c.p.p.
Deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della
legge, nonché il vizio della motivazione della ordinanza
impugnata, eccependo che la sospensione dei termini di
custodia cautelare sarebbe stata disposta quando i termini
di custodia erano già scaduti.
Secondo il difensore, il termine di custodia per la fase
dibattimentale (nel presente procedimento pari ad anni
uno mesi sei, decorrenti dal 21 gennaio 2013, data di emis-
sione del decreto che dispone il giudizio) sarebbe dovuto
andare a scadenza naturale il 21 luglio 2014; tuttavia, la
proroga di complessivi giorni 59 dipendente da tre rinvii
del dibattimento per l’adesione dei difensori all’astensio-
ne dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria
(il primo dal 15 luglio 2013 al 17 settembre 2013 per giorni
18; il secondo dal 17 settembre 2013 al 14 ottobre 2013 per
giorni 27; e il terzo dal 13 gennaio 2014 al 27 gennaio 2014
per giorni 14) avrebbe determinato la sua scadenza ultima
alla data del 18 settembre 2014. Ne conseguirebbe che l’or-
dinanza di sospensione dei termini di custodia − adottata
il 22 settembre 2014 − sarebbe intervenuta a termini già
scaduti.
A dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe errato a con-
teggiare il periodo feriale nel numero dei giorni per i quali
è stato disposto il rinvio del dibattimento con ordinanza
del 15 luglio 2013, trattandosi di periodo nel quale non
può svolgersi alcuna attività giudiziaria, salvo il caso in
cui venga emesso apposito decreto che dichiari l’urgenza
della trattazione del procedimento.
2. La censura è manifestamente infondata.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, «La so-
spensione dei termini di durata della custodia cautelare
collegata al rinvio della trattazione del processo su richie-
sta del difensore, per sua esigenza ovvero per adesione
all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione
di categoria, va commisurata all’effettiva durata del rinvio
disposto dal giudice, in quanto la richiesta di rinvio e il
differimento che ne consegue inf‌luiscono sull’iter proces-
suale, imponendo nuovi assetti nella trattazione dei pro-
cessi pendenti e nel coordinamento degli adempimenti di
cancelleria, dei quali non può non essere chiamata a ri-
spondere, subendone le conseguenze, anche la parte pro-
cessuale che ha chiesto il rinvio, condividendo essa con le
altre parti e con il giudice la responsabilità dell’ordinato
andamento del processo» (sez. I, n. 12697 del 15 gennaio
2008 Rv. 239357). Ne deriva che «la sospensione dei termi-
ni disposta con ordinanza del giudice quando l’udienza sia
rinviata per le ragioni indicate all’art. 304, comma primo,
lett. a) e b) del codice di rito (assenza del difensore o
impedimento di questi o dell’imputato) ha eff‌icacia a far
tempo dal giorno stesso dell’ordinanza e cessa (compren-
dendolo) nel giorno antecedente a quello dell’udienza in
cui riprende l’attività processuale» (sez. fer., n. 35663 del
12 agosto 2003 Rv. 228398).
Nel caso di specie, in cui l’udienza di rinvio cade dopo
il periodo feriale, ritiene il Collegio che va tenuto conto
del disposto della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il cui art.
1 − nel testo vigente al tempo dell’ordinanza impugnata
4/2015 Arch. nuova proc. pen.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT