Corte di cassazione penale sez. II, 29 aprile 2015, n. 17810 (ud. 9 aprile 2015)

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giur
LEGITTIMITÀ
sempre di ordinanze in materia cautelare (cfr. Cass., sez.
IV, n. 18202 del 28 marzo 2013, dep. 19 aprile 2013; Cass.
n. 45344/11; Cass. n. 38768/11; Cass. n. 36204/10; Cass. n.
4418/95; Cass. n. 3104/95), l’altro negativo, stante l’as-
senza di previsione alcuna di legge e inapplicabilità anche
del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di
provvedimento che non decide sulla libertà personale, ma
si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura
(cfr. Cass., sez., II n. 27020 del 6 aprile 2011, dep. 11 luglio
2011).
Ritiene, invece, la Corte di aderire al più recente orien-
tamento a riguardo espresso da Cass., sez. I, n. 44320 del
30 settembre 2014, dep. 23 ottobre 2014, secondo il quale
sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad
allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare relativi a
singoli eventi o necessità in quanto non incidenti in modo
stabile sulle caratteristiche fondamentali della misura
cautelare, mentre sono appellabili i provvedimenti adotta-
ti per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi
dell’art. 284 comma 3° c.p.p., in quanto suscettibili di com-
portare una modif‌ica strutturale, con effetti continuativi,
del regime detentivo.
È quest’ultima l’ipotesi in esame, giacché autorizzare
l’odierno ricorrente (indagato per furto aggravato, ricetta-
zione e riciclaggio) ad allontanarsi dalla propria abitazione
ogni settimana dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore
14,00 per svolgere l’attività lavorativa di commercio ambu-
lante su aree pubbliche signif‌ica, in pratica, vanif‌icare la
misura cautelare per gran parte della giornata e per quasi
tutta la settimana, per di più concedendo allo Iacono una
così ampia e incontrollata libertà di movimento (vista
l’autorizzazione ad esercitare il commercio ambulante
su aree pubbliche) tale da agevolare la possibile commis-
sione di reati contro il patrimonio analoghi a quelli per cui
si procede e da impedire o rendere ad ogni modo molto
diff‌icoltoso il necessario controllo dell’indagato da parte
delle forze di polizia.
2 - I motivi che precedono sub b) e sub c) − da esami-
narsi congiuntamente perchè connessi − sono da disatten-
dersi perchè in sostanza si risolvono nella sollecitazione
d’un nuovo apprezzamento in punto di fatto della perico-
losità del ricorrente (operazione non consentita in sede di
legittimità).
Tale apprezzamento l’impugnata ordinanza ha motiva-
tamente effettuato considerando, in particolare, elementi
di giudizio − precedenti penali dell’indagato e consu-
mazione dei delitti ascrittigli proprio durante il tempo
di un’autorizzazione al lavoro precedentemente conces-
sagli− tutt’altro che ininf‌luenti ai f‌ini in discorso, perchè
immediatamente incidenti sulla prognosi di eventuale
reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede
e che ben potrebbero essere posti in essere grazie all’am-
pia libertà di movimento in un primo tempo concessa dal
G.i.p. con il provvedimento appellato dal P.M..
3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616
c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese pro-
cessuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 29 apriLe 2015, n. 17810
(ud. 9 apriLe 2015)
pres. gentiLe – est. aLma – p.m. anieLLo (diff.) – ric. miLani
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Detenzione dell’imputato per altra causa sopravve-
nuta y Dichiarazione di contumacia dell’imputato y
Legittimità y Condizioni.
. In tema di contumacia, deve ritenersi che questa sia
legittimamente dichiarata qualora, avendo l’imputato
ricevuto regolare notif‌ica della citazione a giudizio ed
essendo stato egli successivamente privato, per altra
causa, della libertà personale, di tale sopravvenuta
condizione l’autorità procedente non sia stata infor-
mata, dovendosi, al riguardo, escludere che gravi sulla
medesima autorità l’onere di accertare d’uff‌icio, per il
solo fatto che l’imputato, regolarmente citato, non sia
comparso in giudizio, se egli, nel frattempo, sia stato
posto in stato di detenzione per altra causa. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 420 ter) (1)
(1) La questione è controversa. Nello stesso senso della pronuncia
in commento si veda Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 14416, in
questa Rivista 2014, 100. In senso difforme si veda Cass. pen., sez. VI,
20 gennaio 2014, n. 2300, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna,
nel senso che l’imputato in stato di libertà e successivamente tratto
in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo im-
pedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui
non può procedersi in sua assenza, pena la nullità di tutti gli atti
compiuti, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare in giudizio.
Quest’ultima pronuncia trova conforto nella statuizione di Cass.
pen., sez. un. 14 novembre 2006, n. 37483, in questa Rivista 2007, 177.
Occorre d’altra parte osservare che le SS.UU., nel dettare il principio
sopra riportato, hanno evidenziato che ciò che vizia la declaratoria
di contumacia dell’imputato è “la accertata presenza di un legittimo
impedimento, del quale il giudice sia comunque cognito”, ipotesi che
non si era verif‌icata per il caso in esame.
svoLgimento deL processo
Con sentenza in data 19 aprile 2013 la Corte di Appello
di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di
Ferrara con la quale Milani Doloride è stato dichiarato
colpevole del reato di ricettazione di un’imbarcazione
da diporto, con relativo motore e carrello di trasporto,
nonché del reato di cui all’art. 697 c.p. per avere illegal-
mente detenuto delle munizioni omettendone la denuncia
all’Autorità competente e condannato per il primo reato
alla pena di anni 3 di reclusione ed € 900,00 di multa e per
il secondo reato alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto.
Entrambi i reati risultano accertati in Ariano Destro il 9
agosto 2007 ed all’imputato risulta contestata la recidiva
ex art. 99, comma 5, c.p..
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il
difensore dell’imputato, deducendo: (omissis)
2. Violazione di legge e carenza di motivazione in rela-
zione alla dichiarazione di contumacia dell’imputato nel
giudizio di 10 grado - vizio risultante dal testo del prov-
vedimento impugnato e riconducibile all’art. 606, lett. c),
4/2015 Arch. nuova proc. pen.

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