Corte di cassazione penale sez. II, 11 novembre 2014, n. 46410 (ud. 15 ottobre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
LEGITTIMITÀ
In questo senso, si è già pronunciata recentemente
questa Corte suprema - a Sezioni Unite - statuendo il prin-
cipio secondo cui «In materia di procedimento di archi-
viazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai
poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine
d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non
indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato
per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero
aveva richiesto l’archiviazione (La Suprema Corte ha pre-
cisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini
preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni
nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.)» (Cass., sez. un., n.
4319 del 28 novembre 2013 Rv. 257786).
E invero, osserva il Collegio che il potere di ordinare la
formulazione dell’imputazione, attribuito al G.I.P. dall’art.
409, comma 5, c.p.p., presuppone che la persona nei con-
fronti della quale deve essere elevato l’addebito sia già
iscritta nel registro delle notizie di reato e che il pubblico
ministero abbia avanzato nei suoi confronti richiesta di
archiviazione, che il G.I.P. ritenga di non accogliere; in as-
senza di queste due condizioni, non può il giudice disporre
la formulazione della imputazione ai sensi del citato art.
409, comma 5, c.p.p.
Come hanno bene evidenziato le Sezioni Unite nella
sentenza dianzi citata, siffatto provvedimento costituisce
un’indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo
requirente, non solo di indagare -a tutto campo -nei con-
fronti della persona non contemplata nella richiesta di
archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome de-
terminazioni all’esito delle indagini espletate. L’ordine di
imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sotto-
posto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti
di difesa dello stesso, perchè tale soggetto, essendo rima-
sto estraneo alle indagini e non essendo stato pertanto de-
stinatario dell’avviso ex art. 409, comma 1, c.p.p., non ha
avuto la possibilità di partecipare all’udienza camerale.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un.,
n. 17 del 10 dicembre 1997, Di Battista, Rv. 209603; sez.
un., n. 26 del 24 novembre 1999, Magnani, Rv. 215094 e
successive riguardanti singole applicazioni del principio
di diritto) ha adeguatamente def‌inito la nozione di atto
abnorme, connotandola in negativo, nel senso che non
può def‌inirsi tale l’atto che costituisce mera violazione di
norme processuali, ed in positivo, affermando che è affetto
da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità
e la stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordi-
namento processuale (cosiddetta anomalia strutturale),
sia quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo
potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite, sì da
determinare una stasi del processo e l’impossibilità di pro-
seguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso
ad una fase ormai esaurita.
Nel caso in esame, afferendo l’anomalia del provve-
dimento alla delimitazione dei poteri del giudice per le
indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia del
procuratore della Repubblica, con il rilevato coinvolgi-
mento di principi di ordine costituzionale, costituisce sen-
z’altro atto abnorme -affetto da abnormità c.d. strutturale
-il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di
determinazione del pubblico ministero, imponendogli il
compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente
previste dal codice di rito.
Va pertanto qualif‌icato “abnorme” il provvedimento con
il quale il G.I.P., nel respingere la richiesta di archiviazio-
ne relativa ad un procedimento contro ignoti, non si sia
fermato a disporre l’iscrizione nel registro degli indagati
di talune persone cui va attribuito il reato, secondo quanto
previsto dall’art. 415, comma 2, c.p.p., ma abbia disposto
ulteriormente la formulazione della imputazione.
In def‌initiva, ritiene il Collegio che debba affermarsi
il seguente principio di diritto: “Nel respingere - ai sensi
dell’art. 415, comma 2, c.p.p. - la richiesta di archiviazione
del pubblico ministero relativa ad un procedimento iscrit-
to nei confronti di ignoti, il G.l.P. deve limitarsi a disporre
l’iscrizione nel registro degli indagati della persona cui
ritiene attribuibile il reato; costituisce, invece, atto abnor-
me - in quanto esorbita dai poteri del giudice per le in-
dagini preliminari - l’ordine di formulare imputazione nei
confronti della persona di cui venga disposta l’iscrizione
nel registro degli indagati, trattandosi di persona che - per
non essere in quel momento iscritta in tale registro - non
può ancora considerarsi sottoposta alle indagini”.
Stante l’abnormità del provvedimento impugnato, non
rimane che annullarlo limitatamente alla disposta im-
putazione coatta e restituire gli atti al procuratore della
Repubblica procedente per l’ulteriore corso. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 11 novembre 2014, n. 46410
(ud. 15 ottobre 2014)
pres. petti – est. peLLegrino – p.m. FraticeLLi (diFF.) – ric. Frachea
Appello penale y Sentenza y Condanna dell’im-
putato prosciolto in primo grado y Motivazione y
Fondamento.
. In tema di motivazione della sentenza d’appello con
la quale, ribaltando la pronuncia assolutoria adottata
dal giudice di primo grado, si pervenga ad un giudizio
di colpevolezza dell’imputato (anche se, in ipotesi, ai
soli f‌ini della responsabilità civile), è da ritenere che
detta motivazione, oltre a contenere una specif‌ica e
completa confutazione delle ragioni poste a base della
pronuncia assolutoria, debba confrontarsi anche con
tutte le eventuali memorie e deduzioni integrative
proposte dalla difesa dell’imputato dopo la sentenza
assolutoria e prima della decisione adottata dal giu-
dice d’appello, nonché con le eventuali violazioni di
legge che nel giudizio di primo grado siano intervenute
in danno dell’imputato e non siano state a suo tempo
denunciate per mancanza d’interesse e, ancora, con
tutte le richieste “subordinate” avanzate dalla difesa,
quali, ad esempio, quelle attinenti alla qualif‌icazione
giuridica del fatto, alle circostanze del reato ed al

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