Corte di cassazione penale sez. II, 11 novembre 2014, n. 46422 (c.c. 8 ottobre 2014)

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giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
La constatazione di ineff‌icacia sopravvenuta della misu-
ra in corso di esecuzione, in ogni caso, segna la prevalenza
della relativa questione rispetto a quella della legittimità
dell’udienza camerale, perchè produce immediati effetti a
favore della parte i cui diritti di difesa sono stati violati.
Resta chiaro, comunque, che una udienza camerale
di riesame non potrebbe essere validamente celebrata
quando la difesa dell’interessato sia stata privata del dirit-
to di accesso agli atti tanto presso l’uff‌icio del giudice cau-
telare che presso la cancelleria del tribunale distrettuale.
3. A tale ultimo proposito, la tesi del tribunale, secondo
cui le garanzie difensive (compresa quella dell’effettività del
controllo giudiziale sulle fonti di prova) sarebbero soddisfat-
te grazie alla trascrizione degli atti di prova nell’ambito del
provvedimento cautelare, è del tutto priva di fondamento.
Come notato dal ricorrente, la difesa vanta un diritto
di accesso agli atti, anche al f‌ine di verif‌icare la piena e
corretta percezione del relativo contenuto da parte del
giudice, e la cognizione ottenuta attraverso la trascrizione
giudiziale è palesemente inadeguata allo scopo (per non
dire delle verif‌iche immaginabili in punto di genuinità,
di completezza e regolarità dei verbali, ecc.). La legge
riconosce, come già si è accennato, anche uno specif‌ico
diritto alla copia conforme dei documenti, come più volte
rilevato pure nella giurisprudenza costituzionale (si veda-
no in particolare le sentenze della Corte costituzionale n.
192/1997 e n. 336/2008).
Dunque, la trascrizione di brani più o meno rappresen-
tativi del compendio probatorio nell’ambito del provve-
dimento cautelare non è adempimento equipollente alle
prescritte procedure di ostensione degli atti relativi. Il
principio è stato chiaramente affermato da questa Corte
con riguardo al deposito previsto dall’art. 293 c.p.p.: “la
difesa deve essere in grado di esprimere le sue deduzioni
sull’atto-documento costituente la fonte di prova e non
su una rappresentazione di esso, pur se presuntivamente
esatta, che ne abbia fatto il giudice” (sez. VI, sentenza n.
8940 del 9 dicembre 2010, rv. 249723).
La stessa affermazione vale per la procedura di esibi-
zione specif‌icamente concernente la procedura di riesame,
e vale anzi a maggior ragione. L’indisponibilità degli atti
originari, che si spera consultati dal giudice della cautela,
comporta non solo che la difesa del ricorrente resta de-
privata degli strumenti per l’esercizio dei propri diritti, ma
anche che lo stesso controllo del giudice dell’impugnazione
risulta depotenziato. È chiaro infatti, specie nell’ambito di
una procedura completamente devolutiva come quella del
riesame, che la verif‌ica deve estendersi alla completezza
dell’esame compiuto dal giudice di prime cure sugli atti
presentati con la richiesta cautelare, nonché alla corret-
tezza della percezione delle risultanze e della selezione
operata tra le medesime, alla regolarità ed utilizzabilità de-
gli atti posti a fondamento della misura, ecc. Tutte funzioni
radicalmente pregiudicate quando il riesame si svolge sul
solo testo del provvedimento impugnato.
Va quindi escluso, con le conseguenze già anticipate
in apertura, che la trasmissione degli atti prescritta dal
comma 5 dell’art. 309 c.p.p., e garantita dalla sanzione
processuale prevista al comma 10 della medesima norma,
possa considerarsi attuata per il sol fatto che il provvedi-
mento impugnato contiene una trascrizione, più o meno
esaustiva, del contenuto dei verbali di prova posti a fonda-
mento della decisione cautelare. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 11 novembre 2014, n. 46422
(c.c. 8 ottobre 2014)
pres. gentiLe – est. Lombardo – p.m. poLicastro (conF.) – ric. p.g. in
proc. messina ed aLtro
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Autori del reato rimasti ignoti y Provvedimento
del Gip di iscrizione nel registro indagati di altri
soggetti e formulazione dell’imputazione y Atto ab-
norme y Sussistenza.
. In tema di archiviazione, deve ritenersi abnorme il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini
preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione per
essere rimasti ignoti gli autori del reato, non si limiti
ad ordinare la iscrizione nel registro degli indagati dei
soggetti ai quali invece ritenga che il reato possa essere
addebitato, ma disponga anche, nel contempo, che nei
loro confronti venga formulata l’imputazione, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 409, comma 5, c.p.p. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 408; c.p.p., art. 409) (1)
(1) La sentenza in epigrafe aderisce al principio espresso da Cass.
pen., sez. un., 30 gennaio 2014, n. 4319, in questa Rivista 2014, 251. Ai
f‌ini dell’individuazione dell’atto abnorme si veda, inoltre, Cass. pen.,
sez. un., 26 gennaio 2000, n. 26, ivi 2000, 149.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
Con ordinanza del 25 marzo 2014, il G.I.P. del Tribunale
di Torino, decidendo sulla richiesta di archiviazione avan-
zata dal pubblico ministero in un procedimento contro
ignoti per il reato di cui all’art. 640 c.p., disponeva l’iscri-
zione nel registro degli indagati di Messina Massimiliano
e Salvatore Roberto e disponeva altresì, nei confronti de-
gli stessi, la formulazione di imputazione per il delitto di
truffa aggravata dall’art. 61 n. 11 c.p.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino provvedeva all’iscrizione dei predetti nel registro
degli indagati, ma proponeva ricorso per cassazione della
suddetta ordinanza, denunciandone la abnormità, per
avere il G.I.P. esercitato un potere che non gli competeva,
in quanto riservato all’organo requirente.
Il ricorso è fondato .
L’ordinanza impugnata viola l’art. 415, comma 2, c.p.p.,
che -nel caso di richiesta di archiviazione di un procedimento
relativo a persone ignote - attribuisce al G.I.P soltanto il pote-
re di disporre l’iscrizione nel registro degli indagati della per-
sona cui possa attribuirsi il reato, ma non quello di disporre la
formulazione di imputazione. L’ordinanza predetta, peraltro,
per il fatto di invadere le funzioni aff‌idate dalla legge al pub-
blico ministero, costituisce provvedimento abnorme.

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