Corte di cassazione penale sez. VI, 4 dicembre 2014, n. 50963 (c.c. 22 ottobre 2014)

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giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Cass. pen., sez. II, 12 agosto 2013, n. 34891, ibidem. In senso difforme
si veda Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2005, n. 23428, in questa Rivista
2005, 561, che ritiene che “il giudice di legittimità non possa rilevare
d’uff‌icio la prescrizione del reato maturato prima della pronuncia
d’appello, pur se dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello
stesso siano ritenuti inammissibili.”
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
(Omissis)
3. Un’ultima osservazione si impone con riguardo alla
eventuale sopravvenuta estinzione del fatto-reato di con-
corso in lesioni aggravate contestato agli imputati.
La problematica non è stata evidenziata nei ricorsi
sopra indicati pur tuttavia l’odierno Collegio ritiene di
condividere l’orientamento ormai maggioritario teso a
superare un ormai risalente dictum delle Sezioni Uni-
te (Cass., sez. un., sent. n. 23428 del 22 marzo 2005, rv.
231164), secondo il quale il giudice di legittimità può
(sic: non-Ndr) rilevare d’uff‌icio la prescrizione del reato
maturato prima della pronunzia della sentenza impugnata
e non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta
con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano
ritenuti inammissibili (Cass., sez. V, n. 42950 del 17 set-
tembre 2012, rv. 254633; conf. Cass., sez. IV, n. 49817 del
6 novembre 2012, rv. 254092; Cass., sez. II n. 38704 del 7
luglio 2009, rv. 244809).
Condivisibile è anche la precisazione espressa di re-
cente secondo cui tale rilievo può essere operato solo se, a
tal f‌ine, come nel caso che ci occupa, non occorra alcuna
attività di apprezzamento delle prove f‌inalizzata all’indi-
viduazione di un “dies a quo” diverso da quello indicato
nell’imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di
primo grado (Cass., sez. III, n. 14438 del 30 gennaio 2014
Rv. 259135, Cass., sez. II, n. 34891 del 16 maggio 2013, rv.
256096).
La causa estintiva della prescrizione è, infatti, rileva-
bile ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in ogni stato e grado del
procedimento, anche d’uff‌icio, dunque rientra tra le que-
stioni che, ai sensi dell’art. 609 c.p.p. possono essere cono-
sciute dalla Corte di legittimità anche se non dedotte con
i motivi di appello. Il limite a tale riconosciuto potere di
cognizione del giudice di legittimità ogni volta che non ci
siano altri motivi fondati per devolvere il procedimento alla
cognizione della cassazione è che la prescrizione sia ma-
turata prima della decisione di secondo grado. Tale limite
impedisce la proposizione di ricorsi strumentali inidonei
a instaurare un valido ed ammissibile rapporto proces-
suale al solo f‌ine di lucrare l’estinzione per prescrizione
in un momento successivo alla formazione sostanziale del
giudicato.
Alla Corte di legittimità è infatti devoluto il controllo
sulle questioni rilevabili d’uff‌icio in ogni stato e grado del
processo e, dunque, sulle eventuali omissioni in ordine
alla declaratoria di estinzione per prescrizione ogni volta
che ne ricorrano i presupposti.
Ciò premesso, non si può non rilevare che entrambi i
reati in contestazione agli imputati risultano consumati in
data 18 agosto 1998.
Ora mentre il reato di concorso in rapina non risulta
estinto per prescrizione neppure alla data odierna, non
altrettanto può dirsi per il reato di lesioni aggravate la cui
prescrizione risulta maturata f‌in dall’anno 2007 e, quindi,
in epoca ampiamente anteriore alla decisione di condanna
della Corte di Appello intervenuta in data 11 giugno 2013.
Deve, pertanto, dichiararsi l’intervenuta estinzione per
prescrizione di tale reato con conseguente annullamento
della sentenza impugnata limitatamente a tale prof‌ilo e,
per l’effetto, poichè in relazione allo stesso era stata ir-
rogata, a titolo di continuazione con il più grave reato di
rapina, la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 150,00 di
multa, tale pena deve essere eliminata. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 4 dicembre 2014, n. 50963
(c.c. 22 ottobre 2014)
pres. ippoLito – est. Leo – p.m. poLicastro (diFF.) – ric. avino
Misure cautelari personali y Procedimento ap-
plicativo y Richiesta y Produzione di documenti y
Trasmissione degli atti al tribunale del riesame y
Deposito degli stessi dopo la notif‌icazione o l’ese-
cuzione dell’ordinanza cautelare y Modalità.
. L’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame de-
gli atti a suo tempo presentati a sostegno della richiesta
di misura cautelare (art. 309, comma 5, c.p.p.), come
pure l’obbligo del loro deposito dopo la notif‌icazione o
l’esecuzione dell’ordinanza cautelare (art. 293, comma
3, c.p.p.) non possono dirsi osservati con la semplice
trascrizione degli atti medesimi, in tutto o in parte,
nel corpo della medesima ordinanza cautelare. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 293; c.p.p., art. 309) (1)
(1) In senso analogo, sempre nell’ambito dell’adozione delle misure
cautelari, si veda Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2011, n. 8940, in questa
Rivista 2012, 452. Sull’argomento, per utili riferimenti si veda Cass.
pen., sez. II, 18 marzo 2008, n. 12080, ivi 2009, 260.
svoLgimento deL processo
1. È impugnata l’ordinanza del 15 aprile 2014 con la
quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del
riesame, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di
Vincenzo Avino contro il provvedimento di applicazione,
nei confronti dello stesso Avino, della misura cautelare
della custodia in carcere.
Con l’ordinanza cautelare, emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata il
27 marzo 2014, era stato contestato un delitto di detenzio-
ne e cessione di sostanze stupefacenti del genere eroina.
Si legge nel provvedimento impugnato che la polizia
giudiziaria - raccolte le informazioni testimoniali di tale
Antonio Carotenuto, che aveva appena acquistato tre dosi
di sostanza stupefacente, recandosi presso l’appartamen-
to dei fratelli Avino - aveva fatto irruzione nell’immobile,
rinvenendo, oltreché una certa somma di denaro, una
rilevante quantità di eroina da tagliare ed altra già pronta

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