Corte di cassazione penale sez. III, 10 febbraio 2015, n. 5924 (c.c. 11 novembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 10 Febbraio 2015, n. 5924
(c.c. 11 novembre 2014)
pres. FiaLe – est. di nicoLa – p.m. X (conF.) – ric. p.g. in proc. ignoti
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Per procedimento contro ignoti y Accoglimento
della richiesta y Esclusione y Provvedimento del Gip
che dispone l’iscrizione nel registro degli indagati
di altro soggetto per reato diverso y Abnormità del
provvedimento y Esclusione y Fattispecie in tema di
richiesta di archiviazione del P.M. per essere rima-
sto ignoto l’autore del reato di emissione di fatture
inesistenti ed addebitabilità del reato di utilizza-
zione di dette fatture ad altro soggetto.
. Non è abnorme e non è quindi suscettibile di ricorso
per cassazione il provvedimento con il quale il giudice
per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di ar-
chiviazione per essere rimasti ignoti gli autori di un
determinato reato, ordini l’iscrizione nel registro degli
indagati di un soggetto al quale, sulla base delle esple-
tate indagini, sia da attribuire, a suo avviso, un diverso
reato (principio affermato, nella specie, con riguardo
ad un caso in cui, avendo il pubblico ministero chiesto
l’archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del-
l’ipotizzato reato di emissione di fatture per operazioni
inesistenti, il giudice per le indagini preliminari aveva
ordinato l’iscrizione nel registro degli indagati del sog-
getto al quale appariva addebitabile il diverso reato di
utilizzazione di dette fatture). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 335; c.p.p., art. 408; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 410;
c.p.p., art. 415) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. un., 17 giugno 2005,
n. 22909, in questa Rivista 2005, 564 e Cass. pen., sez. VI, 27 settembre
2001, n. 35209, ivi 2002, 228. Si rimanda inoltre alla recente sentenza
Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2014, n. 4319, citata in parte motiva e
pubblicata per esteso in questa Rivista 2014, 251 e ss., che ha risolto
l’annoso contrasto giurisprudenziale sulla demarcazione dei poteri
di controllo del Gip sull’operato del P.M.
svoLgimento deL processo
1. È impugnato il decreto indicato in epigrafe con
il quale il G.i.p presso il Tribunale di Cagliari ha, previa
iscrizione di Giamberduca Raffaella nel registro mod. 21
per il reato di cui all’art. 2 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74,
indicato al pubblico Ministero gli atti di indagine specif‌i-
cati nella parte motiva, assegnando il termine di quattro
mesi per il loro compimento.
2. Per la cassazione dell’impugnato decreto, ricorre il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Cagliari che, qualif‌icato il decreto impugnato come atto
abnorme, aff‌ida il gravame ad un unico complesso motivo
con il quale premette che il Giudice per le indagini preli-
minari, a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal
Pubblico Ministero e sull’opposizione della persona offesa,
che sollecitava nuove indagini, ha rigettato la richiesta di
archiviazione in relazione ad un procedimento aperto a se-
guito di denuncia di Sandro Piras per false fatture, emesse
da ignoti, formalmente riferibili alla sua ditta individuale,
Sapiel di Lanusei, per le quali aveva ricevuto dall’Agenzia
delle Entrate di Nuoro un avviso di accertamento che gli
contestava la mancata dichiarazione delle fatture, per
complessivi 40mila Euro, che egli sosteneva di non avere
in realtà mai emesso.
Il cliente, che aveva indicato le fatture nella propria
dichiarazione IVA, era la società l’isola del gelato s.r.l,
di Cagliari, la cui legale rappresentante, Giamberduca
Raffaella, interpellata dalla Guardia di Finanza, pur non
esibendo i libri contabili dell’anno di imposta 2007 (in
quanto distrutti, a suo dire, nell’alluvione di Capoterra
dell’ottobre 2008), confermava che la ditta del Piras aveva
eseguito lavori per gli impianti elettrici nel punto vendita
di Cagliari, nelle circostanze e nei tempi indicati dalle fat-
ture (luglio e settembre 2007) e che le stesse erano state
pagate in contanti su richiesta dello stesso Piras.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’avviso di ac-
certamento, ritenendo le fatture emesse e quindi sottratte
all’imposizione.
Pertanto, il Piras chiedeva che si accertasse l’autore
(ignoto) della emissione delle fatture a nome della sua
ditta e che si procedesse nei suoi confronti: iscritto il pro-
cedimento a carico di ignoti, per i reati (art. 8 D.L.vo n. 74
del 2000, ed art. 485 c.p., astrattamente conf‌igurabili sulla
base della denuncia del P.) il Pubblico Ministero avanzava
richiesta di archiviazione.
A seguito di opposizione della persona offesa, il Gip -
pur ritenendo condivisibile l’argomento del Pubblico Mi-
nistero sulla impossibilità di individuare l’autore della fal-
sif‌icazione - ha affermato dovesse procedersi nei confronti
del soggetto utilizzatore delle fatture, ovvero la G., per il
diverso (rispetto alla richiesta di archiviazione) delitto di
cui all’art. 2 D.L.vo n. 74 del 2000, e quindi per l’utilizzo
delle fatture per operazioni inesistenti, sul presupposto
che questo reato, a differenza di quello di emissione ex art.
8, cit., non si fosse prescritto.
Si duole il ricorrente che il Gip, in tal modo, ha adotta-
to un provvedimento abnorme, che travalica i suoi poteri
di controllo sul corretto esercizio dell’azione penale (nella
sua forma negativa dell’archiviazione), in violazione del
petitum e del titolo di reato per il quale si procedeva,
ciò in quanto il potere del Gip di ordinare l’iscrizione del
nome di una persona nell’anzidetto registro presuppone
che a questa persona sia attribuito il medesimo reato per
il quale il pubblico ministero, reputandone ignoto l’auto-
re, ha chiesto l’archiviazione (Cass. sez. VI, 12 novembre
1999, n. 3714).
Invece il Gip ha optato per “una terza via” rispetto agli
epiloghi tassativamente indicati nell’art. 415 c.p.p., che gli
imponevano di disporre l’archiviazione con decreto moti-
vato ovvero, nel caso avesse ritenuto il reato attribuibile a
persona già individuata, di ordinare che il nome di questa
fosse iscritto nel registro delle notizie di reato.
Il giudice avrebbe quindi confuso i due piani, ritenendo
che, pur non essendo possibile identif‌icare l’autore della
condotta di emissione (circostanza che di per sè avrebbe

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