Corte di cassazione penale sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 6469 (c.c. 5 novembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
LEGITTIMITÀ
VI, n. 28419 del 12 marzo 2013 - dep. 1 luglio 2013, Sanchez
Conception, Rv. 255800). Tanto è rilevante nel caso che oc-
cupa perchè la lettura dei verbali delle udienze del giudizio
di appello lascia emergere che non venne avanzata alcuna
eccezione in merito dalla difesa dell’imputato. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 13 Febbraio 2015, n. 6469
(c.c. 5 novembre 2014)
pres. miLo – est. FideLbo – p.m. anieLLo (conF.) – ric. deutsche bank
mutui s.p.a.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Terzo rivendicante la titolarità del bene
sottoposto a sequestro preventivo f‌inalizzato alla
conf‌isca y Titolare di un diritto reale di garanzia
iscritto anteriormente al sequestro y Richiesta di
revoca del provvedimento y Legittimità y Esclusione
y Accertamento dell’esistenza delle condizioni di
permanente validità del diritto y Di fronte al giu-
dice dell’esecuzione y Necessità.
. Qualora venga sottoposto a sequestro preventivo, f‌i-
nalizzato alla eventuale conf‌isca, un bene già gravato
di un diritto reale di garanzia costituito a favore di un
terzo, quest’ultimo non ha titolo, pur nell’ipotesi che
abbia già dato inizio all’azione esecutiva, ad ottenere
la revoca del provvedimento, potendo egli far valere
i propri diritti soltanto in via posticipata, davanti al
giudice dell’esecuzione, ove sia intervenuta decisione
def‌initiva sulla conf‌isca. (Mass. Redaz.) (l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 sexies; c.p.p., art. 321) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. I, 9 aprile 2008, n. 14928, in questa Rivista 2009, 399 e Cass.
pen., sez. I, 5 dicembre 2007, n. 45572, in Riv. pen. 2008, 953. La
statuizione, in realtà, nasce nel solco di principi consolidati stabiliti
da Cass. pen., sez. un., 8 giugno 1999, n. 9, ivi 1999, 633, che, per
fattispecie analoga, risolveva in senso negativo il contrasto giuri-
sprudenziale sorto in merito alla questione relativa alla possibilità
o meno della conf‌isca prevista dall’art. 644, ultimo comma, c.p., di
determinare l’estinzione del diritto reale di garanzia del terzo sulle
cose conf‌iscate.
svoLgimento deL processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di
Napoli ha respinto l’appello cautelare proposto, nell’inte-
resse della Deutsche Bank Mutui s.p.a., contro il provvedi-
mento con cui il G.i.p. aveva rigettato l’istanza di disseque-
stro e restituzione dell’immobile sito in Marano di Napoli
e oggetto di sequestro preventivo funzionale alla conf‌isca
di cui all’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, disposto il
18 gennaio 2012 nell’ambito del procedimento a carico di
Vincenzo Falciola, imputato dei reati di cui all’art. 81 c.p.
La Deutsche Bank aveva chiesto il dissequestro in
quanto titolare di ipoteca sull’immobile iscritta prima del
sequestro, sostenendo, quindi, che la misura cautelare
non poteva esserle opposta, essendo terzo in buona fede,
del tutto estraneo ai fatti contestati al Falciola. Infatti,
nel settembre 2007 l’istituto di credito aveva concesso un
mutuo ipotecario per un importo di Euro 110.000,00 in fa-
vore del Falciola, con contestuale garanzia sull’immobile
acquistato per un valore di euro 198.000,00.
Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, pur ritenendo applica-
bile al caso in esame la nuova disciplina prevista dall’art.
52 D.L.vo n. 159 del 2011, (c.d. codice antimaf‌ia) per i se-
questri di prevenzione, respingeva l’istanza di dissequestro
in mancanza di “prova idonea a suffragare lo svolgimento di
una adeguata istruttoria per ciò che riguarda la valutazione
di sostenibilità dei relativi costi in capo al debitore”, in so-
stanza ritenendo che non fosse ravvisabile un aff‌idamento
incolpevole nella condotta tenuta dalla banca.
Il provvedimento negativo è stato ribadito dal Tribuna-
le, con l’ordinanza impugnata, ma sulla base di un diverso
ragionamento.
Innanzitutto, ha escluso la possibilità di applicazione
analogica della normativa del codice antimaf‌ia al seque-
stro penale; nel merito ha ritenuto che il creditore del di-
ritto di garanzia sul bene colpito da sequestro penale non
è legittimato a chiedere la revoca del sequestro, potendo
far valere il suo diritto solo dopo che sia stata riconosciuta
la colpevolezza dell’imputato e il sequestro si sia trasfor-
mato in conf‌isca.
Su queste basi il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità
della richiesta di dissequestro avanzata in via anticipata
dalla Deutsche Bank e ha rigettato l’appello.
2. Contro questo provvedimento l’avvocato Ada Odino,
difensore di f‌iducia dell’istituto di credito, ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo sostiene la nullità dell’ordinanza impu-
gnata e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci-
mento del diritto ad ottenere la revoca del sequestro gravato
da ipoteca iscritta anteriormente alla emissione del decreto
di sequestro. In sostanza contesta che il terzo in buona fede,
che abbia iscritto il proprio diritto reale di garanzia in epoca
anteriore alla trascrizione del sequestro, come nel caso in
esame, debba trovare soddisfacimento del proprio diritto
solo all’esito del procedimento penale e dopo che il bene
sia stato sottoposto a conf‌isca. Un tale ragionamento non
considera un aspetto fondamentale rappresentato dal fatto
che il bene di cui è stato chiesto il dissequestro è oggetto di
una procedura esecutiva, iniziata con il pignoramento del
bene con il conseguente effetto di rendere indisponibile il
bene da parte del debitore esecutato, indisponibilità che
comporta che quest’ultimo non possa esercitare alcun pote-
re di fatto sul medesimo bene, nemmeno indirettamente, in
quanto lo scopo f‌inale del procedimento esecutivo è quello
di soddisfare il creditore pignorante e gli altri creditori
intervenuti. Ne deriva che se il debitore non ha più la di-
sponibilità del bene lo stesso non può essere sottoposto a
sequestro, dovendo il giudice penale, nel caso di bene nella
disponibilità di terzi, verif‌icare che il bene stesso oggetto
del provvedimento cautelare reale possa essere ricondotto
al soggetto gravato dalla misura. Nel caso in cui per il bene
non sussista tale riconducibilità verrebbe meno il presuppo-
sto del periculum richiesta dall’art. 321 c.p.p..

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