Corte di cassazione penale sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 6717 (c.c. 5 febbraio 2015)

Pagine258-259
258
giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 16 Febbraio 2015, n. 6717
(c.c. 5 Febbraio 2015)
pres. ippoLito – est. de amicis – p.m. cedrangoLo (diFF.) – ric. m.L.
Misure cautelari personali y Estinzione y Revoca
e sostituzione y Accoglimento dell’istanza da parte
del giudice y Nullità del provvedimento y Presuppo-
sti y Mancata notif‌ica dell’istanza di revoca al di-
fensore della persona offesa y Omessa notif‌ica alla
persona offesa y Fattispecie in tema di istanza di
revoca della misura cautelare dell’allontanamento
dalla casa familiare disposta per delitti commessi
con violenza alla persona.
. È da ritenersi affetto da nullità il provvedimento con
il quale il giudice accolga la richiesta di revoca o so-
stituzione di una misura cautelare personale applicata
in relazione a taluno dei reati previsti dall’art. 299,
comma 2 bis, c.p.p. senza che risulti osservato l’obbli-
go, previsto dai commi 3 e 4 bis del medesimo art. 299
c.p.p. (quali modif‌icati dal D.L. n. 93/2013 conv. con
modif, dalla legge n. 119/2013), di notif‌ica della sud-
detta richiesta al difensore della persona offesa o, in
mancanza, alla stessa persona offesa. (Nella specie, in
accoglimento del ricorso proposto dal difensore della
persona offesa, l’annullamento è stato disposto senza
rinvio, con trasmissione degli atti al giudice “a quo” per
il corso ulteriore). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 572; c.p.,
art. 582; c.p., art. 585; c.p.p., art. 299) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2014, n.
29045, in questa Rivista 2014, 489 e Cass. pen., sez. I, 13 giugno 2014,
n. 25402, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna. In argomento, utili
ragguagli si rinvengono in Cass. pen., sez.VI, 17 luglio 1995, n. 2335,
in questa Rivista 1995, 1027.
svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2014 il
Tribunale di Vasto ha revocato la misura cautelare dell’al-
lontanamento dalla casa familiare con la prescrizione di
non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
persona offesa, disposta ex art. 282- bis c.p.p. nei confronti
di D.C., imputato dei reati di cui agli artt. 572, 582 e 585
c.p.p., commessi in (omissis) f‌ino all’agosto 2013.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso
per cassazione il difensore di M.L., coniuge dell’imputato
e parte civile nell’ambito del procedimento penale f‌issato
nelle forme del giudizio immediato dinanzi al Tribunale
di Vasto, deducendo il vizio di violazione di legge con ri-
ferimento all’art. 299, comma 4 bis, c.p.p. essendo stata
l’ordinanza di revoca notif‌icata alla persona offesa il 13
ottobre 2014, in violazione dell’obbligo di notif‌icare la
relativa richiesta di revoca o sostituzione della misura,
onde consentirle nei due giorni successivi di presentare
le proprie osservazioni circa le reiterate violazioni delle
prescrizioni cautelari commesse dal D..
motivi deLLa decisione
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di
seguito indicate.
2. Con L. 15 ottobre 2013, n. 119 - recante conversione,
con modif‌icazioni, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 - è stata
introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti com-
messi con violenza alla persona, un’obbligatoria forma di
interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata
quale destinataria ex lege della notif‌ica della richiesta di
revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli
artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., a pena di
inammissibilità dell’istanza de libertate.
In particolare, il nuovo testo dell’art. 299, comma 3,
c.p.p., introduce a carico della parte che richiede la mo-
dif‌ica dello status cautelare l’onere di notif‌icare la richie-
sta, contestualmente, al difensore della persona offesa
e, in mancanza di questo, alla persona offesa. La facoltà
di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è
riconosciuta sia nella fase delle indagini preliminari che
in quella successiva alla loro chiusura.
La successiva disposizione di cui all’art. 299, comma 4
bis, c.p.p., inoltre, pone a carico dell’imputato l’onere, a
pena di inammissibilità, di provvedere contestualmente
alla notif‌ica dell’istanza di revoca o di sostituzione delle
predette misure cautelari alla persona offesa, anche in
seguito alla chiusura delle indagini preliminari.
Ad analoga conclusione deve altresì pervenirsi nell’ipo-
tesi in cui l’imputato chieda l’applicazione della misura
“con modalità meno gravose”, non solo in ragione dell’og-
gettivo collegamento logico - sistematico tra il primo ed il
secondo inciso della disposizione di cui al citato comma 4
bis, ma anche in considerazione, per quanto si vedrà più
avanti, della ratio della previsione normativa e della parti-
colare estensione degli oneri informativi stabiliti in favore
della vittima di determinate fattispecie incriminatrici
dalla normativa Europea ed internazionale cui le norme
interne hanno inteso dare attuazione.
Uno specif‌ico obbligo di informativa alla persona offesa
ed ai servizi socio - assistenziali, inf‌ine, è stato previsto
anche in relazione all’adozione dei conseguenti provvedi-
menti estintivi o modif‌icativi delle misure cautelari emes-
si dal giudice (ex art. 299, comma 2 bis, c.p.p.).
2.1. La ratio di tali disposizioni, evidentemente, è quella
di rendere partecipe la vittima di determinate tipologie di
reato dell’evoluzione della posizione cautelare dell’indaga-
to, ovvero dell’imputato, consentendole di presentare, en-
tro un breve lasso temporale, memorie ai sensi dell’art. 121
c.p.p., al f‌ine di offrire all’autorità giudiziaria procedente
la conoscenza di ulteriori elementi di valutazione perti-
nenti all’oggetto della richiesta e garantire in tal modo la
possibilità di instaurare un adeguato contraddittorio con
la vittima del reato all’interno dell’incidente cautelare.
Non è stato stabilito alcun termine entro il quale il giudice
deve pronunziarsi sull’ammissibilità della richiesta in difetto
della prevista notif‌ica, ma il fatto che l’obbligo di notif‌ica
debba essere adempiuto “contestualmente” alla presentazio-
ne della richiesta sembra lasciar intendere che quest’ultima
debba essere dichiarata immediatamente inammissibile,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT