Corte di cassazione penale sez. III, 19 febbraio 2015, n. 7421 (c.c. 3 dicembre 2014)

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giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
zione, prevista dall’art. 568, comma 5, c.p.p. deve ritenersi
esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del
principio generale di conservazione degli atti giuridici e
del favor impugnationis costantemente affermato.
5. L’impugnazione deve essere, quindi, qualif‌icata come
opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Messina perchè provveda
sulla opposizione proposta ai sensi dell’art. 667 c.p.p.,
comma 4 e art. 666 c.p.p., rimanendo preclusa a questa
Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto
ricorso. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 19 Febbraio 2015, n. 7421
(c.c. 3 dicembre 2014)
pres. squassoni – est. di nicoLa – p.m. izzo (conF.) – ric. F.m.
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y Manifesta disponibilità della parte al-
l’applicazione del braccialetto elettronico ex art.
275 bis c.p.p. y Sostituzione con la misura degli ar-
resti domiciliari y Diritto dell’imputato y Esclusione
y Presunzione di adeguatezza esclusiva della custo-
dia cautelare in carcere y Condizioni y Fattispecie
in tema custodia cautelare in carcere disposta per
il reato di violenza sessuale aggravata e lesioni.
. La manifestata disponibilità, da parte di soggetto che
sia sottoposto alla custodia cautelare in carcere, ad
accettare l’applicazione di strumenti di controllo elet-
tronico, quali previsti dall’art. 275 bis c.p.p., non impli-
ca il diritto ad ottenere la sostituzione di detta misura
con quella degli arresti domiciliari quando, trattandosi
di reato per il quale opera, ai sensi dell’art. 275, comma
3, c.p.p., la presunzione relativa di adeguatezza esclu-
siva della custodia in carcere, non siano stati acquisiti
elementi tali da vincere la suddetta presunzione, sì
da potersi formulare un giudizio di adeguatezza della
misura cautelare meno aff‌littiva, indipendentemente
dalle modalità con le quali quest’ultima debba essere
attuata. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 275; c.p.p., art.
275 bis) (1)
(1) Sulla natura della procedura di controllo elettronico si veda Cass.
pen., sez. V, 17 ottobre 2012, n. 40680, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed.
La Tribuna, che esclude che tale modalità possa costituire una misura
cautelare autonoma. In merito alla valutazione del giudice sull’oppor-
tunità o meno della conversione della custodia cautelare in carcere
nella misura degli arresti domiciliari si vedano Cass. pen., sez. III, 3
febbraio 2014, n. 5121, ibidem e Cass. pen., 21 novembre 1997, n. 5699,
in questa Rivista 1998, 67. Si segnala, inoltre l’intervenuta pronuncia
della Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265, ivi 2010, 513, che dichiara ille-
gittimo l’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p., nella parte
in cui prevede che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 609 bis e 609
quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere,
senza far salva l’ipotesi che possano essere acquisiti, per il caso con-
creto, elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono es-
sere soddisfatte con altre misure meno aff‌littive.
svoLgimento deL processo
1. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto
l’appello cautelare proposto nell’interesse di F.M. avverso
l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa cit-
tà, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere con quella
degli arresti domiciliari, eventualmente corredati dalle
prescrizioni previste dall’art. 275 bis c.p.p..
A carico del ricorrente risulta emessa una misura di cu-
stodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale
aggravata e lesioni. Il giudizio di merito si è concluso in
primo grado, a seguito di rito abbreviato, con la condanna
dell’imputato a sei anni di reclusione e la sentenza è stata
confermata in grado d’appello.
Nel pervenire alla suddetta conclusione, il Tribunale
cautelare ha osservato come i fatti addebitati al ricorrente
fossero di estrema gravità; egli lasciò alla ragazza aggre-
dita il numero del suo telefono cellulare al f‌ine - a dire
dell’uomo - di continuare la loro relazione, con ciò dimo-
strando la totale incuranza della libertà e volontà altrui
e una piena incomprensione delle regole imposte dalla
legge e dalla convivenza civile. Il Tribunale ha desunto da
ciò il pericolo di recidiva e ha ritenuto sussistente anche
il pericolo di fuga sul rilievo che, al momento del fermo,
l’imputato, senza f‌issa dimora nel territorio nazionale,
avesse una valigia pronta ed era munito dei documenti per
l’espatrio, a dimostrazione che egli stava per allontanarsi
dal territorio italiano al f‌ine di sottrarsi alla eventuale
punizione, circostanza ancora attuale tenuto conto della
pena in concreto irrogata alla cui esecuzione l’imputato
potrebbe parimenti sottrarsi.
Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto che non vi
fosse alcuna violazione del principio di proporzionalità e
che anche la misura meno aff‌littiva prevista dall’art. 275
bis c.p.p., non sarebbe affatto idonea ad evitare il pericolo
di fuga esistente, reputandosi che la gravità del reato, la
mancanza di una vita regolare e la particolare indole del-
l’imputato costituissero elementi tali da rendere adeguata
la sola misura di massimo rigore in quanto altra misura più
blanda sarebbe del tutto inidonea per difetto a comprimere
il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di fuga.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza ricorre
personalmente per cassazione F.M. che, con un unico
motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p. in relazione agli artt. 275 e 275 bis c.p.p. per illogici-
tà della motivazione sul rilievo che l’ordinanza impugnata
non ha tenuto in alcun conto quanto espressamente e tas-
sativamente previsto dal Legislatore ed enunciato dalla
stessa giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente premette di trovarsi in stato di restrizione
dall’1 dicembre 2012 e ricorda che la specif‌icità, la con-
cretezza e l’attualità delle esigenze cautelari costitui-
scono elementi di valutazione imprescindibili, escludendo
quindi automatismi dovuti al solo titolo di reato per i quali
la custodia è disposta.
Egli aveva peraltro indicato, quale luogo dell’invocata
custodia domiciliare, l’abitazione del fratello prestando
anche il consenso per l’ulteriore controllo a mezzo di brac-

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