Corte di cassazione penale sez. VI, 27 febbraio 2015, n. 8943 (ud. 11 febbraio 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
LEGITTIMITÀ
Nel caso che ci occupa ciò non è avvenuto. Nel momento
in cui è stata eseguita l’espulsione a suo carico l’imputato
era ritualmente a conoscenza che di lì a qualche giorno
si sarebbe celebrato dinanzi al tribunale ravennate il pro-
cesso a suo carico e, anche attraverso gli organi di polizia
amministrativa che hanno proceduto alla sua espulsione,
avrebbe potuto dare notizia della sua sopravvenuta impos-
sibilità a comparire all’A.G. che lo giudicava. Ma, evidente-
mente, non lo ha fatto, nemmeno tramite il suo difensore.
Legittimamente, invece, la Corte di Appello lo ha
rimesso in termini per proporre l’appello evidentemente
essendo viziata la dichiarazione di irreperibilità emessa
in sede di notif‌ica dell’estratto contumaciale, dovendo
emergere in tale circostanza, attraverso le necessarie ri-
cerche propedeutiche all’emanazione del decreto de quo,
la circostanza che lo stesso era stato espulso dal territorio
dello Stato. E in sede di appello l’imputato, nel frattempo
tornato in Italia, ha potuto esercitare in toto tutti i suoi
diritti di difesa. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 27 Febbraio 2015, n. 8943
(ud. 11 Febbraio 2015)
pres. miLo – est. citterio – p.m. cedrangoLo (parz. diFF.) – ric. p.g. in
proc. messaoudi ed aLtri
Nullità nel processo penale y Concernenti l’im-
putato o la difesa y Impedimento del difensore y Per
adesione all’astensione collettiva dalle udienze y
Richiesta di rinvio y Tempestivamente e ritualmen-
te proposta y Ingiustif‌icato diniego della richiesta
di rinvio y Nullità assoluta y Esclusione y Nullità di
ordine generale y Sussistenza.
. Costituisce causa di nullità non assoluta ma di ordine
generale, come tale soggetta alla disciplina di cui all’art.
180 c.p.p. ed a quella di cui agli artt. 182 e 183 c.p.p.,
il mancato accoglimento, anche nei giudizi camerali,
della richiesta di rinvio che sia stata ritualmente e
tempestivamente proposta per la dichiarata adesione
del difensore all’astensione collettiva dalle udienze.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 180; c.p.p.,
art. 182; c.p.p., art. 183) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2014, n.
18753, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. I, 31
marzo 2014, n. 14775, in questa Rivista 2014, 354; Cass. pen., sez. VI,
17 gennaio 2014, n. 1826, ivi 2014, 305.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
(Omissis)
12. Trattandosi di motivo comune a più ricorsi appare
opportuna la trattazione congiunta della questione relativa
al rigetto della richiesta di rinvio prospettata da alcune delle
difese all’udienza del 14 gennaio 2014, in ragione della di-
chiarata rituale dichiarazione di adesione individuale a ini-
ziativa di astensione dalle udienze deliberata da associazione
forense nel rispetto del codice di autoregolamentazione.
La questione riguarda gli imputati ricorrenti assistiti
dagli avvocati Luca Ancona (i tre El Harti e El Jabiri),
Manuele Ciappi (Bouda Mohamed, Zaaouati Noureddine,
Bouda Ahmed), Danilo Ammannato (El Hilali).
12.1 La Corte d’appello ha respinto la richiesta di rinvio
giudicando non applicabile la disciplina dell’art. 420-ter
c.p.p., trattandosi di rito camerale.
In tempi recenti ripetute sentenze di più Sezioni di
questa Corte hanno invece affermato che l’adesione indi-
viduale ad iniziative di astensione dalle udienze, quando
legittimamente deliberate da associazioni forensi in con-
formità al codice di autoregolamentazione, costituendo
non una fattispecie riconducibile all’istituto del legittimo
impedimento ma un autonomo diritto di libertà associativa
con fondamento costituzionale (sez. un. sent. 40197/2014),
è idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze tratta-
te con rito camerale (sez. VI sent. 1826/14, sez. I, sent.
14775/14, sez. III, sent. 19856/14), purché accompagnata
dall’espressa indicazione della volontà di partecipare a
tale trattazione (posto che, a differenza del rito dibatti-
mentale, il rito camerale non prevede la partecipazione
necessaria del difensore: sez. VI, sent. 18753/14).
Né la decisione delle Sezioni unite (deliberata al-
l’udienza del 30 ottobre 2014 in proc. Guerrieri e altro)
rileva in senso contrario, riguardando la diversa situazio-
ne della richiesta del solo difensore della persona offesa
(soggetto processuale che, e pure quando si costituisce
parte civile, ha nel sistema processuale penale un ruolo
recessivo rispetto a quello dell’imputato, in particolare
sotto il prof‌ilo dell’incidenza sul diritto del sottoposto alle
indagini, o imputato, alla ragionevole durata del processo:
sez. VI, sent. 43213/2013).
12.2 La peculiare evoluzione delle dinamiche proces-
suali, relative alle diverse difese, permette ora un oppor-
tuno ulteriore approfondimento sistematico.
Va premesso come risulti in fatto che all’udienza del 14
gennaio hanno concluso la parte pubblica nei confronti di
tutti gli imputati ed alcuni dei difensori (tra i quali non
risultano indicati gli avvocati Ancona, Ciappi e Amman-
nato).
Risulta altresì dai verbali di udienza, letti insieme con
le deduzioni concretamente proposte nei ricorsi sul punto,
che:
- le dichiarazioni di adesione all’astensione dalle
udienze sono state presentate tempestivamente da tutte
le tre difese;
- l’avv. Ammannato non ha partecipato all’udienza del
14 gennaio, venendo sostituito ai sensi dell’art. 97.4 c.p.p.
(secondo il verbale ed ancorché il cognome del difensore
nominato d’uff‌icio sostituto risulti il medesimo del difen-
sore sostituito, allegato A); ha partecipato poi alla succes-
siva udienza del 21 gennaio, presentando le conclusioni e
pure eccependo la nullità dell’ordinanza di rigetto della
richiesta di rinvio;
- l’avv. Ancona ha partecipato alle due udienze (14 e
21) e non ha dedotto la nullità dell’ordinanza di rigetto
della richiesta di rinvio pronunciata in sua presenza,
quando il presidente del collegio ha disposto procedersi

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