Corte di cassazione penale sez. III, 3 marzo 2015, n. 9229 (ud. 16 gennaio 2015)

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giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
dimento: si determinerà solo la impossibilità di celebrare
il simultaneus processus, ma resterà salva la possibilità
per il pubblico ministero di esercitare separatamente
l’azione penale.
Non così sarebbe, invece, qualora il giudice impedisse
al pubblico ministero di contestare una circostanza ag-
gravante o il “fatto diverso”, perchè in queste ipotesi - trat-
tandosi del medesimo fatto contestato non sarà possibile
- per il principio del “ne bis in idem” enunciato dall’art.
649 cod. proc. peno (c.d. “divieto di nuovo giudizio”) - un
nuovo e separato esercizio dell’azione penale e il giudicato
sul fatto originariamente contestato precluderà un nuovo
esercizio dell’azione penale in ordine al medesimo fatto,
sia pure diversamente descritto.
È questa la ragione per la quale la giurisprudenza
di questa Corte sia pure con riferimento alla disciplina
delle nuove contestazione nel dibattimento dettata da-
gli artt. 516 e 517 c.p.p. - ha affermato che è abnorme, e
come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con
il quale il giudice del dibattimento disponga la trasmis-
sione degli atti al P.M., inibendogli l’esercizio dell’azione
penale attraverso la facoltà di modif‌icare o integrare
l’imputazione, a norma degli artt. 516 e 517 c.p.p., quando
si tratti di contestare in via suppletiva il “fatto diverso”
(sez. VI, n. 37577 del 15 ottobre 2010 Rv. 248539) o una
circostanza aggravante (sez. V, n. 2673 del 2 giugno 1999
Rv. 213970).
Tuttavia, per le ragioni dianzi dette, tale principio non
può valere allorché si tratti di contestare nuovi fatti di
reato legati col vincolo della continuazione a quelli già
contestati, giacché in tal caso - a fronte della negazione
(sia pure errata) del simultaneus processus da parte del
giudice - non rimane precluso il separato esercizio del-
l’azione penale da parte del pubblico ministero.
In conclusione, l’ordinanza impugnata non può qua-
lif‌icarsi “abnorme”, sia perchè (a prescindere dalla sua
correttezza) risponde al modello legale, sia perchè non
determina comunque la stasi del procedimento.
Sul punto, va enunciato il seguente principio di dirit-
to:
«Non è impugnabile per cassazione, in quanto non è
abnorme, l’ordinanza con la quale il giudice dell’udienza
preliminare nega al pubblico ministero, nel corso della
stessa udienza, la possibilità di contestare - a norma de-
gli artt. 423 comma 1 e 12 comma 1 lett. b) c.p.p. - nuovi
fatti di reato legati col vincolo della continuazione a quelli
già contestati, in quanto tale provvedimento - per quanto
possa essere errato in ordine alla qualif‌icazione giuridica
della nuova contestazione - non priva il pubblico mini-
stero della possibilità di esercitare separatamente l’azione
penale e rientra nell’ambito delle prerogative del giudice
dell’udienza preliminare, che ha il dovere di controllare
se la contestazione del pubblico ministero non riguardi
un “fatto nuovo” e non sia impedita dalla negazione del
consenso da parte dell’imputato» .
3. Alla luce di tale principio, il ricorso deve essere di-
chiarato inammissibile. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 3 marzo 2015, n. 9229
(ud. 16 gennaio 2015)
pres. teresi – est. pezzeLLa – p.m. d’ambrosio (diFF.) – ric. musta
giudizio in contumacia y Impedimento a com-
parire y Impedimento dell’imputato straniero a
partecipare all’udienza y Intervenuta espulsione
dell’imputato prima dell’emissione della sentenza y
Richiesta dell’imputato di annullamento della sen-
tenza di primo grado y Ammissibilità y Esclusione
y Fattispecie in tema di richiesta di annullamento
della sentenza di primo grado emessa nei confron-
ti di imputato straniero condannato per i reati di
sfruttamento della prostituzione, minacce e lesioni
personali.
. L’imputato che, legittimamente dichiarato contuma-
ce (secondo la disciplina all’epoca vigente), sia stato
successivamente espulso, come straniero, dal territorio
dello Stato, prima che venisse pronunciata la sentenza
di primo grado, non ha titolo a chiedere che questa
venga annullata dal giudice d’appello, ai sensi del so-
pravvenuto comma 5 bis dell’art. 604 c.p.p., introdotto
dall’art. 11, comma 3, della legge 28 aprile 2014 n. 67,
quando dell’avvenuta espulsione il giudice di primo
grado non abbia avuto notizia, non risultando essa
dagli atti e non essendosi l’imputato o il suo difensore
attivati per darne tempestiva comunicazione. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 604) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 12 gennaio 2012,
n. 841, in questa Rivista 2013, 342 e Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre
2006, n. 40292, ivi 2007, 649. Per il caso di specie, inoltre, si rimanda
inoltre, alla pronuncia Cass. pen., sez. un., 14 novembre 2006, n.
37483, ivi 2007, 177, e qui richiamata in parte motiva, che per il caso
di impedimento della parte a comparire in udienza per sopravvenuta
detenzione in altro processo, pur negando la sussistenza di un onere
di comunicazione a carico dell’imputato, nega la legittimità di con-
tinuare un processo se non risulti dagli atti ovvero se nessuno, nella
specie il difensore, metta a conoscenza l’organo giudicante di un so-
pravvenuto impedimento a comparire dell’imputato.
svoLgimento deL processo
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente Musta Gezim, con sen-
tenza del 14 marzo 2014, in riforma della sentenza del
Tribunale di Ravenna del 16 aprile 2004 appellata dall’im-
putato, lo assolveva dal reato ascrittogli al capo b) perchè
il fatto non sussiste e rideterminava la pena per gli altri
reati in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 3600
di multa, sostituendo la pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pp.uu. con quella temporanea per anni cin-
que ed escludeva la pena accessoria dall’interdizione da
uff‌ici di tutela e curatela.
Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole dei
reati ascrittigli ai capi b) e c), in quest’ultimo ricompresa
la condotta contestata al capo a), uniti sotto il vincolo
della continuazione, e l’aveva condannato ad anni sei di

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