Corte di cassazione penale sez. II, 10 marzo 2015, n. 10069 (c.c. 19 febbraio 2015)

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giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
dichiarazione manoscritta di volersi costituire parte civile
per conto della persona offesa, accompagnando tale di-
chiarazione con istanza di aspettare il suo rientro, doven-
dosi allontanare per concomitanti impegni professionali.
motivi deLLa decisione
Il ricorso è fondato.
Premesso che in tema di partecipazione della parte
civile al dibattimento, mentre l’ordinanza di esclusione
della parte civile risulta inoppugnabile, la decisione di
inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è
impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impu-
gnazione della sentenza (Cass., n. 4060 del 8 novembre
2007), deve rilevarsi che, nella specie, è stato malamente
utilizzato, da parte del giudicante, il potere di restituzione
in termine a lui conferito dall’art. 175 c.p.p., per due ordini
di ragioni: a) perchè non vi era stata nessuna richiesta
di restituzione in termine da parte dell’interessato; b)
perchè la richiesta di restituzione nel termine può essere
proposta da una delle “parti” del processo (imputato, pub-
blico ministero e parte civile), ma non anche dalla per-
sona offesa dal reato, che parte non è. Tale interpretazione
letterale della norma è suffragata dalla interpretazione
logica, giacché, versandosi in tema di termini processuali,
questi sono stabiliti a favore delle parti del processo e non
possono riguardare chi nel processo non è ancora entrato.
Da qui due conseguenze, che si rif‌lettono entrambe sulla
legittimità dell’ordinanza emessa dal giudicante: a) l’inter-
pretazione data all’istanza dell’avv. Fusi è errata, giacché
essa non conteneva, effettivamente, alcuna richiesta di
restituzione nel termine; b) dall’istanza sono state tratte
conseguenze errate, giacché la stessa non avrebbe potuto
rimettere in corsa la persona offesa per attuare la costitu-
zione di parte civile, una volta decaduta dalla possibilità di
farlo per aver superato lo sbarramento temporale stabilito
dagli artt. 484 e 491 c.p.p..
È ben vero che l’avv. Fusi parla, nella propria memoria,
di una istanza depositata a mani del cancelliere all’inizio
dell’udienza deIl’8 ottobre 2013, con cui chiedeva “di
aspettarlo x essere impegnato con altri due giudici”; ma
è altresì vero che - seppure si volesse interpretare come
richiesta di rinvio ad horas dell’udienza, non considerata
dal giudice - tale istanza non avrebbe comunque potuto
legittimare la successiva revoca dell’ordinanza (implicita)
con cui fu disposto il passaggio del processo ad altra “sub-
fase” (quella successiva all’accertamento, per la prima
volta, della regolare costituzione delle parti), trattandosi
di istanza tardiva e priva delle indicazioni necessarie per
essere presa in considerazione (specif‌icazione dell’impe-
gno concomitante e della impossibilità di farsi sostituire
da altro difensore).
Consegue a tanto che la sentenza va annullata senza
rinvio limitatamente alla disposta condanna dell’imputata
al pagamento delle spese di parte civile, con eliminazione
della relativa statuizione. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 10 marzo 2015, n. 10069
(c.c. 19 Febbraio 2015)
pres. esposito – est. Lombardo – p.m. gaLLi (diFF.) – ric. p.g. in proc.
conti ed aLtro
Atti e provvedimenti del giudice penale y Atti
abnormi y Atto di diniego del Gup y Nei confronti
della possibilità del P.M. di contestare fatti nuovi
di reato in udienza y Ritenuti in continuazione con
quelli già contestati y Atto erroneo y Sussistenza y
Abnormità y Ricorso per cassazione y Esclusione.
. Il provvedimento con il quale in giudice dell’udienza
preliminare neghi al pubblico ministero di contestare,
nel corso della stessa udienza, ai sensi dell’art. 423,
comma 1, c.p.p., in relazione all’art. 12, comma 1, lett.
d), c.p.p., nuovi fatti di reato ritenuti in continuazione
con quelli già contestati, non è suscettibile di ricorso
per cassazione, non potendo il detto provvedimento,
ancorchè erroneo, essere qualif‌icato come abnorme e
non determinando esso, inoltre, una irrimediabile stasi
del procedimento, quale, invece, si produrrebbe qualora
venisse impedito al pubblico ministero di modif‌icare
l’imputazione contestando una circostanza aggravante
o la diversità del fatto. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 12;
c.p.p., art. 423) (1)
(1) Interessante pronuncia in ordine alla quale non risultano editi
precedenti negli stessi termini. Per un inquadramento dell’abnor-
mità dell’atto processuale si veda Cass. pen., sez. un., 26 gennaio
2000, n. 26, in questa Rivista 2000, 149. Analogamente, sempre in
riferimento alla def‌inizione di abnormità si veda Cass. pen., sez.
un., 22 giugno 2009, n. 25957, ivi 2010, 353. In dottrina, sul tema, si
veda di C. DELL’AGLI, La restituzione degli atti al p.m.: la modif‌ica
imputativa della pubblica accusa e la conseguente regressione del
provvedimento è da ritenersi abnorme?, ivi 2014, 80.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Agrigento ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del
G.u.p. del locale Tribunale di cui in epigrafe, che - in sede
di udienza preliminare - ha escluso la contestazione di
nuovi fatti di reato da parte del pubblico ministero. Dedu-
ce l’abnormità del provvedimento del G.u.p., che avrebbe
impedito al pubblico ministero l’esercizio di un potere as-
segnatogli dalla legge.
Nella specie, gli imputati Russo e Conti, accusati di as-
sociazione per delinquere e di numerose truffe aggravate
in danno dell’I.N.A.I.L. per avere attestato - nella qualità
di medici - patologie inesistenti derivanti da infortuni sul
lavoro mai avvenuti, furono tratti a giudizio dinanzi al
giudice dell’udienza preliminare; nel corso dell’udienza
preliminare, il P.M., avendo accertato - a seguito di inda-
gini suppletive - a carico degli imputati ulteriori episodi
di truffa aggravata commessi ai danni dell’I.N.A.I.L. col
medesimo modus operandi e nel medesimo arco tempora-
le, li contestò ai medesimi imputati. Il giudice, tuttavia, a
seguito di opposizione degli imputati, negò l’ammissibilità
della nuova contestazione, inquadrandola nella fattispecie

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