Corte di cassazione penale sez. V, 10 marzo 2015, n. 10111 (c.c. 25 novembre 2014)

Pagine245-246
245
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
Legittimità
corte di cassazione penaLe
sez. v, 10 marzo 2015, n. 10111
(c.c. 25 novembre 2014)
pres. oLdi – est. settembre – p.m. X (diFF.) – ric. puLseLLi
Impugnazioni penali in genere y Provvedimenti
impugnabili o inoppugnabili y Ordinanza che esclu-
de la parte civile y Inoppugnabilità y Ordinanza di-
battimentale che respinge o dichiara inammissibile
la richiesta dell’imputato y Ai f‌ini dell’esclusione
della parte civile y Impugnabilità.
Termini processuali in materia penale y Re-
stituzione in termini y Richiesta y Da parte della
persona offesa y Non ancora costituita parte civile y
Ammissibilità y Esclusione.
. A differenza dell’ordinanza di esclusione della parte
civile, avverso la quale non è esperibile alcuna impu-
gnazione, deve ritenersi impugnabile, da parte dell’im-
putato, unitamente alla sentenza, l’ordinanza dibat-
timentale con la quale sia stata respinta o dichiarata
inammissibile la richiesta dello stesso imputato volta
ad ottenere l’esclusione della parte civile. (Mass. Re-
daz.) (c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 571; c.p.p., art. 586)
(1)
. La persona offesa non ancora costituita parte civile
non può chiedere la restituzione nel termine per effet-
tuare la costituzione, atteso che, in base al testuale te-
nore dell’art. 175 c.p.p., la richiesta può essere avanza-
ta solo da una delle vere e proprie “parti” del processo,
vale a dire imputato, parte civile e pubblico ministero.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 175) (2)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. I, 25 gennaio 2008, n. 4060, in questa Rivista 2009, 117;
Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2003, n. 30045, ivi 2004, 665 e Cass. pen.,
sez. un., 13 luglio 1999, n. 12, ivi 2000, 97.
(2) Per un inquadramento dell’istituto ex art. 175 c.p.p., si vedano
Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2005, n. 46207, in questa Rivista
2006, 377 e Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2004, ivi 2005, 763. Sul
tema, sottolinea esplicitamente il diritto delle parti di partecipare
al procedimento in oggetto anche Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2002,
n. 24723, ivi 2003, 69. In relazione al diritto della persona offesa di
ottenere, entro un termine ragionevole, una pronuncia per il ricono-
scimento dei propri diritti all’interno del processo penale, si veda,
per quanto si esprima in termini generali, Cass. civ. 21 marzo 2003, n.
4138, in Ius&lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL processo
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29 gennaio
2013, ha applicato a Pulselli Elisabetta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione per i reati di
cui agli artt. 81, cpv., 485, 483, 61, n. 11, c.p. e l’ha condan-
nata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
liquidate in € 4.800, oltre accessori di legge.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personal-
mente ricorso per cassazione l’imputata con due motivi.
2.1. Col primo censura, per violazione di legge, il prov-
vedimento con cui il Tribunale ha restituito in termine la
parte offesa per la costituzione di parte civile. Rappresen-
ta che il processo fu chiamato, per la prima volta, dinanzi
a diverso giudice all’udienza dell’8 ottobre 2013, nel corso
della quale, in assenza della persona offesa, fu avanzata,
dall’imputata, istanza di patteggiamento. Il giudice “di-
chiarava l’apertura del dibattimento e decideva di ritirarsi
in camera di consiglio per esprimersi sulla richiesta di pat-
teggiamento”. Con circa un’ora di ritardo compariva, poi, il
difensore della persona offesa, che produceva nota scritta
di rinvio ad horas per concomitante impegno professio-
nale unitamente a dichiarazione di costituzione di parte
civile, sulla quale il difensore dell’imputata si opponeva.
Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per
decidere sia sulla richiesta di applicazione della pena che
sulla eccezione alla costituzione di parte civile, rigettava
la prima richiesta e non si pronunciava sulla seconda.
Alla successiva udienza del 29 ottobre 2013 il diverso
giudice investito del processo ammetteva la costituzione
di parte civile, ritenendo che la nota scritta in cui si par-
lava di concomitanti impegni professionali - fosse da inter-
pretare come implicita richiesta di remissione in termini
ai sensi dell’art. 175 c.p.p.
Tanto premesso, si duole della abnormità del provve-
dimento di rigetto della eccezione e di ammissione della
parte civile, sia perchè una richiesta di restituzione in ter-
mini non era stata formulata, sia perchè l’istituto dell’art.
175 c.p.p. si riferisce alle parti e non anche alla persona
offesa. Inoltre, perchè nella nota scritta dell’8 ottobre non
si faceva riferimento a nessun caso fortuito o di forza mag-
giore, ma solo a concomitante impegno professionale.
2.2. Col secondo si duole della liquidazione delle spese
a favore della parte civile, effettuata senza adeguata mo-
tivazione.
3. Con memoria depositata nella cancelleria del Tri-
bunale competente il 16 dicembre 2013 il difensore della
parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso. Deduce di aver
presentato al cancelliere designato per l’udienza dell’8
ottobre 2013, prima ancora della chiamata del processo,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT