Corte di cassazione penale sez. I, 6 novembre 2014, n. 46030 (c.c. 26 settembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
corte di cAssAzione penAle
sez. i, 6 novembre 2014, n. 46030
(c.c. 26 settembre 2014)
pres. giordAno – est. di tomAssi – p.m. gAlli (conf.) – ric. luminA
Misure cautelari reali y Sequestro conservativo y
Revoca y Condizioni y Sequestro conservativo dispo-
sto a garanzia dei crediti vantati dalla parte civile y
Sopravvenuta prova dell’integrale risarcimento del
danno y Ammissibilità della revoca.
Misure cautelari reali y Sequestro conservativo
y Revoca y Competenza a provvedere sull’istanza y
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale
di condanna dell’imputato al risarcimento del danno
y Attribuzione al giudice civile y In caso di giudizio
dichiarato estinto y Competenza y Attribuzione al
giudice penale.
. Deve ritenersi ammissibile, pur in assenza di apposita
previsione normativa, la revoca del sequestro conserva-
tivo disposto a garanzia dei crediti vantati dalla parte
civile qualora risulti sopravvenuta la prova dell’inte-
grale risarcimento del danno, dovendosi al riguardo
considerare che, ai sensi dell’art. 319, comma 3, c.p.p.,
costituisce causa di revoca la prestazione di una ido-
nea cauzione, la quale rappresenta, all’evidenza, un
“minus” rispetto all’integrale risarcimento (principio
affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui
il risarcimento era avvenuto sotto forma di accordo
transattivo tra l’imputato e la parte civile, nell’ambito
della causa civile instaurata per la determinazione del
“quantum”). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 316; c.p.p., art.
317; c.p.p., art. 319) (1)
. La competenza a provvedere sull’istanza di revoca del
sequestro conservativo disposto a garanzia dei crediti
vantati dalla parte civile spetta al giudice civile davanti
al quale, dopo il passaggio in giudicato della sentenza
penale recante la condanna generica dell’imputato al
risarcimento del danno, sia stato instaurato il giudizio
per la determinazione del “quantum”, salvo che tale
giudizio sia stato dichiarato estinto, nel qual caso rivive
la competenza del giudice penale, nella veste di giudice
dell’esecuzione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 316; c.p.p.,
art. 320) (2)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano: Cass.
pen., sez. IV, 23 settembre 2013, n. 39171, in questa Rivista 2014, 58;
Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2010, n. 35396, in Ius&Lex dvd n.
1/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40407,
ibidem. Un orientamento minoritario sostiene che è potere del giu-
dice disporre la revoca del sequestro conservativo, anche nel caso in
cui non sia ancora divenuta def‌initiva la sentenza di assoluzione per
insussistenza del fatto, qualora però sia stato accertato il venir meno
dei presupposti per il mantenimento del vincolo. In tal senso si veda-
no Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2007, n. 7226, in questa Rivista 2008,
108 e Cass. pen., sez. VI, 9 settembre 1998, n. 1778, ivi 1999, 213.
(2) Nello stesso senso si vedano: Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2013, n.
16312, in questa Rivista 2014, 516; Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2012,
n. 13981, ivi 2013, 589; Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2010, n. 10057,
ivi 2011, 240.
svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Mi-
lano, decidendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta, avanzata da Dimitri Lumina, di revoca del seque-
stro conservativo disposto nei suoi confronti il 19 luglio 2007
dalla Corte di appello di Milano su istanza della parte civile
Fallimento CO.GE.SA. s.r.l., nell’ambito del giudizio di se-
condo grado conclusosi con sentenza che riformava con ri-
guardo alla sola misura della pena la condanna del Lumina
pronunziata dal Tribunale in data 5 luglio 2005 [Si trattava
della sentenza di appello emessa in data 9 aprile 2007, dive-
nuta irrevocabile in data 9 aprile 2008, a seguito del rigetto,
con sentenza Cass. sez. III, n. 14729 del 9 aprile 2008, dei
ricorsi avverso la decisione della Corte di appello].
A ragione della sua decisione il Tribunale osservava
che non poteva accedersi alla richiesta, fondata sul rilievo
che era nel frattempo intervenuto, nell’ambito della causa
civile instaurata per il risarcimento del danno, un accordo
transattivo che faceva venire meno le ragioni della misura
cautelare, in quanto a mente dell’art. 319, comma 3, c.p.p.
la revoca del sequestro preventivo è consentita solo in
caso di offerta di idonea cauzione, confermando l’impos-
sibilità di accedere alla richiesta la disposizione dell’art.
317, comma 4, c.p.p., che prevede che il sequestro va
mantenuto sino alla sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere def‌initiva, mentre nel caso in esame era
ancora sub iudice il quantum del danno risarcibile.
2. Ha proposto ricorso il Lumina personalmente, e
chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
Premette che in data 6 dicembre 2012 il Lumina aveva
raggiunto un accordo transattivo con la parte civile fallimen-
to CO.GE.SA s.r.l., previo parere favorevole del Tribunale di
Milano sezione fallimentare. Contestualmente alla sottoscri-
zione dell’accordo la curatela fallimentare provvedeva alla
revoca della costituzione di parte civile nel procedimento
penale per bancarotta documentale ancora pendente e rila-
sciava atto di assenso alla cancellazione della trascrizione
del sequestro conservativo penale a suo tempo ottenuto nei
confronti del Lumina e della trascrizione della domanda
di risarcimento proposta in sede civile. Quindi, incassato
tutto l’importo f‌issato in via transattiva, il fallimento era
stato chiuso. Def‌inita così ogni pendenza con il fallimento,
il Lumina aveva proposto incidente di esecuzione, teso alla
revoca del sequestro conservativo ancora formalmente in es-
sere, assistito da parere favorevole del Pubblico ministero.
Denunzia quindi, con unico motivo violazione di legge e
difetto ovvero manifesta illogicità della motivazione.
Lo stesso Tribunale aveva infatti riconosciuto che la
giurisprudenza di legittimità aveva in più occasioni ritenu-
to revocabile il sequestro conservativo nel caso in cui ne
risultavano venuti meno i presupposti, mentre la contraria
e più recente giurisprudenza di segno inverso citata si rife-
riva a situazioni non comparabili con quella in esame.
D’altronde se era prevista la possibilità di procedere
a revoca in casa di offerta di idonea cauzione, a maggior
ragione doveva riconoscersi la stessa possibilità in caso di
avvenuto integrale risarcimento del danno.

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