Corte di cassazione penale sez. I, 20 novembre 2014, n. 48289 (c.c. 18 giugno 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
Sebbene disapprovato dal ricorrente, si tratta di un
orientamento, ampiamente condivisibile, cui va data
continuità, perchè non mette in discussione il principio
espresso nella sentenza delle Sezioni unite Iannasso
secondo cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento
a causa del mutamento della persona del giudice mono-
cratico o della composizione del giudice collegiale, la te-
stimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile
per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere
l’esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo
e sia stato richiesto da una delle parti (sez. un., n. 2 del 15
gennaio 1999, Iannasso, Rv. 212395).
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale, in diversa com-
posizione, ha concretamente rinnovato l’istruttoria dibat-
timentale compiuta dal precedente giudice, rispettando
il principio dell’immediatezza, e non ha limitato le prero-
gative difensive, dovendosi distinguere, nel caso di muta-
mento della composizione dell’organo giudicante, la rinno-
vazione dell’istruttoria dibattimentale, che è obbligatoria,
salvo ricorrano i casi previsti dall’art. 190 bis c.p.p., dalle
modalità della rinnovazione stessa, che è invece lasciata
alla determinazione delle parti processuali, e dovendosi
anche ricordare che, al momento della lettura, il recupero
per relationem delle dichiarazioni attiene a prove formate
nel contraddittorio dibattimentale delle parti.
Del resto, l’indirizzo in precedenza segnalato è perfet-
tamente in linea con la giurisprudenza costituzionale in
materia che ha chiarito come l’obbligo di rinnovazione del
dibattimento, nel caso di mutamento del giudice - per-
sona f‌isica, non renda inutilizzabile l’attività probatoria
già eventualmente compiuta e da ciò consegue che, in
caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione della
stessa, potrà essere acquisita la documentazione di atti e,
in particolare, dei verbali, facendo gli stessi già parte del
contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione
del nuovo giudice, in quanto la pregressa fase dibattimen-
tale, pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque
il carattere di attività legittimamente compiuta sicché
anche ai precedenti verbali dibattimentali si applica
integralmente la disciplina dettata dall’art. 511 c.p.p.
in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del
dibattimento (Corte cost., sent. n. 17 del 24 gennaio 1994,
num. mass. 20253).
Il medesimo orientamento è stato espresso dal Giudice
delle leggi con riferimento al potere-dovere del giudice di
dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso
procedimento penale in fase dibattimentale da diverso
giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per
ritenuta diversità del fatto, affermandosi che non è irra-
gionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza
del dibattimento, che la pregressa fase dibattimentale
legittimamente compiuta, venga recuperata, successiva-
mente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
ai f‌ini della decisione nel contraddittorio delle parti at-
traverso lo strumento della lettura (Corte cost. ord. n. 99
del 25 marzo 1996, num. mass., 22453).
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
(Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. i, 20 novembre 2014, n. 48289
(c.c. 18 giugno 2014)
pres. cortese – est. sAndrini – p.m. volpe (diff.) – ric. tiberiA
Impugnazioni penali in genere y Rinuncia y Di-
fensore y Di f‌iducia y Procura speciale y Necessità y
Esclusione.
. Il difensore di f‌iducia è da ritenere legittimato a ri-
nunciare validamente all’impugnazione che da lui sia
stata autonomamente proposta, senza la necessità,
quindi, del previo rilascio di un’apposita procura spe-
ciale. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 309; c.p.p., art. 589)
(1)
(1) In senso difforme dalla statuizione in commento, in quanto
considerano privo di effetto processuale l’atto di rinuncia all’impu-
gnazione fatto dal difensore non munito di mandato speciale: Cass.
pen., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 2952, in Ius&Lex dvd, n. 1/2015, ed. La
Tribuna; Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2012, n. 7764, in questa Rivista
2013, 479; Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2000, n. 1067, in Ius&Lex dvd
n. 1/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. I, 6 giugno 1996, n. 2779,
ibidem.
svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2013 il G.U.P del
Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’ese-
cuzione, ha revocato nei confronti di Tiberia Giuseppe il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena e ha
respinto la richiesta di applicazione dell’indulto ex lege n.
241 del 2006, in conseguenza della condanna dallo stesso
riportata per il delitto di rapina commesso nel febbraio del
2007.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione l’avv. Giampiero Vellucci, in qualità di difensore
di f‌iducia del Tiberia, deducendo violazione di legge in
relazione alla mancata applicazione dell’indulto nella
misura massima consentita, e chiedendo l’annullamento
del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni
scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinan-
za impugnata per carenza di motivazione con riguardo alla
mancata applicazione dell’indulto, e il rigetto nel resto del
ricorso.
4. Successivamente l’avv. Giampiero Vellucci ha dichia-
rato in data 8 aprile 2014 di rinunciare alla trattazione del
ricorso per cassazione proposto nell’interesse del Tiberia,
come da dichiarazione pervenuta in cancelleria.
motivi dellA decisione
1. La rinuncia al ricorso per cassazione costituisce una
causa sopravvenuta di inammissibilità dell’impugnazione
ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. d) del codice di rito,
che deve essere immediatamente dichiarata, precludendo
l’esame dei motivi del ricorso.
2. Ritiene questo Collegio, in conformità a un risalente
ma condivisibile precedente di questa Corte (sez. VI n.
2115 dell’8 giugno 1992, Rv. 192850, imputato Di Vito),

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