Corte di cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 2014, n. 50362 (c.c. 9 ottobre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
non ripropongono pedissequamente quelli dell’originale,
sia con riferimento al numero dei petali, sia con riguardo
all’immagine del f‌iore circoscritto nel tondo (che, nel
prodotto autentico, è marrone scuro e si staglia su campo
chiaro, mentre nei prodotti sequestrati è tutto chiaro).
Del pari è a dirsi - concludevano i giudici dell’appello - con
riguardo al terzo elemento del disegno f‌loreale, che, oltre
ad essere diversamente disegnato, risulta inscritto in una
f‌igura pentagonale anziché in una sorta di rombo».
Dunque, l’appello opera una “revisione” del giudizio
attraverso le impressioni personali dei giudici, impropria-
mente surrogatorie rispetto ad elementi di giudizio che
ben avrebbero potuto formare oggetto di una apposita pe-
rizia, ove gli esiti della deposizione del “testimone-esper-
to” fossero stati reputati inappaganti. È ben vero, infatti,
che questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, in
tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la
scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove
ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può
essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che
il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti,
trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano
a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben pos-
sono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulte-
riori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui il collegio
giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in
merito alla conformità della identità dell’imputato, pre-
sente al dibattimento, rispetto alle immagini di una per-
sona ripresa da una videoregistrazione) (sez. VI, n. 25383
del 27 maggio 2010 - dep. 5 luglio 2010, Galluzzi e altri, Rv.
247826). Ma è altrettanto vero che, ove un determinato
tema di prova abbia formato oggetto di apposito esame te-
stimoniale, e il relativo contenuto esprima anche valuta-
zioni di ordine tecnico, la esclusione probatoria dei relati-
vi esiti non potrà scaturire da un apprezzamento “tecnico”
alternativo, condotto direttamente dal giudice. Per altro
verso, va pure rammentato come l’apprezzamento sulla
“confondibilità” degli oggetti recanti il marchio genuino
rispetto a quelli con marchio contraffatto o imitativo, deve
essere compiuta in concreto ed alla luce della valutazio-
ne complessiva degli elementi che caratterizzano i beni
posti in comparazione. Si è infatti più volte affermato, al
riguardo, che «il concetto di contraffazione postula una
valutazione di confondibilità del marchio contraffatto con
quello genuino. Questa valutazione - si è puntualizzato
- deve essere condotta sulla base di un esame sintetico,
che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli
distintivi, ma soprattutto dell’impressione d’insieme e
della specif‌ica categoria di consumatori cui il prodotto è
destinato» (v. sez. V, n. 46833 del 27 ottobre 2004; non-
ché sez. III, n. 13819 del 12 febbraio 2008, entrambe non
massimate sul punto). In senso non dissimile, nella giuri-
sprudenza civile si è analogamente precisato che, in tema
di concorrenza sleale, al f‌ine di accertare l’esistenza della
fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione
servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi
avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei
singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valuta-
zione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponen-
dosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi,
conto che, quanto minore è l’importanza merceologica di
un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata
da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali,
anziché da dati che richiedano un’attenzione rif‌lessiva, e
considerando altresì che il divieto di imitazione servile
tutela l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con
i prodotti del concorrente (sez. I, sentenza n. 29775 del 19
dicembre 2008, Rv. 605928).
Ne deriva che l’assunto dei giudici dell’appello, secon-
do il quale, in riferimento agli oggetti recanti il marchio
simile a quello della Louis Vuitton, non sussisterebbero i
presupposti per ritenere i marchi stessi ed i relativi oggetti
suscettibili di confusione, f‌inisce per risultare priva di lo-
gica motivazione. La sentenza stessa deve pertanto essere
annullata con rinvio al giudice civile competente per valo-
re in grado di appello, il quale provvederà anche in ordine
alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel
presente grado dalla parte civile ricorrente. (Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. iv, 2 dicembre 2014, n. 50362
(c.c. 9 ottobre 2014)
pres. zeccA – est. grAsso – p.m. gAetA (conf.) – ric. ferretti ed Altri
Prova penale y Perizia y Perito y Ricusazione y
Esclusione y Fattispecie in tema di manifestazione
da parte del perito, nel corso di altro procedimento
e in articoli pubblicati su riviste scientif‌iche, di
opinioni discordanti con la tesi sostenuta dalla
parte ricusante.
. Non può costituire valido motivo di ricusazione del
perito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,
lett. c), e 223, comma 2, c.p.p., il solo fatto che egli,
nell’espletamento di analogo incarico conferitogli
nell’ambito di altro procedimento, come pure in rela-
zioni ed articoli pubblicati su riviste scientif‌iche, abbia
espresso adesione ad orientamenti tecnico-scientif‌ici
da ritenersi contrari a quelli atti a corroborare la testi
sostenuta dalla parte ricusante. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 36; c.p.p., art. 37; c.p.p., art. 223) (1)
(1) Per un inquadramento della nozione di “convincimento” la cui
manifestazione indebita sui fatti oggetto dell’imputazione è richiesta
dall’art. 37, comma primo, lett. b), c.p.p., al f‌ine di consentire alle
parti di ricusare il giudice, si veda Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2013,
n. 27813, in questa Rivista 2014, 636. Per utili ragguagli in merito al
contenuto dell’art. 36 lett. c) c.p.p. si veda Cass. pen., sez. II, 6 giugno
2005, n. 20923, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. I, 6 novembre 1996, n. 5293, in questa Rivista 1996, 882.
svolgimento del processo
1. Il G.I.P del Tribunale di Crotone, con ordinanza del
15 marzo 2014, rigettò l’istanza di ricusazione avanzata
da Ferretti Luigi, Capozzi Mario, Pezziniti Alfonso, Verri
Giulio e Sapere Ottorino nei confronti del prof. Benedetto

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