Corte di cassazione penale sez. II, 3 dicembre 2014, n. 50643 (ud. 18 novembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
corte di cAssAzione penAle
sez. ii, 3 dicembre 2014, n. 50643
(ud. 18 novembre 2014)
pres. gentile – est. mAcchiA – p.m. frAticelli (conf.) – ric. louis vuitton
mAllettier
Appello penale y Cognizione del giudice di appello
y Sentenza che riforma la decisione di condanna del
giudice di primo grado y Motivazione y Ragioni della
ritenuta censurabilità della sentenza di primo gra-
do y Indicazione y Necessità.
Prova penale y Testimoni y Regole per l’esame te-
stimoniale y Divieto di esprimere apprezzamenti
personali y Sostituzione da parte del giudice della
valutazione tecnica del teste con un diverso ap-
prezzamento di natura personale y Ammissibilità y
Esclusione y Fattispecie in tema di contraffazione
di marchi e conf‌igurabilità dei reati di cui agli artt.
474 e 648 c.p.
. Qualora il giudice d’appello ribalti la decisione di
primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione),
non può limitarsi a sostituire, “sic e simpliciter”, una
propria plausibile ricostruzione del fatto a quella, al-
trettanto plausibile, del primo giudice, ma deve porre
in luce le specif‌iche ragioni della ritenuta censurabili-
tà della sentenza impugnata, sulla base di uno sviluppo
argomentativo che ne illustri le carenze e le aporie atte
a giustif‌icare il diverso approdo al quale ha ritenuto do-
versi pervenire. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 530; c.p.p.,
art. 605; c.p.p., art. 606) (1)
. In tema di valutazione della prova, quando questa sia
costituita dall’esito di un esame testimoniale nel quale
siano legittimamente contenute anche valutazioni di
ordine tecnico, il giudice, per escludere il valore di
tale prova, non può limitarsi a sovrapporvi un proprio
diverso apprezzamento di natura tecnica, da lui diret-
tamente operato (principio affermato, nella specie,
con riguardo ad un caso nel quale si dibatteva circa la
conf‌igurabilità o meno della contraffazione di alcuni
marchi di produzione, in relazione alle ipotesi di reato
di cui agli artt. 474 e 648 c.p.). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 192; c.p.p., art. 194; c.p., art. 474; c.p., art. 648)
(2)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez.VI, 14 gennaio 2014, n. 1253, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed.
La Tribuna.
(2) In tema di valutazione della prova testimoniale, si vedano Cass.
pen., sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 5611, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 38221, in questa Rivista
2009, 808. In tema di concorrenza sleale, delinea gli elementi carat-
terizzanti della fattispecie Cass. civ., 19 dicembre 2008, n. 29775, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
Con sentenza del 29 maggio 2012, la Corte di appello
di Firenze, in riforma della sentenza di condanna emessa
il 17 novembre 2008 dal Tribunale della medesima città
nei confronti di Fu Fangming, He Wangcui, Hu Xiaodi e
Yang Zhenglu, ritenuti responsabili dei reati dei reati di
cui agli artt. 474 e 648 c.p. in riferimento alla detenzione
per il commercio di articoli di pelletteria recanti il falso
marchio Fendi, Alviero Martini e Louis Vuitton, ha assolto
i predetti perchè il fatto non sussiste, evidenziando, quan-
to agli oggetti recanti il marchio Altiero Martini, che la
carta geograf‌ica che costituisce l’elemento identif‌icativo
del diritto di privativa era risultata, negli oggetti stessi, di
pessima qualità e diversa dall’originale, e che erano diver-
si i marchi Fendi e Luis Vuitton, in quanto l’abbinamento
delle lettere era differente. Escludeva comunque il rischio
di confusione tra gli oggetti sottoposti a sequestro e quelli
provenienti dalle note case cui si riferivano i marchi, in
quanto le difformità che connotavano gli oggetti seque-
strati non avevano «affatto, per numero, qualità e impres-
sione d’insieme, una natura marginale e, in quanto tale,
idonea a rendere confondibili i marchi per la platea dei
possibili destinatari di quei prodotti».
Propone ricorso per cassazione il difensore della par-
te civile Louis Vuitton Malletier il quale deduce vizio di
motivazione, osservando come - a proposito di una ormai
nota modalità di contraffazione del marchio Louis Vuitton
- questa Corte abbia annullato analoga decisione della
Corte f‌iorentina in fattispecie del tutto sovrapponibile alla
presente. Si osserva, al riguardo, che la sentenza impu-
gnata non avrebbe offerto congrua motivazione in ordine
alla ritenuta non confondibilità tra il monogramma “LV”
ed il segno imitante “LX”, malgrado l’assoluto rilievo di
tale punto, posto che la modif‌ica, anche solo parziale,
del marchio, non escludeva affatto il carattere decettivo
della imitazione. Si sottolinea, in particolare, che la Corte
territoriale aveva omesso di assegnare il dovuto rilievo alla
circostanza che la sostituzione della lettera «era avvenuta
con modalità del tutto maliziose, attraverso l’impiego di
una “X” dalla forma del tutto anomala; e che si era poi
volutamente impiegato nel marchio contraffatto la stessa
graf‌ia e si era riprodotto lo stesso peculiare intreccio tra le
lettere, così da integrare quell’imitazione fraudolenta che
la condotta dell’alterazione punisce».
Si deduce, poi, travisamento della prova, in quanto il
teste-esperto Giannoni aveva evidenziato come il marchio
simulasse quello autentico e potesse essere confuso “da
lontano” con quello autentico; deposizione che i giudici
dell’appello avrebbero immotivatamente, non soltanto
sminuito, ma anche screditato gratuitamente, ribaltando
le valutazioni compiute dal primo giudice. Si riproducono,
al riguardo, le dichiarazioni rese dal teste-esperto Gianno-
ni per dedurre l’effettivo travisamento delle sue dichiara-
zioni, laddove lo stesso ha posto in evidenza la circostanza
che il prodotto fosse confondibile con quello originale.
Si sottolinea, ancora, come la giurisprudenza, nel f‌is-
sare i criteri di comparazione tra i marchi, ha sempre fatto
riferimento ad un “esame sintetico” che tenga conto so-
prattutto della impressione d’insieme e non ad un esame
analitico e dettagliato delle singole componenti: inse-
gnamenti, questi, che i giudici f‌iorentini non avrebbero
seguito, avendo proceduto ad un esame particolareggiato

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