Corte di cassazione penale sez. I, 20 novembre 2014, n. 48299 (c.c. 8 ottobre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
ove la richiesta non venga accolta, il relativo provve-
dimento di diniego potrà formare oggetto di appello
ai sensi dell’art. 310 c.p.p.; ove, invece, venga accolta,
dall’avvenuta effettuazione della traduzione decorrerà
il termine per la eventuale proposizione della richiesta
di riesame. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 143; c.p.p., art.
299; c.p.p., art. 310) (3)
. Il provvedimento con il quale il tribunale del riesame
confermi l’ordinanza applicativa di una misura caute-
lare personale non rientra, in base al testuale tenore
dell’art. 143, comma 2, c.p.p., tra quelli dei quali è ob-
bligatoria la traduzione nel caso di mancata conoscenza
della lingua italiana da parte dell’interessato che sia di
nazionalità estera. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 143) (4)
II
corte di cAssAzione penAle
sez. vi, 24 novembre 2014, n. 48647
(c.c. 22 ottobre 2014)
pres. ippolito – est. de Amicis – p.m. policAstro (pArz. diff.) – ric.
cArbonAro
Atti processuali penali y Lingua italiana y Impu-
tato di nazionalità estera y Richiesta di riesame y
Avviso di f‌issazione dell’udienza camerale di discus-
sione y Traduzione y Obbligatorietà y Esclusione.
. L’avviso di f‌issazione dell’udienza camerale di discus-
sione della richiesta di riesame non rientra fra gli atti
dei quali sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 143, comma
2, c.p.p., la traduzione in una lingua nota all’interes-
sato, qualora questi sia di nazionalità estera e non
abbia conoscenza della lingua italiana. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 309) (5)
III
corte di cAssAzione penAle
sez. i, 20 novembre 2014, n. 48299
(c.c. 8 ottobre 2014)
pres. cortese – est. lA postA – p.m. d’Ambrosio (conf.) – ric. sAidy
Atti processuali penali y Lingua italiana y Impu-
tato di nazionalità estera y Diritto ad ottenere la
traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare y
Necessità y Esclusione.
. Quando l’ordinanza applicativa di una misura caute-
lare personale venga adottata all’esito dell’udienza di
convalida del fermo o dell’arresto, cui l’interessato di
nazionalità estera abbia partecipato con l’assistenza di
un interprete, non è da ritenere necessario che essa sia
anche tradotta nella lingua a lui nota. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 94; c.p.p., art. 143) (6)
(1-4) Sulla questione oggetto della sentenza in epigrafe cfr. la citata
sentenza Cass. pen., sez. un., 9 febbraio 2004, n. 5052, pubblicata in
questa Rivista 2004, 175, secondo cui qualora non sia stata portata
a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, un’ordinanza
cautelare, quest’ultima è viziata da nullità a regime c.d. intermedio
solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del
giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in
grado di comprendere la lingua italiana. In genere, nel senso che l’ob-
bligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei
confronti del cittadino straniero che non conosca la lingua italiana
sussiste anche nel caso di ordinanza cautelare disposta a seguito di
dichiarazione di incompetenza del G.i.p. che aveva emesso origina-
riamente il titolo custodiale, v. Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2013, n.
23579, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
(5) Nello stesso senso si vedano: Cass. pen., sez. VI, 23 settembre
2010, n. 34402, in questa Rivsta 2011, 692; Cass. pen., sez. IV, 16
novembre 1999, n. 2203, ivi 2000, 40 e Cass. pen., sez. III, 23 maggio
1997, n. 1733, ivi 1998, 259, che motivano la mancata necessità di
traduzione specif‌icando la natura stessa dell’avviso di f‌issazione
d’udienza, che non contiene alcun elemento d’accusa oltre alla de-
terminazione della data della stessa.
(6) Nello stesso senso già Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2002, n.
37153, in questa Rivista 2003, 51.
I
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
1. Awoh Destiny, tramite il f‌iduciario, propone ricorso
avverso la ordinanza con la quale il Tribunale del riesame
di Venezia ha confermato l’ordinanza di applicazione della
custodia in carcere resa dal G.i.p del Tribunale medesimo
in ragione delle imputazioni cautelari ivi meglio specif‌i-
cate.
2. Lamenta violazione dell’art. 143 c.p.p. per la mancata
traduzione della ordinanza di custodia cautelare a fronte
della accertata, in sede di riesame, non conoscenza della
lingua italiana da parte dell’indagata, ritenuta erronea-
mente sanata dalla proposizione nel merito del riesame
stesso; ancora, adduce la nullità della ordinanza resa dal
Tribunale, anche questa non tradotta.
3. Il ricorso va rigettato pur se occorre diversamente
precisare le ragioni della reiezione.
4. In fatto giova ribadire che:
- l’ordinanza impugnata risulta emessa in esito alla de-
claratoria di incompetenza del Gip del Tribunale di Pado-
va in sede di convalida del fermo di PG operato in origine
ai danni del ricorrente;
- in sede di interrogatorio davanti al GIP, poi dichia-
ratosi incompetente, il ricorrente ha inteso avvalersi del
diritto di non rispondere, senza sollevare questione alcuna
in punto alla non conoscenza della lingua italiana;
- la questione non risulta sia stata sollevata neppure
con il riesame interposto avverso la misura resa in esito
alla trasmissione ex art. 27 c.p.p. ma è comunque entrata
in processo nel corso del riesame, in occasione della rela-
tiva udienza camerale, tanto da giustif‌icare in quella sede
la richiesta di annullamento articolata dalla difesa.
5. Tanto precisato in fatto, va poi segnalato in diritto
che, ai sensi dell’art. 143 c.p.p. come novellato dal D.L.vo
32/14 reso in attuazione della direttiva 2010/64/UE, appli-

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