Corte di cassazione penale sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 50766 (c.c. 12 novembre 2014)

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giur
2/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
pieno assorbe pienamente e rende indifferenti gli spazi
difensivi che giustif‌icano l’interrogatorio sotto qualsivo-
glia versante dell’intervento cautelare (si veda in motiva-
zione - in linea con il limite temporale f‌issato dal comma
I dell’art. 294 come novellato dal D.L. 29/99 in esito alla
declaratoria di incostituzionaltità sancita dalla Corte Co-
stituzionale 32/99 - l’arresto delle SS.UU. di questa Corte
reso con sentenza nr. 18190/09). Ma si verif‌ica, anche,
quando, ancora dentro la fase delle indagini, la misura sia
stata emessa replicando un precedente intervento cau-
telare caducato per ragioni meramente formali e di rito,
sempre che la misura caducata sia stata caratterizzata
dall’esecuzione dell’interrogatorio e non si fondi su ragio-
ni indiziarie e di cautela diverse da quelle che avevano
giustif‌icato la precedente misura (cfr da ultimo SS.UU.
28270/14 in caso di ineff‌icacia della precedente misura
motivata dalla decorrenza dei termini sanciti dai commi
IX e X dell’art. 309 c.p.p. per la decisione del Tribunale
del riesame).
4.2. Non costituisce eccezione a siffatto principio
quanto rassegnato dall’art. 302 c.p.p. il quale, proprio
con riferimento alla nuova ordinanza emessa in esito alla
ineff‌icacia per nullità, tardivo o mancato espletamento
dell’interrogatorio, impone e peraltro in via preventiva,
che la nuova ordinanza sia preceduta dall’interrogatorio:
tanto, infatti, non smentisce ma conferma le superiori
affermazioni giacchè, nel caso, il vizio inf‌iciante la prece-
dente ordinanza è, per l’appunto, costituito dal mancato
o dall’invalido espletamento dell’interrogatorio, sì che la
norma impone venga comunque preservato siffatto inde-
fettibile presidio difensivo.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, l’esigenza in
questione deve ritenersi certamente insussistente quando
la misura sia stata resa, sempre nel corso delle indagini,
non secondo l’ordinaria ipotesi del contraddittorio diffe-
rito bensì in quella, di specie, garantita dal meccanismo
di intervento del giudice dell’appello cautelare ex art.
310 c.p.p. a fronte di una, iniziale, reiezione della istanza
cautelare da parte del GIP. In siffatta ipotesi, infatti, il
provvedimento è per forza di cose anticipato dalla insa-
turazione del contraddittorio, f‌inalizzata ad approfondire
anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare prof‌it-
tando, nella sua massima estensione, dell’apporto difensi-
vo offerto preventivamente dall’indagato proprio in punto
alla legittimità complessiva dello status custodiae che, su
appello dalla parte pubblica, si intende instaurare.
In questa situazione processuale, la f‌inalità dell’inter-
rogatorio appare pienamente anticipata dalla trattazione,
nel contraddittorio, della pretesa cautelare: imporre l’atto
dopo la concessione della misura f‌inirebbe, dunque, per
assumere il signif‌icato della superfetazione difensiva,
ascrivendo all’incombente le connotazioni tipiche di una
formalità superf‌lua, ampiamente assorbita dalla dinamica
dell’attività processuale che la precede.
6. Da qui la correttezza della interpretazione sottesa
alla decisione contrastata con conseguente reiezione del
ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spe-
se processuali. (Omissis)
I
corte di cAssAzione penAle
sez. vi, 3 dicembre 2014, n. 50766
(c.c. 12 novembre 2014)
pres. di virginio – est. pAterno’ – p.m. policAstro (diff.) – ric. Awoh
Atti processuali penali y Lingua italiana y Impu-
tato di nazionalità estera y Diritto ad ottenere la
traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare y
Sussistenza y Condizioni.
Atti processuali penali y Lingua italiana y Im-
putato di nazionalità estera y Mancata traduzione
dei provvedimenti applicativi di misure cautelari y
Nullità a regime intermedio.
Atti processuali penali y Lingua italiana y Im-
putato di nazionalità estera y Destinatario di una
misura cautelare personale y Non conoscenza della
lingua italiana y Accertatamento successivamente
all’emissione del provvedimento relativo alla misu-
ra cautelare y Conseguenze.
Atti processuali penali y Lingua italiana y Im-
putato di nazionalità estera y Destinatario di una
misura cautelare personale y Non conoscenza della
lingua italiana y Provvedimento del tribunale del
riesame confermativo dell’ordinanza applicativa di
misura cautelare personale y Obbligo di traduzione
y Esclusione.
. Anche alla stregua della nuova formulazione dell’art.
143 c.p.p., introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. B), del
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32, il diritto dell’imputato di
nazionalità estera ad ottenere la traduzione in una lin-
gua a lui nota dei provvedimenti applicativi di misure
cautelari personali in tanto sussiste in quanto risulti
positivamente accertata la non conoscenza della lingua
italiana, dovendosi escludere che tale non conoscenza
costituisca conseguenza immediata ed automatica del
fatto che il soggetto non è cittadino italiano. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 143) (1)
. La nullità derivante dalla mancata traduzione dei
provvedimenti applicativi di misure cautelari personali
nei confronti di soggetti di nazionalità estera dei quali
sia accertata “ab origine” la non conoscenza della lin-
gua italiana è da annoverare tra quelle a regime c.d.
“intermedio”, ed è deducibile mediante la richiesta di
riesame. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 143) (2)
. Qualora la non conoscenza della lingua italiana da
parte del soggetto di nazionalità estera destinatario di
un provvedimento applicativo di una misura cautelare
personale sia accertata successivamente all’emissione
del provvedimento medesimo, quest’ultimo non potrà
dirsi affetto da nullità ma sarà onere dell’interessato,
in sede di interrogatorio di garanzia o anche avvalen-
dosi della procedura di cui all’art. 299 c.p.p., chiedere
al giudice l’effettuazione della traduzione, dopodiché,

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