Corte di cassazione penale sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 50768 (C.C. 12 novembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
reato plurioffensivo quando ha per f‌ine o effetto di arrecare
ad altri un danno ingiusto. Il reato è allora idoneo a ledere
non solo l’interesse pubblico al buon andamento e alla
trasparenza della pubblica amministrazione, ma anche il
concorrente interesse del privato a non essere turbato nei
suoi diritti - nel caso che ci occupa, sub specie di interesse
collettivo/corporativo dell’associazione alla tutela del di-
ritto alla salute - dal comportamento illegittimo e ingiusto
del pubblico uff‌iciale.
Ne consegue che il soggetto “danneggiato” riveste, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 90 c.p.p., la qualità di
persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre oppo-
sizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico
ministero (sez. VI, n. 13179 del 29 marzo 2012; n. 17642
del 10 aprile 2008).
Per quanto precede, nel caso di specie v’è dunque
coincidenza tra l’interesse tutelato dalla norma incri-
minatrice che si assume violata e l’interesse perseguito
istituzionalmente dall’associazione. Alla ricorrente, che ai
sensi dell’articolo 408 comma 2 c.p.p. aveva fatto espressa
richiesta di essere avvisata dell’eventuale richiesta di ar-
chiviazione, deve dunque ritenersi attribuita, in qualità di
persona offesa, la legittimazione a proporre opposizione
avverso la richiesta del pubblico ministero. L’omissione
di quell’avviso ha determinato la nullità del decreto di ar-
chiviazione (sez. III, n. 34220 del 24 giugno 2010). Il prov-
vedimento impugnato deve quindi essere annullato senza
rinvio con trasmissione degli atti al pubblico ministero
perchè provveda all’adempimento previsto dalla norma da
ultimo citata. (Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. vi, 3 dicembre 2014, n. 50768
(c.c. 12 novembre 2014)
pres. di virginio – est. pAternò – p.m. policAstro (conf.) – ric. cocuzzA
Misure cautelari personali y Procedimento ap-
plicativo y Ordinanza del giudice y Interrogatorio
y Misura adottata all’esito di appello proposto dal
P.M. y Avverso provvedimento del Gip che aveva re-
spinto la richiesta di applicazione y Rinnovazione
dell’interrogatorio di garanzia y Necessità y Esclu-
sione.
. È da escludere la necessità della rinnovazione del-
l’interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare
personale sia stata adottata all’esito di appello propo-
sto dal pubblico ministero avverso il provvedimento
con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva
originariamente respinto la richiesta di applicazione
della medesima misura. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
294) (1)
(1) Nel senso che non è necessario procedere all’interrogatorio di
garanzia dell’imputato di cui all’articolo 294, comma 1, c.p.p., nel
caso in cui la custodia cautelare venga disposta per la prima volta
dopo la sentenza di condanna, v. Cass. pen., sez. un., 4 maggio 2009,
n. 18190, in questa Rivista 2009, 459.
svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pa-
lermo, su appello della Procura competente, ha annullato
la decisione del Gip del Tribunale di Palermo con la quale è
stata dichiarata ineff‌icace, per il decorso dei termini di cui
all’art. 294 c.p.p. senza che sia stato eseguito l’interrogato-
rio di garanzia, l’ordinanza di applicazione della custodia
in carcere nei confronti di Cucuzza Vincenzo, gravemente
indiziato quanto a due diversi episodi sanzionati ex art.
73 LS; ordinanza di applicazione della misura cautelare
in precedenza emessa dal Tribunale sempre quale giudice
dell’appello cautelare proposto in esito all’originario prov-
vedimento di reiezione della relativa misura da parte del
GIP.
2. Tramite il f‌iduciario si adduce violazione di legge
giacchè l’interpretazione offerta dal Tribunale si pone in
insanabile conf‌litto con le prerogative difensive sottese al
disposto di cui all’art. 294 c.p.p. in forza al quale la misura
cautelare della custodia in carcere, anche se resa in sede
di appello cautelare, impone comunque l’esecuzione del-
l’interrogatorio di garanzia, presidio indefettibile di tutela
per l’indagato, non altrimenti surrogato dalla comparizio-
ne in camera di consiglio e dalle possibilità dell’indagato
di essere sentito dal Tribunale nel corso della udienza
camerale.
motivi dellA decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. In fatto va segnalato come la declaratoria di ineff‌i-
cacia, ribaltata in appello con la decisione qui impugnata,
muoveva dal principio in forza al quale, anche quando sia
stata resa la misura cautelare in sede di appello cautelare
dal Tribunale, occorre comunque procedere, a pena di
ineff‌icacia, all’interrogatorio di garanzia. Tale interpreta-
zione, tuttavia, in linea con le puntuali valutazioni espres-
se dal Tribunale, non pare conforme a norma.
3. La ratio sottesa alla necessità, nei tempi stringenti
imposti dal relativo dato normativo, di procedere all’inter-
rogatorio di garanzia in esito alla emissione della misura
cautelare appare immediatamente correlata alla necessità
di garantire all’indagato, tramite un immediato contatto
con il giudice, la possibilità di fornire gli elementi, in fatto
e diritto, volti a scalf‌ire la gravità indiziaria e riesaminare
le originarie motivazioni sottese all’intervento cautelativo.
Il tutto per consentire al decidente di rivalutare la perdu-
ranza delle ragioni sottese alla misura in esito a siffatto
contatto chiarif‌icatore, imposto dalla instaurazione ex
post del contraddittorio con il destinatario dell’intervento
cautelare.
4. Ogni qualvolta, per contro, siffatta esigenza risulti
assorbita dalla specif‌ica dinamica processuale che ha
portato al provvedimento cautelare, l’interrogatorio perde
il ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva e vengono
meno sia la ragione di procedere all’incombente sia gli
effetti fondanti la sopravvenuta ineff‌icacia della misura.
4.1. Tanto, in particolare, accade, per esplicita indi-
cazione normativa, quando la misura sia stata resa una
volta aperto il dibattimento, giacchè il contraddittorio

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