Corte di cassazione penale sez. III, 1 ottobre 2014, n. 40542 (ud. 18 giugno 2014)

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giur
1/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
avviso il singolo cittadino che, sia pure nella dichiarata
qualità di esponente di un organismo politico, abbia
sporto denuncia per il reato di apologia di fascismo di
cui all’art. 4 della legge n. 645/1952, non potendosi a
lui attribuire la suddetta qualità di “persona offesa” di
tale reato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 408; l. 20 giugno
1952, n. 645, art. 4) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. III, 13
febbraio 2009, n. 6229, in questa Rivista 2010, 99, che puntualizza:
“La persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione
alla richiesta d’archiviazione, spettando questa facoltà unicamente
alla persona offesa, che deve essere identif‌icata nel titolare del bene
giuridico immediatamente leso dal reato”.
svolgimeNto del Processo e motivi dellA decisioNe
1. In data 4 agosto 2012 il G.i.p. del Tribunale di Padova
disponeva l’archiviazione del procedimento penale iscritto
a carico di Angelone Mirko e Furlan Thomas per l’ipotesi
di reato di cui all’art. 4 legge n. 645 del 1952. Ad avviso del
giudice di merito le indagini svolte non avevano eviden-
ziato l’esistenza di concreti elementi del reato di apologìa
del fascismo - idonei a sostenere l’accusa in giudizio - in
rapporto ai contenuti di un manifesto diffuso dal Movi-
mento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale,
oggetto di attenzione investigativa sulla base di un esposto
inoltrato da Barbato Enrico.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassa-
zione Barbato Enrico, lamentando l’intervenuta violazione
del contraddittorio, non avendo ricevuto comunicazione
della richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai
sensi dell’art. 408 comma 2 c.p.p.
Il ricorrente, al di là di censure di merito e in diritto re-
lative al contenuto del decreto, rappresenta la sua qualità
di persona offesa. Le indagini sono derivate da un esposto
a sua f‌irma, in cui si chiedeva espressamente di ricevere
avviso, redatto anche nella qualità di segretario della se-
zione locale del partito Unione di Centro.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, pur dando per
scontato l’omesso avviso, per manifesta infondatezza dei
motivi addotti.
L’avviso di cui all’art. 408 c.p.p. va ritenuto atto “neces-
sario” lì dove il soggetto che ha chiesto di poter interlo-
quire sugli sviluppi del procedimento rivesta la qualità
formale di persona offesa.
Per tale si intende - come da ormai costante orienta-
mento giurisprudenziale - il soggetto titolare del bene giu-
ridico immediatamente leso dal reato (tra le molte, sez.
III n. 62229 del 14 gennaio 2009 Rv. 242532) e ciò pone la
necessità di una stretta correlazione tra la posizione sog-
gettiva individuale e il contenuto (rectius la direzione di
tutela) della disciplina incriminatrice. Nel caso in esame
la legge Scelba - n. 645 del 1952 - mira a rendere effettiva
la XII Disp. Trans. della Costituzione, che prevede - quale
corollario dell’approdo al sistema democratico di rap-
presentanza politica - il divieto di ricostituzione (sotto
qualsiasi forma) del disciolto partito fascista.
Al di là dell’analisi del contenuto precettivo delle
singole norme - che esula dall’ambito della presente
decisione - è evidente che il bene giuridico oggetto di
tutela è la stessa integrità dell’ordinamento democratico
e costituzionale (con le sue ricadute in tema di divieto
del ricorso alla violenza come metodo di lotta politica e
rif‌iuto di atteggiamenti discriminatori basati su condizioni
o qualità personali) il che esclude il rilievo “individuale”
della posizione giuridica tutelata.
Il singolo cittadino, interessato al mantenimento delle
garanzie e degli equilibri costituzionali, è tutelato dalle
disposizioni incriminatrici in questione (che non concer-
nono il compimento di specif‌ici atti lesivi della integrità
f‌isica o morale di individui determinati) in modo indiretto
ed in quanto membro di una comunità che si riconosce nei
valori fondanti della costituzione repubblicana.
Non può dirsi pertanto portatore - in tale veste - della
qualità di persona offesa nel senso prima descritto.
Né può dirsi diversa la condizione del ricorrente in
rapporto all’impegno politico svolto in una articolazione
locale di un partito poltico, posto che ciò non inf‌luisce
sul dato prima illustrato, restando la ipotetica lesione
riconducibile ad interessi generali dell’intera collettività
e non di singole formazioni politiche di ispirazione demo-
cratica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conse-
gue la condanna al pagamento delle spese processuali e
al versamento di una somma di denaro in favore della cas-
sa delle ammende che stimasi equo determinare in euro
1,000,00. (Omissis)
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. iii, 1 ottobre 2014, N. 40542
(Ud. 18 giUgNo 2014)
Pres. mANNiNo – est. di NicolA – P.m. romANo (diff.) – ric. scAfUro
Sentenza penale y Dispositivo y Contrasto tra mo-
tivazione e dispositivo y Motivazione e dispositivo
formati e pubblicati contestualmente in un unico
documento y Prevalenza del contenuto del disposi-
tivo y Esclusione.
. Il principio secondo cui, in caso di contrasto tra moti-
vazione e dispositivo letto in udienza, è solo a quest’ul-
timo che occorre fare riferimento per stabilire quale
debba ritenersi essere stata la volontà del giudice non
trova applicazione nel caso in cui motivazione e dispo-
sitivo siano stati formati e pubblicati contestualmente
in un unico documento, con la conseguenza che, veri-
f‌icandosi tale ipotesi, risulta del tutto legittimo inter-
pretare ed anche integrare il dispositivo sulla base
della motivazione. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la Corte ha ritenuto ammissibile e fondato
il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza
d’appello la quale, nel solo corpo della motivazione,
pubblicata unitamente al dispositivo, aveva confermato
un provvedimento di conf‌isca che, in realtà, il giudice
di primo grado non aveva adottato, senza che, sul pun-
to, fosse stata proposta impugnazione da parte del pub-

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