Corte di cassazione penale sez. I, 1 ottobre 2014, n. 40629 (c.c. 1 aprile 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2015
LEGITTIMITÀ
della conf‌isca per equivalente (cfr. Cass. sez. un. 25 ottobre
2005 n. 41939), si prescinde dal nesso di pertinenzialità
del bene da conf‌iscare. Sul punto vale anche rammentare
l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte con la
recente sentenza n. 10561 del 2014 che (pur avendo come
oggetto specif‌ico di esame la questione della possibilità di
procedere a conf‌isca per equivalente dei beni della persona
giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi) non
ha mancato di ricostruire il quadro generale di riferimen-
to costituito dal D.L.vo n. 231 del 2001. In particolare ha
rammentato che a norma dell’art. 6 comma 5 del citato
decreto delegato - in ossequio peraltro a specif‌ica previ-
sione della legge di delega: art. 11 comma 1 lett. i) L. n.
300 del 2000 - anche nei confronti degli enti per i quali non
sia applicabile la conf‌isca sanzione di cui all’art. 19 dello
stesso decreto per essere stati eff‌icacemente attuati i mo-
delli organizzativi per impedire la commissione di reati da
parte dei rappresentanti dell’ente (modelli organizzativi
che nel caso in esame non risulta siano stati approntati),
è “comunque disposta la conf‌isca del prof‌itto che l’ente ha
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”, pre-
visione di carattere generale (spiegano le Sezioni Unite)
“secondo un prospettiva non di tipo sanzionatorio, essen-
do fuori discussione la «irresponsabilità» dell’ente, ma di
ripristino dell’ordine economico perturbato dal reato, che
comunque ha determinato un’illegittima locupletazione
dell’ente, ad «obiettivo» vantaggio del quale il reato è stato
commesso dal suo rappresentante”.
Il sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per
equivalente è consentito solo quando non siano reperibili
i beni costituenti il prof‌itto del reato (Cass. sez. III, n.
30930 del 2009), ma, spiegano ancora le Sezioni unite, “...è
necessario tuttavia chiarire che, versandosi in materia
di misura cautelare reale, non è possibile pretendere la
preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il
prof‌itto del reato, giacché, durante il tempo necessario per
l’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati
gli altri beni suscettibili di conf‌isca per equivalente, così
vanif‌icando ogni esigenza cautelare”. Dal che si trae la con-
clusione che è legittimo il sequestro preventivo f‌inalizzato
alla conf‌isca per equivalente di beni costituenti prof‌itto
illecito anche quando l’impossibilità del loro reperimento
sia soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente
al momento della richiesta e dell’adozione della misura
(Cass. sez. II, n. 2823/2009).
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea
applicazione dell’art. 53 D.L.vo per assenza di gravi indizi
di reato, è infondato.
In tema di responsabilità dipendente da reato degli
enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo
dei beni di cui è obbligatoria la conf‌isca, eventualmente
anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dal-
l’art. 19 D.L.vo n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono
prezzo e prof‌itto del reato, non occorre la prova della sus-
sistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né
il “periculum” richiesto per il sequestro preventivo di cui
all’art. 321, comma primo, c.p.p., essendo suff‌iciente ac-
certarne la conf‌iscabilità una volta che sia astrattamente
possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di
reato (Cass. sez. II, 16 febbraio 2006 n. 9829) Il diverso
orientamento interpretativo (Cass. sez. VI, n. 34505 del
2012) si fonda su interpretazione estensiva del dettato
normativo ed addebita al legislatore delegato di avere
mutuato criteri propri del sistema processuale penale in
tema di sequestro preventivo. Vero è che la conf‌isca di-
sciplinata dal Decreto Legislativo in esame costituisce
una delle sanzioni a carico degli enti, ma il legislatore nel
disciplinare le misure cautelari a carico degli stessi ha
richiesto la verif‌ica dei gravi indizi di responsabilità solo
per le misure interdittive cautelari e non per il sequestro
preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca.
3. La questione di legittimità costituzionale è manife-
stamente infondata.
Vero è che la legge di delega alla lettera o) dell’art. 11
L. 300/2000 indica al governo di “prevedere che le sanzioni
di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede caute-
lare...” mentre per la sanzione di cui alla lettera i) (cioè la
conf‌isca) non è prevista delega per l’applicazione in sede
cautelare, ma tanto ha logica giustif‌icazione nella consi-
derazione che le sanzioni di cui alla lettera l) non trovano
alcuna corrispondenza nelle misure di tipo interdittivo
disciplinate dal codice di procedura penale. Al contrario
il sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca del prof‌itto
o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente,
è già regolato nell’ambito dell’ordinamento di tipo proces-
suale. Il legislatore non doveva quindi fornire alcuna de-
lega al governo sul punto, perchè non necessaria ed anzi
proprio la previsione di cui alla lettera o) del citato artico-
lo 11 rafforza il convincimento che il legislatore ha voluto
che anche per le persone giuridiche vi sia applicazione in
sede cautelare delle misure irrogabili nei loro confronti.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con
condanna degli enti ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al-
l’art. 28 reg. esec. c.p.p. (Omissis)
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. i, 1 ottobre 2014, N. 40629
(c.c. 1 APrile 2014)
Pres. cortese – est. mAgi – P.m. bAldi (coNf.) – ric. bArbAto
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y
Richiesta del P.M. y Avviso alla persona offesa y Sin-
golo cittadino esponente di un organismo politico
che abbia sporto denuncia per il reato di apologia
di fascismo y Qualità di persona offesa y Esclusione
y Avviso della richiesta di archiviazione y Esclu-
sione.
. In tema di archiviazione, poiché l’art. 408 c.p.p. stabi-
lisce che alla sola “persona offesa” che abbia dichiarato
di voler essere informata spetti l’avviso della relativa ri-
chiesta avanzata dal pubblico ministero, deve escluder-
si che possa dolersi della mancata effettuazione di tale

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