Corte di cassazione penale sez. II, 6 ottobre 2014, n. 41435 (c.c. 16 settembre 2014)

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giur
1/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. ii, 6 ottobre 2014, N. 41435
(c.c. 16 settembre 2014)
Pres. geNtile – est. cAsUcci – P.m. ANiello (coNf.) – ric. Ass.
iNtegrAzioNe immigrAti ed Altri
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Sequestro funzionale alla conf‌isca per
equivalente del prof‌itto del reato y Indicazione
della somma corrispondente ai beni oggetto di se-
questro y Necessità y Indicazione specif‌ica dei beni
sottoposti al vincolo y Obbligatorietà y Esclusione y
Fattispecie in tema di responsabilità amministrati-
va delle persone giuridiche.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌i-
sca per equivalente del prof‌itto del reato presupposto,
occorre che il provvedimento contenga l’indicazione
della somma f‌ino a concorrenza della quale il seque-
stro dev’essere eseguito, ma non anche l’indicazione
specif‌ica dei beni da sottoporre a vincolo, potendo
provvedere alla loro individuazione anche la polizia
giudiziaria incaricata dell’esecuzione (principio affer-
mato, nella specie, con riferimento al sequestro pre-
ventivo previsto dall’art. 53 del D.L.vo 8 giugno 2001 n.
231 sulla responsabilità amministrativa delle persona
giuridiche, in vista della conf‌isca per equivalente di cui
all’art. 19 del medesimo D.L.vo). (Mass. Redaz.) (d.l.vo
8 giugno 2001, n. 231, art. 19; d.l.vo 8 giugno 2001, n.
231, art. 53) (1)
(1) Gli orientamenti sul tema sono discordanti. Parte della giuri-
sprudenza è concorde con la pronuncia in commento. Si esprimono
in senso conforme: Cass. pen., sez. II, 30 agosto 2013, n. 35813, in
Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II, 19 febbraio
2010, n. 6974, in questa Rivista 2011, 252. Nello stesso senso si vedano
inoltre, Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2013, n. 10567, ivi 2014, 403; Cass.
pen., sez. III, 5 maggio 2014, n. 18309, in Ius&Lex dvd n. 6/14, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2014, n. 20776, ibidem. Con-
tra, nel senso di affermare la necessità che, nel disporre la misura
ablatoria, il giudice individui specif‌icamente somme di denaro e beni
da sottoporre al vincolo, si vedano Cass. pen., sez. III, 23 luglio 2013,
n. 31742, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
III, 17 ottobre 2013, n. 42639, ibidem.
svolgimeNto del Processo
Con ordinanza in data 25 febbraio 2014, il Tribunale di
Trento, sezione per il riesame, in riforma dell’ordinanza
del Gip del Tribunale in sede, ha disposto il sequestro pre-
ventivo di beni, a f‌ini di conf‌isca, a carico delle seguenti
associazioni, per l’importo per ciascuna di seguito indica-
to, rimettendo al P.M. appellante per l’esecuzione previa
individuazione dei beni aggredibili, CASVI per la somma di
€ 49.806,06; IASI per la somma di €. 278.699,43; USIA per
la somma di € 17.500,06; EBE per la somma di € 155.459,68
in relazione ai reati di cui agi artt. 640-bis e 81 cpv. c.p.
ascrivibili ai rispettivi legali rappresentanti; Associazione
un sorriso per la vita per la somma di € 58.408,77 in rela-
zione al reato di cui all’art. 316-bis c.p. ascrivibile al suo
legale rappresentante.
Il Tribunale, dato atto che il GIP, pur avendo condiviso
la richiesta del P.M. in ordine alla sussistenza del fumus
degli illeciti penale ascritti, aveva rigettato la richiesta
perchè a suo avviso l’art. 19 D.L.vo n. 231/2001 non con-
sentirebbe la conf‌isca per equivalente, ha osservato che
tale valutazione non fosse condivisibile. Pacif‌ico essendo
che è consentito il sequestro preventivo f‌inalizzato alla
conf‌isca per equivalente sui beni intestati all’indagato
a norma dell’art. 640-quater c.p., sulla base della giuri-
sprudenza di legittimità (da ultimo Cass. sez. un. del 30
gennaio 2014) deve ritenersi consentito il detto sequestro,
nei confronti della persona giuridica per truffa ai danni
di ente pubblico commessa dal legale rappresentante,
f‌inalizzato alla conf‌isca di danaro o di altri beni fungibili
o di beni comunque direttamente riconducibili al prof‌itto
del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo
f‌inalizzato alla conf‌isca per equivalente di ulteriori beni
della persona giuridica.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo
ricorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, le
associazioni CASVI, IASI, USIA e Associazione un Sorriso
per la Vita, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’an-
nullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge per
errata applicazione dell’art. 19 L. 231/2001 il quale impone
alla pubblica accusa la previa individuazione dei beni che
concretamente costituiscono il prof‌itto del reato. Solo in
seconda battuta, a fronte della prova positiva dell’impos-
sibilità di individuare tali beni, consente di procedere alla
conf‌isca (sequestro) per equivalente. Nel caso in esame
l’individuazione dei beni da sottoporre a sequestro preven-
tivo non è stata neppure tentata, sicché correttamente il
Gip non aveva accolto la richiesta del P.M.; - violazione di
legge per errata applicazione dell’art. 53 D.L.vo 231/2001
per assenza dei gravi indizi di reato, non essendo suff‌icien-
te la mera corrispondenza fra fattispecie astratta e fatti-
specie concreta per ritenere soddisfatto il requisito del fu-
mus, gravità indiziaria nel caso insussistente; - illegittimità
costituzionale dell’art. 53 (19) L. 231/2001 in riferimento
all’art. 76 della Costituzione (c.d. eccesso di delega) po-
sto che l’art. 11 della legge di delega n. 300 del 2000 non
contiene alcun riferimento alla possibilità di applicare in
via cautelare la misura del sequestro preventivo.
motivi dellA decisioNe
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ribadito che
in tema di responsabilità da reato degli enti, il decreto di
sequestro preventivo per equivalente del prof‌itto del reato
presupposto non deve contenere l’indicazione specif‌ica dei
beni che devono essere sottoposti al vincolo, potendo pro-
cedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria
in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare
la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve
essere eseguito (Cass. sez. II, 29 maggio 2013 n. 35813;
Cass. sez. III, 12 luglio 2012-7 marzo 2013 n. 10567; Cass.
sez. II, 27 gennaio 2010 n. 6974).
Non sfugge il diverso orientamento (Cass. sez. III, 28
marzo 2013 n. 31742; Cass. sez. III, 26 settembre 2013 n.
42639), che tuttavia non considera che, stante la natura

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