Corte di cassazione penale sez. III, 9 ottobre 2014, n. 42002 (ud. 17 luglio 2014)

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giur
1/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. iii, 9 ottobre 2014, N. 42002
(Ud. 17 lUglio 2014)
Pres. teresi – est. geNtili – P.m. sAlzANo (coNf.) – ric. lUzzANA
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputa-
to non detenuto y Notif‌ica al difensore di f‌iducia
y Precedente notif‌icazione effettuata al domicilio
dichiarato dall’imputato y Art. 157, comma 8 bis,
c.p.p. y Operatività.
. In tema di notif‌iche all’imputato non detenuto, l’ope-
ratività del disposto di cui all’art. 157, comma 8 bis,
c.p.p. (notif‌ica a mani del difensore di f‌iducia), non
viene meno per il solo fatto che, pur in presenza delle
condizioni previste da tale norma, una precedente no-
tif‌icazione sia stata effettuata al domicilio dichiarato
dall’imputato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 157) (1)
(1) In senso difforme, si veda Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2007,
n. 43952, in questa Rivista 2008, 740, secondo cui qualora, nonostante
l’intervenuta nomina di un difensore di f‌iducia e la sussistenza, quin-
di, della condizione che avrebbe legittimato la notif‌ica del decreto
di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all’art. 157,
comma ottavo bis, c.p.p. (e cioè a mani del difensore stesso), detta
notif‌ica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall’imputato, così
da dar luogo al legittimo aff‌idamento, da parte di costui, che anche
le successive notif‌iche sarebbero state effettuate nello stesso modo,
il giudice d’appello il quale constati che invece la notif‌ica del de-
creto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in modo
formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema
che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto e deve
quindi disporre, a pena di nullità, prima dell’eventuale dichiarazione
di contumacia, che la notif‌ica venga rinnovata. Segue l’indirizzo trac-
ciato dalla sentenza in epigrafe Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 2005,
n. 41649, ivi 2006, 701.
svolgimeNto del Processo
(Omissis)
Ha proposto ricorso per cassazione il Luzzana, tramite
il proprio difensore, deducendo quanto segue:
nullità della sentenza per vizio di notif‌icazione dell’avvi-
so di udienza in appello; osservava al riguardo il ricorrente
che, sebbene egli avesse nominato un difensore di f‌iducia,
tutti gli atti relativi al giudizio di primo grado gli erano
stati notif‌icati presso il suo domicilio; solo la citazione a
giudizio di fronte al giudice di appello era stata notif‌icata,
ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., tramite consegna
al suo difensore; tale circostanza, sebbene ritualmente ec-
cepita di fronte alla Corte territoriale, non aveva indotto
questa, nonostante la assenza dell’appellante in udienza,
a disporre la rinnovazione della notif‌icazione della cita-
zione, così come invece, secondo il ricorrente, si sarebbe
dovuto fare a pena di nullità dell’intera fase di giudizio,
e ciò anche in applicazione dell’indicazione in tal senso
offerta dalla sentenza n. 43952 del 2007 della Corte di cas-
sazione; (Omissis)
motivi dellA decisioNe
(Omissis)
Esaminando i motivi di doglianza partendo dal primo
di essi (afferente alla ritenuta nullità della notif‌icazione
del decreto di citazione in giudizio dell’imputato di fronte
al giudice di appello - e, pertanto, dell’intero giudizio di
secondo grado celebrato nella contumacia, in ipotesi
illegittimamente dichiarata, del Luzzana - in quanto tale
notif‌icazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 157, comma
a-bis, c.p.p. come novellato a seguito della entrata in vi-
gore dell’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2005,
convertito, con modif‌icazioni, con legge n. 60 del 2005) ri-
leva questa Corte che il motivo in questione è infondato.
Evidentemente non ignora il Collegio che questa stessa
Sezione della suprema Corte in una non lontana occasione,
correttamente richiamata dalla difesa del prevenuto, ebbe
ad affermare il principio secondo il quale qualora, nono-
stante l’intervenuta nomina di un difensore di f‌iducia e la
sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato
la notif‌ica del decreto di citazione a giudizio in primo grado
nelle forme di cui all’art. 157, comma a-bis, c.p.p. (e cioè
presso il difensore stesso), detta notif‌ica sia stata effettuata
al domicilio dichiarato dall’imputato, così da dar luogo al le-
gittimo aff‌idamento, da parte di costui, che anche le succes-
sive notif‌iche sarebbero state effettuato nello stesso modo, il
giudice d’appello, il quale constati che invece la notif‌ica del
decreto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in
modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi
il problema che l’imputato non abbia avuto effettiva cono-
scenza dell’atto e deve quindi disporre, prima dell’eventuale
dichiarazione di contumacia, a pena di nullità del giudizio,
che la notif‌ica venga rinnovata (così: Corte di cassazione,
Sezione III penale, 27 novembre 2007, n. 43952).
Tale indirizzo, mai successivamente ribadito da questa
Corte - né, per vero, mai espressamente smentito dopo la
sua formulazione - ritiene questo Collegio che non debba
essere condiviso.
Al riguardo rileva il Collegio che, secondo la puntuale
previsione dell’art. 157, comma a-bis, c.p.p., nel testo no-
vellato nei termini sopra precisati, successivamente alla
esecuzione della prima notif‌icazione all’imputato non de-
tenuto, i successivi atti del processo sono portati alla sua
conoscenza, laddove vi si stata una nomina di difensore
di f‌iducia, tramite la notif‌icazione degli stessi mediante
consegna al predetto difensore.
Questi, a sua volta, ove non intenda accettare la responsa-
bilità che gli deriverebbe da siffatta modalità di notif‌icazione
degli atti all’imputato, essendo questa, in linea di principio,
esulante rispetto ai limiti del mandato professionale, potrà,
con dichiarazione che, per produrre effetti, deve intervenire,
secondo un consolidato orientamento di questa Corte, o con-
testualmente all’atto di nomina ovvero, con comunicazione
diretta all’autorità procedente, subito dopo tale nomina, ma
sempre prima della notif‌icazione di un atto (così, ex mul-
tis, Corte di cassazione, sezione I penale, 12 aprile 2013 n.
16615), informare di ciò l’autorità in questione, in tal modo
impedendo l’operatività di detta disposizione, e ripristinan-
do, pertanto, le ordinarie modalità notif‌icatorie.

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