Corte di cassazione penale sez. I, 16 ottobre 2014, n. 43394 (c.c. 3 ottobre 2014)

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giur
1/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. i, 16 ottobre 2014, N. 43394
(c.c. 3 ottobre 2014)
Pres. chieffi – est. vecchio – P.m. d’Ambrosio (diff.) – ric. P.g. iN Proc.
QUAresimA
Indagini preliminari y Arresto in f‌lagranza e fer-
mo y Doveri della polizia giudiziaria y Inseguimento
del reo y Stato di quasi f‌lagranza y Conf‌igurabilità
y Della diretta percezione dei fatti y Necessità y In-
formazioni ricevute da terzi y Irrilevanza.
. Per la conf‌igurabilità dello stato di “quasi f‌lagranza”,
quale previsto dall’art. 382, comma 1, c.p.p., con riferi-
mento al caso in cui l’autore del fatto sia stato inseguito
dalla polizia giudiziaria, è necessario che quest’ultima
abbia intrapreso l’inseguimento a seguito di diretta
percezione dei fatti e non sulla base di quanto appreso
da terzi. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 380; c.p.p., art. 381;
c.p.p., art. 382) (1)
(1) Questione controversa. In senso difforme dalla pronuncia in
commento si veda Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2010, n. 44369, in
Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, secondo cui la nozione di cui
all’art. 382, comma 1, è comprensiva anche di quell’azione di ricerca
della P.G. posta in essere sulla scorta di indicazioni delle vittime o
di terzi, che siano venuti a conoscenza dell’azione criminosa e che
abbiano consentito l’inseguimento del reo, seppur senza soluzione
di continuità dal momento della commissione del fatto. Segue il
medesimo orientamento anche Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2006, n.
23560, in questa Rivista 2007, 654. Cionononstante, il prevalente
orientamento giurisprudenziale si conforma al principio di cui sopra
e non ammette la quasi-f‌lagranza qualora il pedinamento del reo non
avvenga a seguito di una percezione diretta dei fatti; tra le tante si
vedano: Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2011, n. 34918, in Ius&Lex
dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2010, n.
19078, in questa Rivista 2011, 466; Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2004,
n. 17619, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svolgimeNto del Processo e motivi dellA decisioNe
1. - Con ordinanza, deliberata e depositata il 17 agosto
2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Catanzaro - per quanto qui rileva - non ha
convalidato l’arresto di Roberto Quaresima, eseguito dai
Carabinieri della Stazione di Girifalco il 15 agosto 2013 per
il tentato omicidio in pregiudizio di Vincenzo Ferraina e
per i concorrenti reati concernenti le armi, motivando che
difettavano i requisiti sia della f‌lagranza che della quasi
f‌lagranza, in quanto l’indagato era stato tratto in arresto
dopo che si era consegnato ai Militari dell’Arma.
2. - Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Catanzaro, in persona del dott. Vincenzo Rus-
so, sostituto procuratore della Repubblica, ha proposto
ricorso per cassazione, mediante atto, recante la data del
18 settembre 2013, deducendo «inosservanza o erronea
applicazione della legge penale».
Il ricorrente sostiene: le ricerche del Quaresima,
immediatamente avviate dalla polizia giudiziaria, non si
erano mai interrotte; inoltre ricorreva la f‌lagranza della
detenzione dell’arma comune da sparo, nascosta nell’in-
cavo di un tronco di albero, atteso che l’arrestato rivelò il
nascondiglio ai Carabinieri all’atto della sua costituzione.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte suprema di cassazione, mediante atto re-
cante la data del 2 aprile 2014, rileva ad adiuvandum: la
spontanea presentazione dell’indagato non costituisce
valido motivo per ritenere che le ricerche fossero state nel
frattempo interrotte.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Privo di giuridico pregio è, innanzitutto, il riferi-
mento del ricorrente al reato concernente la detenzione
della arma comune da sparo, utilizzata per la commissione
del tentato omicidio.
All’indagato non risultano addebitati né il delitto di
detenzione di arma comune da sparo, ai sensi dell’articolo
2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituito dall’articolo
10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, né il delitto di deten-
zione di arma clandestina ai sensi dell’articolo 23, comma
Al riguardo la rubrica fa esclusivo riferimento alla con-
travvenzione di detenzione abusiva di armi, ai sensi del-
l’articolo 697 c.p., e per tale reato la legge non consente
l’arresto.
Né, peraltro, in relazione alla condotta in parola, se
qualif‌icata ai sensi delle succitate fattispecie delittuose,
sarebbe, nella specie, ravvisabile la f‌lagranza.
Al momento dell’arresto difettava palesemente l’ele-
mento materiale della detenzione, in quanto la pistola si
trovava al di fuori della sfera della possibilità di imme-
diata apprensione da parte del Quaresima; e mancava,
altresì, l’elemento psicologico, in quanto, la decisione del-
l’indagato (da costui attuata) di recarsi alla stazione dei
Carabinieri per costituirsi e per rivelare il nascondiglio in
cui aveva collocato la pistola, escludeva - alla evidenza - la
volontà di detenere illegalmente la pistola senza la pre-
scritta denunzia (v. da ultimo, circa il dolo generico ri-
chiesto dal delitto, sez. I, n. 21355 del 10 aprile 2013 - dep.
20 maggio 2013, Lamanna, Rv. 256302).
4.2 - Correttamente il giudice a quo ha escluso, pur in
reazione ai residui reati, anche la quasi f‌lagranza.
Secondo quanto accertato in punto di fatto dal giudice
per le indagini preliminari e rappresentato dallo stesso
Pubblico Ministero ricorrente, i Carabinieri della Stazione
di Girifalco furono «allertati» dopo che il fatto di sangue
era stato commesso; i Militari raggiunsero la persona offe-
sa, ferita, a bordo della ambulanza e la sentirono; quindi
assunsero sommarie informazioni testimoniali dai pros-
simi congiunti della vittima, «per poi porsi alla ricerca del
responsabile» (v. ricorso p. 2).
Soccorre, pertanto, il principio di diritto f‌issato dalla
giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione,
con prevalente orientamento, secondo il quale «non sus-
siste la condizione di cosiddetta quasi-f‌lagranza qualora
l’inseguimento dell’indagato da parte della P. G. sia stato
iniziato» non già a seguito e a causa della «diretta per-
cezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria», bensì
«per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da
parte di terzi» (sez. V, n. 19078 del 31 marzo 2010 dep. 19

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