Corte di cassazione penale sez. I, 17 ottobre 2014, n. 43516 (ud. 6 maggio 2014)

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giur
1/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
compagnia aerea etiopica che ha prenotato i viaggi aerei
dell’imputato in Kenia in merito al non velato proposito
del Celotto di volersi trasferire per sempre nello Stato
africano. Informazioni riscontrate oggettivamente dai
diversi viaggi aerei compiuti dall’imputato in Kenia e dalla
incontestata disponibilità in quello Stato della stabile pre-
senza di un suo fratello ormai del tutto inserito nel tessuto
sociale e lavorativo di quel Paese.
Dati di fatto cui si sovrappone l’altrettanto oggettiva
evenienza dell’avvenuto rinnovo del passaporto in Kenia
per mezzo della locale ambasciata italiana. Le notazioni
del Tribunale non sottendono nessuna illazione circa la
veridicità o meno del denunciato smarrimento del pas-
saporto avvenuto in Kenia, limitandosi a constatare un
dato di immediata lettura, quale quello della certezza (per
espressa previsione normativa) che un nuovo passaporto
valido per l’espatrio non sarebbe mai stato rilasciato in
Italia al Celotto proprio a causa della sua condanna def‌i-
nitiva alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione.
Non può sfuggire che la condotta dell’imputato, ben edotto
degli eventi esecutivi susseguenti alla patita condanna, è
a dir poco sorprendente, se deve prestarsi fede alla sua
professione di stabile permanenza in Italia pur a fronte
di una imminente possibile conferma della condanna ad
otto anni di reclusione (la cui sentenza egli ha appel-
lato). E diviene ancor più singolare quando si osservi che
l’ambasciata italiana in Kenia non ha rilasciato al Celotto
il nuovo passaporto subito, ma otto giorni dopo la corri-
spondente richiesta. Tant’è che l’imputato si è fatto ca-
rico di ritornare appositamente in Kenia al solo scopo di
ritirare il passaporto (come emerge per tabulas e come
attesta l’impiegata della compagnia aerea, ricordando
che nell’occasione Celotto è andato e tornato dall’Italia
al Kenia nell’arco di una stessa giornata). I rilievi del
Tribunale ben trascendono, quindi, i termini di una mera
presunzione, ricomponendo il ravvisato (confermato)
pericolo di fuga del prevenuto nel contesto di una analisi
chiara e razionale delle oggettive emergenze qualif‌icanti
il complessivo contegno del Celotto valutato rivelatore del
ridetto pericolo di fuga.
1.7. Le censure formulate con il ricorso, quindi, non
colgono nel segno, apparendo le stesse confondere - tra
l’altro- i caratteri della concretezza e della attualità del
pericolo di fuga dell’imputato. Ai f‌ini dell’apprezzamento
del pericolo di fuga ex art. 274, lett. b), c.p.p. il requisito
della concretezza non è semplicisticamente omologabile
a quello della attualità, vale a dire alla riconosciuta esi-
stenza di occasioni prossime favorevoli ad un incipiente
progetto di fuga. AI contrario il requisito della concretezza
è integrato dalla sola condizione, necessaria e suff‌iciente,
dell’esistenza di elementi concreti (cioè non meramente
congetturali) in base ai quali, come nel caso del Celotto,
possa affermarsi che l’imputato, verif‌icandosene l’occasio-
ne o l’opportunità, possa facilmente abbandonare il ter-
ritorio nazionale, così sottraendosi all’esecuzione di una
condanna già def‌initiva e di una possibile futura condanna
ancor più onerosa.
In questa prospettiva anche le critiche del ricorso in
ordine alla sommaria negativa valutazione della applicabi-
lità di una misura cautelare meno aff‌littiva della custodia
in carcere non hanno pregio. Il Tribunale ha congrua-
mente esposto le ragioni, logiche e storiche, della inido-
neità cautelare di misure diverse da quella carceraria nel
fronteggiare il pericolo di fuga dell’imputato, ivi inclusa
quella del divieto di espatrio ex art. 281 c.p.p.;
AI rigetto del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. La can-
celleria curerà gli incombenti informativi connessi allo
stato detentivo del ricorrente. (Omissis)
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. i, 17 ottobre 2014, N. 43516
(Ud. 6 mAggio 2014)
Pres. siotto – est. cAsA – P.m. gAetA (coNf.) – ric. cAvAllAri
revisione y Casi y Associazione di tipo maf‌ioso y
Intervenuta pronuncia irrevocabile di assoluzione
di un numero rilevante dei compartecipi y All’esi-
to di un separato procedimento y Conf‌igurabilità y
Sussistenza.
. In tema di revisione, e con riferimento all’ipotesi di
cui all’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. (inconciliabili-
tà di giudicati), deve ritenersi ammissibile la conf‌igu-
rabilità di tale ipotesi, anche nel caso di sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta, qualora, trattandosi
di reato associativo (nella specie, associazione di tipo
maf‌ioso), sia intervenuta, in un momento successivo,
all’esito di un separato procedimento, pronuncia irre-
vocabile di assoluzione di tutti gli altri presunti com-
partecipi del sodalizio, tanto da escludere, per difetto
del requisito numerico, che questo possa essere ancora
ritenuto sussistente. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 603;
c.p., art. 416 bis; c.p., art. 417; c.p., art. 418) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen, sez. I, 18 novembre 2010, n.
40815, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; nello stesso senso,
con riguardo al giudizio ordinario si veda Cass. pen., sez. VI, 10 gen-
naio 2014, n. 695, ibidem.
svolgimeNto del Processo
1. In data 30 giugno 1995, il Gip presso il Tribunale di
Bari emetteva sentenza, divenuta irrevocabile il 20 marzo
1996, di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
nei confronti di Cavallari Francesco in ordine a una serie
di reati ascrittigli.
Con istanza presentata il 28 aprile 2012 a mezzo dei
suoi difensori, il Cavallari chiedeva la revisione della ci-
tata sentenza limitatamente al reato di cui all’art. 416 bis
c.p. (capo A della rubrica), assumendo che i fatti stabiliti
a fondamento della stessa non potessero conciliarsi con
quelli stabiliti nella sentenza di assoluzione dal medesi-
mo reato associativo per insussistenza del fatto emessa
nei confronti dei coimputati Accettura Vincenzo e altri
(trenta) dal Tribunale di Bari in data 27 maggio 2003 e

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