Corte di cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2014, n. 43782 (c.c. 19 settembre 2014)

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giur
1/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
3.2. Orbene, nel caso in oggetto, si versa in una situa-
zione affatto diversa da quella presa in considerazione
dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente.
Per un verso, la sopra delineata lettura dell’art. 603 - alla
stregua della quale è necessario procedere alla nuova audi-
zione dei testimoni già escussi in primo grado -, riguarda lo
specif‌ico caso in cui la Corte di appello intenda riformare
in peius una sentenza di assoluzione dell’imputato e non
anche nell’ipotesi opposta, che qui appunto viene in rilievo
-, in cui l’assunzione della prova dichiarativa sia richiesta
dall’inquirente al f‌ine di ottenere il ribaltamento della
decisione assolutoria. Come si è sopra accennato, l’art. 6
della CEDU, da cui appunto promana la linea ermeneuti-
ca sopra tratteggiata, sancisce il diritto al processo equo
ed esemplif‌ica i diritti e le facoltà facenti capo a ciascun
accusato ed, in particolare, al comma 3, lett. d), riconosce
il diritto dell’imputato di “interrogare o far interrogare i te-
stimoni a carico ed ottenere la citazione e l’interrogatorio
dei testimoni a discarico a pari condizioni con i testimoni
a carico”. Il riconoscimento del pieno diritto dell’imputato
ad una nuova audizione del teste a carico già escusso in
primo grado - con conseguente sottoposizione ad esame
e controesame - nell’ipotesi in cui il giudice d’appello ri-
tenga di poter addivenire ad un ribaltamento del giudizio
assolutorio proprio sulla base della prova rinnovanda co-
stituisce invero un corollario della regola della necessaria
formazione della prova nel contraddittorio delle parti e del
pieno esercizio del diritto alla prova contraria, riconosciuti
dal citato art. 6 CEDU nonché dall’art. 14 del Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici e dall’art. 111 della Carta
Fondamentale in una chiara ottica difensiva.
In caso di prova a carico continua dunque a valere la
regola codif‌icata nell’art. 603 c.p.p., secondo cui la prova
non nuova né sopravvenuta può essere assunta o rinnovata
in appello soltanto qualora il giudice ritenga di non poter
decidere allo stato degli atti.
Per altro verso, va notato che, da quanto si evince dai
principi sanciti dalla Corte europea e recepiti da questo
giudice di legittimità, la necessità di disporre la nuova
audizione del dichiarante scatta nel solo caso in cui i dati
probatori acquisiti siano incerti e l’incombente richiesto
sia decisivo, e quindi idoneo, ad eliminare le eventuali in-
certezze probatorie. Ora, non è revocabile in dubbio che la
decisività debba essere apprezzata dal giudice in concreto,
avuto riguardo al compendio probatorio raccolto nel corso
dell’istruttoria dibattimentale.
Se ne inferisce che del tutto correttamente la Corte
d’assise d’appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione
istruttoria laddove ha evidenziato, con argomentazioni
puntuali, lucide ed immuni da vizi logici - dunque insinda-
cabili in questa sede - le ragioni per le quali le prove di cui
il Procuratore generale aveva chiesto la rinnovazione non
potessero ritenersi utili né rilevanti al f‌ine di supportare
l’accusa - dunque non decisive nel senso sopra delineato,
operata una accurata valutazione in punto di credibilità
dei dichiaranti e di attendibilità delle dichiarazioni da
essi rese, contestualizzata nel quadro complessivo delle
prove acquisite al processo, evidenziando trattarsi di di-
chiarazioni inattendibili perché minate dalla risalenza nel
tempo dei fatti e da barriere linguistiche (quelle della te-
ste P.), contraddittorie e prive di riscontri esterni (quelle
dell’imputato in procedimento connesso Ce.), ed, in ogni
caso, insuscettibili di colmare la “penuria di prove dirette
e rassicuranti” a carico degli imputati.
4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo
di ricorso con il quale il Procuratore generale lamenta
la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella
valutazione delle prove e degli indizi compiuta dalla Corte
d’assise d’appello.
Il ricorrente svolge argomentazioni che si pongono in
confronto diretto con il materiale probatorio, e non de-
nunciano nessuno dei vizi logici tassativamente previsti
dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), riguardanti la moti-
vazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione
del fatto. Il che, secondo il costante orientamento di que-
sta Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione
(ex plurimis Cass. Sez. VI, n. 43963 del 30 settembre 2013,
P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
D’altra parte, la Corte d’appello ha passato in rassegna
tutte le emergenze probatorie acquisite nel processo (in
particolare, anche le risultanze della intercettazione am-
bientale del 5 febbraio 1999 e della intercettazione telefo-
nica del 13 febbraio 1999) ed ha argomentato il giudizio
assolutorio con una motivazione puntuale, coerente alle
risultanze degli atti, conforme a logica ed a condivisibili
massime d’esperienza, dunque non sindacabile nella sede
di legittimità. (Omissis)
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. vi, 20 ottobre 2014, N. 43782
(c.c. 19 settembre 2014)
Pres. Agrò – est. PAoloNi – P.m. cANevelli (coNf.) – ric. celotto
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y Ripristino y Ammissibilità y Presupposti.
. Il ripristino, da parte del giudice d’appello, della
misura cautelare in conseguenza della ritenuta so-
pravvenienza del pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 307,
comma 2, lett. b), non presuppone necessariamente
che il giudizio di appello si sia già concluso con la pro-
nuncia di conferma della decisione di primo grado.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 307) (1)
(1) Sulla possibilità di ripristinare la misura cautelare, v. Cass. pen.,
sez. VI, 22 febbraio 1999, n. 30, in Ius& Lex dvd n. 6/2014, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 1997, n. 5252, in questa Rivi-
sta 1997, 355.
svolgimeNto del Processo
1. Tratto a giudizio per rispondere, quale direttore
amministrativo della ASL/RM-C negli anni 2002-2004, di
plurimi fatti di peculato e di falsità ideologica in atti pub-
blici commessi nel quadro di indebiti trattamenti di favore
riservate ad imprese sanitarie del gruppo societario Ian-
nuzzi-Cappelli, l’imputato Mario Celotto è stato condan-

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