Corte di cassazione penale sez. I, 7 novembre 2014, n. 46113 (c.c. 10 ottobre 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2015
Legittimità
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. i, 7 Novembre 2014, N. 46113
(c.c. 10 ottobre 2014)
Pres. zAmPetti – est. di tomAssi – P.m. frAticelli (PArz. diff.) – ric. cAsillo
misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Scelta delle misure y Criteri y Presunzione
di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in
carcere y Misura disposta nei confronti di soggetto
condannato in primo grado per associazione di tipo
maf‌ioso y Operatività.
. La presunzione di adeguatezza esclusiva della cu-
stodia cautelare in carcere stabilita dall’art. 275,
comma 3, c.p.p. (nella parte tuttora valida), opera
anche nel caso in cui l’applicazione di detta misura
venga disposta ai sensi del comma 1 bis del medesimo
articolo. (Nella specie la misura era stata disposta nei
confronti di soggetto condannato in primo grado per as-
sociazione di tipo maf‌ioso e per altri reati aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. con modif. in
legge n. 203/1991). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 275; d.l.
13 maggio 1991, n. 152, art. 7) (1)
(1) Nello stesso senso di cui in massima, v. Cass. pen., sez. I, 20
ottobre 2010, n. 37535, in Riv. pen. 2011, 1213; Cass. pen., sez. I, 30
marzo 2009, n. 13904, in questa Rivista 2010, 233 e Cass. pen., sez. I,
22 aprile 2004, n. 18955, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svolgimeNto del Processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli,
investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame pro-
posta da Domenico Casillo, ha confermato l’ordinanza del
Giudice dell’udienza preliminare che in data 15 marzo
2014, all’esito di giudizio abbreviato e della condanna del
Casillo alla pena di otto anni di reclusione per i reati di
associazione di tipo maf‌ioso, estorsione aggravata ai sensi
dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, violazione alla legge armi,
aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in car-
cere per detti reati.
A ragione della decisione, richiamati gli argomenti
esposti dal giudice dell’udienza preliminare a motivo delle
ritenute esigenze cautelari (entità della pena inf‌litta; ti-
toli di reato per cui è intervenuta condanna; presunzione
di adeguatezza della sola custodia in carcere; attualità, in
concreto, delle esigenze cautelari in ragione della perma-
nenza del sodalizio camorristico di appartenenza sul terri-
torio di egemonia; connotazione, storicamente accertata,
di tale sodalizio che godeva di una diffusa rete di cono-
scenze e di complicità sul territorio; specif‌ico pericolo di
fuga desumibile sia dall’entità della pena inf‌litta sia dallo
stato di latitanza di altri soggetti imputati dello stesso pro-
cedimento) osservava, avuto riguardo alle doglianze del
ricorrente, che dalla documentazione prodotta emergeva
esclusivamente che lo stesso svolgeva attività di venditore,
ma non la costanza e il volume di affari di tali attività, né
alcun altro elemento che giustif‌icasse il tenore di vita del
suo nucleo familiare, e neppure l’effettivo svolgimento di
un’attività lecita. In ogni caso, la dedotta attività non ap-
pariva con evidenza incompatibile con le condotte per le
quali era imputato il ricorrente né escludeva la possibile
loro reiterazione. Neppure appariva decisivo, inoltre, il fat-
to che l’imputato fosse rientrato in Italia spontaneamen-
te, in quanto certamente al momento non sapeva l’esito
del giudizio e non prevedeva la richiesta cautelare della
Procura. A prescindere, dunque, da ogni presunzione gli
elementi evidenziati dal G.u.p. costituivano sicuro indice
sintomatico dell’attualità delle esigenze cautelari, anche
sotto il prof‌ilo dell’accresciuto pericolo di fuga.
2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore
avvocato Enrico Ranieri che chiede l’annullamento della
ordinanza impugnata, denunziando violazione di legge e
mancanza, carenza, contraddittorietà nonché manifesta
illogicità della motivazione.
Riportate in premessa le ragioni di critica della senten-
za di condanna e della applicazione della misura caute-
lare alla luce del fatto che in precedenza il Tribunale del
riesame aveva annullato analoga misura, e testualmente
riprodotte le deduzioni articolate in sede di riesame non-
ché la motivazione del provvedimento impugnato, osserva:
che l’adozione della custodia cautelare contestualmente
ad una sentenza di condanna per il delitto di associazione
di tipo maf‌ioso non comportava l’automatica operatività
della presunzione della sussistenza di esigenze cautelari
(si cita sez. V, n. 12869 del 14 febbraio 2005, Rv. 231683);
che la difesa aveva adeguatamente documentato che il
ricorrente dopo la scarcerazione e nelle more della cele-
brazione del giudizio di primo grado si era costantemente
dedicato alla lecita attività di venditore ambulante, re-
scindendo ogni legame con qualsivoglia consorteria crimi-
nale; che la circostanza che aveva continuato tale attività
lavorativa anche quando era ormai prossima la sentenza
di condanna ulteriormente dimostrava che il ricorrente
non intendeva darsi alla fuga; che tra i documenti prodotti
dalla difesa in allegato alla memoria difensiva vi era anche
la copia del registro giornaliero dei corrispettivi della ditta
del ricorrente, dal cui contenuto, contrariamente a quanto
apoditticamente asserito, era possibile desumere sia l’en-
tità dei ricavi delle attività svolta dal ricorrente, e quindi il

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