Corte di cassazione penale sez. un., 17 novembre 2014, n. 47239 (c.c. 30 ottobre 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2015
Contrasti
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. UN., 17 Novembre 2014, N. 47239
(c.c. 30 ottobre 2014)
Pres. sANtAcroce – est. dAvigo – P.m. giAlANellA (coNf.) – ric. borrelli
ed Altro
misure cautelari reali y Impugnazioni y Ricorso
per cassazione y Ordinanze in materia di misure
cautelari reali y Terzo interessato alla restituzione
dei beni y Procura speciale ex art. 100 c.p.p. y Man-
canza y Conseguenze y Inammissibilità dell’impu-
gnazione.
. La mancanza della procura speciale ai sensi dell’art.
100 c.p.p. delle parti private diverse dall’imputato al
difensore non può essere sanata, previa concessione di
un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182,
comma secondo, c.p.c., ma comporta l’inammissibilità
dell’impugnazione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 100;
c.p.c., art. 182) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono un contrasto
giurisprudenziale relativo alla questione se, in un procedimento di
prevenzione patrimoniale ai sensi della legge n. 575 del 1965, nel
caso di impugnazione proposta in mancanza di procura speciale dal
difensore del terzo interessato contro un provvedimento di conf‌isca,
il giudice debba assegnare alla parte un termine perentorio per sana-
re il difetto di rappresentanza o, invece, dichiarare immediatamente
l’inammissibilità. Secondo l’orientamento maggioritario, seguito
anche dalla decisione che si commenta, in assenza di procura rila-
sciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p., il difensore del terzo interessato
alla restituzione della cosa sequestrata o assoggettata a misura di
prevenzione patrimoniale (al pari del difensore delle parti private
diverse dall’imputato) non può proporre ricorso per cassazione. Così,
si esprimono: Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 2014, n. 6611, in Ius&Lex,
dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2013,
n. 23107, in questa Rivista 2014, 515; Cass. pen. sez. V, ord. 8 marzo
2013, n. 10972, ivi 2013, 589 e Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2008, n.
16974, ivi 2009, 262. Secondo l’orientamento minoritario, invece, in
mancanza di valida procura non può essere dichiarata l’inammis-
sibilità del ricorso o di altra impugnazione, ma deve essere assegnato
alla parte un termine perentorio entro il quale sanare il difetto di
rappresentanza in applicazione dell’art. 182, comma secondo, c.p.c.
In tal senso si vedano: Cass. pen., sez. VI, ord. 12 marzo 2014, n.
11933, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI,
10 gennaio 2013, n. 1289, ibidem e Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2011,
n. 11966, in questa Rivista 2012, 453.
svolgimeNto del Processo
1. Con decreto depositato il 14 luglio 2010 il Tribunale
di Napoli applicò a Pasquale Borrelli la misura di preven-
zione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata
di tre anni, con imposizione di cauzione di euro 10.000.
Con tale decreto fu disposta la conf‌isca dell’immobile,
con annessi terreni, siti in Boscotrecase, via Cardinal Pri-
sco n. 60, beni formalmente intestati alla moglie del pro-
posto, Cinzia Coppola.
2. Contro il predetto provvedimento propose appello
Pasquale Borrelli.
Nel corso del giudizio di appello, in data 11 dicembre
2012, la Corte di merito, dopo le conclusioni delle parti,
ordinò l’emissione di un nuovo decreto di comparizione
per l’udienza del 5 febbraio 2013, del quale fu disposta la
notif‌ica a Pasquale Borrelli, al difensore di questo, Avv.
Guglielmelli, e a Cinzia Coppola.
La Corte di merito osservò «che il terzo interessato Cop-
pola Cinzia, che è stata parte nel giudizio di primo grado,
e nei cui confronti deve ritenersi estesa l’impugnazione,
ai sensi dell’art. 587 c.p.p., non ha ricevuto la notif‌ica del
decreto di citazione dell’odierna udienza camerale e, per-
tanto, il presente procedimento deve essere rimesso sul
ruolo, per provvedere alla predetta notif‌ica».
Alla udienza del 5 febbraio 2013 erano presenti Pa-
squale Borrelli e Cinzia Coppola, la quale nominò, in
quella sede, suo difensore l’avv. Guglielmelli (già difen-
sore del Borrelli), presente, il quale depositò memoria
con documenti nell’interesse di entrambi i suoi assistiti e
chiese escutersi la Coppola; per l’adempimento del quale
incombente la Corte di appello rinviò alla udienza del 30
aprile 2013.
Il Procuratore generale e l’avv. Guglielmelli, quest’ul-
timo nell’interesse di Borrelli e della terza interessata
Coppola, formularono le rispettive conclusioni e la Corte
di appello si riservò di decidere.
Con decreto in data 30 aprile 2013 la Corte di appello di
Napoli confermò la pronunzia di primo grado.
3. Contro la decisione hanno presentato ricorso con
unico atto Pasquale Borrelli e Cinzia Coppola tramite
l’avv. Guglielmelli, qualif‌icatosi “difensore e procuratore”
di entrambi i ricorrenti (p. 1 ricorso), deducendo due di-
stinti motivi.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto
violazione della legge processuale in relazione agli artt.
24 Cost. e 179 c.p.p. per omesso avviso a Cinzia Coppola
dell’udienza innanzi al Tribunale. La nullità non sarebbe
sanata dalla successiva convocazione nel giudizio di ap-
pello; in presenza di tale nullità la Corte territoriale non
avrebbe potuto confermare la conf‌isca dei beni intestati
alla Coppola.

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