Corte di cassazione penale sez. II, 18 febbraio 2015, n. 7082 (ud. 12 febbraio 2015)

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2015
LEGITTIMITÀ
con conseguente individuazione del criterio della “stretta
tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione,
attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata
all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale
tollerabilità”, previsto dall’art. 844 c.c. in un’ottica stretta-
mente individualistica (sez. III, n. 2475 del 9 ottobre 2007,
Alghisi, Rv. 238447).
Né vale, in senso contrario, l’assunto difensivo per il
quale, in alcune occasioni, questa Corte ha invece affer-
mato che la conf‌igurabilità dell’art. 674 c.p. è esclusa in
presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata
e contenute nei limiti di legge, o dell’autorizzazione; os-
serva il Collegio, infatti, che queste pronunce si riferisco-
no a casi ben diversi dal presente, nei quali vi era piena
corrispondenza “qualitativa” e “tipologica” tra le immissio-
ni riscontrate e quelle oggetto del provvedimento ammini-
strativo o disciplinate dalla legge, tra quelle accertate e
quelle che l’agente si era impegnato a contenere entro de-
terminati limiti; situazione nella quale, invero, il rispetto
di questi ultimi implica una presunzione di legittimità del
comportamento, concepita dall’ordinamento come neces-
saria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con
quelle della produzione economica (sez. III, n. 37495 del
13 luglio 2011, Dradi, Rv. 251286; sez. III, n. 40849 del 21
ottobre 2010, Rocchi, Rv. 248672; sez. III, n. 15707 del 9
gennaio 2009, Abbaneo, Rv. 243433).
Da quanto precede, dunque, deriva che, nel caso in
esame, trovano applicazione i seguenti principi, enunciati
dalla giurisprudenza sopra richiamata: a) l’evento del rea-
to consiste nella molestia, che prescinde dal superamento
di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo
suff‌iciente quello del limite della stretta tollerabilità; b)
qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente,
con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il
giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse
ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se
a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni
non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente
soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel
riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stes-
si dichiaranti (per tutte, sez. III, n. 19206 del 27 marzo
2008, Crupi, Rv. 239874).
Orbene, tutto ciò premesso, osserva la Corte che la sen-
tenza gravata ha fatto buon governo di questi principi, con
motivazione adeguata, priva di contraddizioni e dal logico
percorso argomentativo.
Ed invero, la stessa ha dato atto che, pur nel rispetto
dei valori limite autorizzati di immissioni, non riferiti né
riferibili agli odori, proprio questi ultimi si erano presenta-
ti con caratteri pacif‌icamente molesti; che, in particolare,
numerosi testi - abitanti nelle vicinanze della torrefazio-
ne - avevano indicato un odore terribile di caffè bruciato
che, specie all’ora di pranzo, si diffondeva nelle loro case,
provocando nausea e, talvolta, anche vomito ed iniziale
immissione di un fumo nero nelle loro abitazioni.
Deposizioni - osserva la Corte - la cui attendibilità non
è stata mai posta in dubbio, neppure nel presente ricorso.
Ne deriva, quindi, l’infondatezza dei motivi.
4. Negli stessi termini, poi, conclude il Collegio quanto
alla quarta doglianza, connessa alle precedenti.
Il ricorrente lamenta che il Giudice 1) non avrebbe di-
sposto alcun accertamento tecnico in ordine al contestato
superamento della normale tollerabilità delle immissioni
e 2) non avrebbe neppure tenuto conto degli accertamenti
invece effettuati dagli organi competenti. Orbene, rileva il
Collegio che, quanto al primo prof‌ilo, lo stesso risulta irri-
levante, atteso che - per emergenza pacif‌ica, come sopra
riportato - la molesta olfattiva non può esser “accertata” in
via scientif‌ica, con qualsivoglia esame, ma deve esser af-
f‌idata come nel caso di specie - alla prova testimoniale ed
alla verif‌ica della sua attendibilità; quanto poi al secondo
aspetto, lo stesso sovrappone impropriamente le immis-
sioni autorizzate (ed oggetto di limiti) con quelle estranee
all’autorizzazione, come le olfattive, e così pretende che
gli esami compiuti sulle une riverberino i propri effetti,
anche in termini probatori, pur sulle altre. Il che, come
più volte affermato dalla sentenza impugnata, non è affat-
to consentito.
5. Da ultimo, per sequenza logica, il secondo motivo,
anch’esso infondato.
Con riguardo all’elemento soggettivo, infatti, la sen-
tenza - con motivazione congrua ed immune da vizi - ha
sottolineato che l’imputato aveva proseguito nell’attività
senza adottare alcun accorgimento, pur consapevole degli
esposti e delle segnalazioni da parte di molti abitanti della
zona con riguardo agli odori nauseabondi. Circostanza,
peraltro non contestata nel ricorso, del tutto idonea a
superare l’assunto difensivo relativo alla presunta buona
fede del Pippi, da escludere in forza di quanto precede.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricor-
rente condannato al pagamento delle spese del procedi-
mento. (Omissis)
Corte di CassaZione penale
seZ. ii, 18 febbraio 2015, n. 7082
(ud. 12 febbraio 2015)
pres. petti – est. rago – p.m. baldi (diff.) – riC. r.d.t.g. in proC. n.m.
Danneggiamento y Deturpamento e imbrattamen-
to di cose altrui y Elemento soggettivo del reato y
Cane condotto sulla pubblica via che imbratti con
urina la facciata di edif‌icio di interesse storico ar-
chitettonico y Attività di malgoverno del rischio
da parte del proprietario riconducibile alla sfera
della colpa y Conf‌igurabilità del reato y Esclusione
y Fattispecie di riconosciuta insussistenza da parte
della S.C. del reato di cui all’art. 639, comma 2,
c.p. considerando che l’imputato aveva tentato di
ripulire il muro dello stabile con una bottiglietta
d’acqua.
. L’azione di un cane che – condotto dal proprietario
sulla pubblica via – imbratti con urina la facciata di
un edif‌icio dichiarato di notevole interesse storico ar-
chitettonico va qualif‌icata, in assenza di elementi che

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