Corte di cassazione penale sez. III, 23 marzo 2015, n. 12019 (ud. 10 febbraio 2015)

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giur
4/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
panti a valutare l’esistenza di un eventuale conf‌litto di interessi. Dalla
non conformità a legge della omissione della indicazione nominativa
dei singoli condomini favorevoli e di quelli contrari e delle loro quote
di partecipazione al condominio e della riproduzione di tali elementi
nel relativo verbale discende la esclusione della presunzione di validità
della delibera assembleare priva di quegli elementi, indispensabili ai f‌ini
della verif‌ica della legittima approvazione della delibera stessa , e la cui
non veridicità costituisce oggetto dell’onere probatorio del condomino
legittimato ad impugnarla.
(3) Cfr., ad es., Cass. 13 novembre 2009, n. 24132, in Giur. it. 2010,
1296 e segg., con nota di G. RISPOLI, Osservazioni in tema di validità del
verbale assembleare condominiale, e Cass. 10 agosto 2009, n. 18192.
(4) V. Cass. 5 giugno 1991, n. 6366.
Corte di CassaZione penale
seZ. iii, 23 marZo 2015, n. 12019
(ud. 10 febbraio 2015)
pres. fiale – est. mengoni – p.m. selvaggi (diff.) – riC. pippi
Getto pericoloso di cose y Emissione di gas, va-
pori e fumi y Impianto autorizzato alle emissioni in
atmosfera y Molestie olfattive y Anche in caso di ri-
spetto dei relativi limiti y Sussistenza y Parametro
della “normale tollerabilità” y Applicabilità.
Getto pericoloso di cose y Emissione di gas, va-
pori e fumi y Odori sgradevoli y Accertamento y Di-
chiarazioni testimoniali y Portata.
. Il reato di getto pericoloso di cose è conf‌igurabile
anche in presenza di “immissioni olfattive” provenienti
da un impianto munito di autorizzazione per le emis-
sioni in atmosfera, essendo suff‌iciente il superamento
del limite della normale tollerabilità previsto dall’art.
844 c.c. (c.p., art. 674; c.c., art. 844) (1)
. In tema di emissioni idonee a creare molestie alle per-
sone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibili-
tà di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti,
l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e
sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può
basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta
conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si
risolvano nell’espressione di valutazioni meramente
soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano
nel riferimento a quanto oggettivamente percepito
dagli stessi dichiaranti. (Fattispecie in cui i testimoni
avevano riferito di un terribile odore di caffè bruciato
che si diffondeva, in particolari orari, nelle loro case,
provocando nausea e talvolta anche vomito nonché
determinando immissione di fumo nero nelle loro abi-
tazioni). (c.p., art. 674; c.p.p., art. 194) (2)
(1) In termini, cfr. Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2008, Alghisi ed
altro, in Riv. pen. 2008, 762. Il medesimo orientamento è condiviso
anche da Cass. pen. sez. III, 31 marzo 2006, Davito Bava, ivi 2007, 98
che sottolinea che aff‌inché le emissioni di gas, fumi, vapori, idonee
a molestare le persone, si possano inquadrare nel reato di cui all’art.
674 c.p., deve sempre farsi riferimento al criterio della “stretta tolle-
rabilità” e non a quello più ampio della “normale tollerabilità” ex art.
844 c.c. Di segno contrario è invece Cass. pen., sez. III, 10 ottobre
2006, Bortolato, ivi 2007, 800, per la quale il reato di cui sopra non
è conf‌igurabile nell’ipotesi in cui le emissioni provengano da un’atti-
vità regolarmente a ciò autorizzata e che siano contenute nei limiti
previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico.
(2) In precedenza, v. Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, Crupi, in
questa Rivista 2008, 357. Negli stessi termini, cfr. Cass. pen., sez. I, 14
gennaio 2000, Samengo, massimata, in Cass. pen. 2000, 3010 e Cass.
pen., sez. III, 26 maggio 1998, Labita, ivi 1999, 2158.
svolgimento del proCesso
1. Con sentenza del 10 giugno 2013, il Tribunale di
Lucca giudicava Luciano Pippi colpevole della contrav-
venzione di cui all’art. 674 c.p. e lo condannava alla pena
di 200 euro di ammenda; allo stesso, nella qualità di legale
rappresentante della “Kaffa s.r.l..”, era ascritto di aver
provocato emissioni in atmosfera che, sebbene conformi
ai valori limite di cui alle autorizzazioni, provocavano odo-
ri nauseabondi tali da molestare gravemente le persone
residenti nella zona.
2. Propone ricorso per cassazione il Pippi, a mezzo del
proprio difensore, deducendo quattro motivi:
- inosservanza o erronea applicazione di legge penale
con riferimento all’art. 674 c.p.. II Tribunale avrebbe con-
dannato l’imputato pur a fronte del pacif‌ico rispetto dei
valori limite di cui alle autorizzazioni, sì che la condotta
avrebbe dovuto esser collocata in ambito esclusivamente
civilistico;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione con riguardo all’elemento soggettivo.
II Tribunale avrebbe dovuto negare il prof‌ilo psicologico
della condotta, atteso che l’imputato - attenendosi alle
prescrizioni di cui all’autorizzazione - sarebbe caduto in
errore sul fatto che costituisce reato. La buona fede del
Pippi, ancora, sarebbe stata rafforzata dall’esito positivo
dei sopralluoghi più volte compiuti dalle autorità di pro-
tezione ambientale;
- mancanza, insuff‌icienza e/o contraddittorietà della
motivazione con riguardo alla prova delle molestie. II
Giudice avrebbe posto a fondamento della condanna le di-
chiarazioni testimoniali, che avrebbero riferito soltanto di
sensazioni, peraltro non supportate da certif‌icati medici
o perizie;
- mancanza, insuff‌icienza e/o contraddittorietà della
motivazione con riguardo alla prova dell’avvenuto supera-
mento della normale tollerabilità delle emissioni, invero
mai accertata.
motivi della deCisione
3. Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo e terzo motivo, da esaminare
congiuntamente, osserva il Collegio che, per costante in-
dirizzo di legittimità, il reato di cui all’art. 674 c.p. (Getto
pericoloso di cose) è conf‌igurabile anche in presenza di
“molestie olfattive” promananti da impianto munito di
autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso
dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perchè
non esiste una normativa statale che preveda disposizio-
ni specif‌iche e, quindi, valori soglia - in materia di odori
(sez. III, n. 37037 del 29 maggio 2012, Guzzo, Rv. 253675);

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