Corte di cassazione penale sez. III, 13 gennaio 2015, n. 952 (ud. 7 ottobre 2014)

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Arch. loc. e cond. 2/2015
Legittimità
corte di cAssAzione penAle
sez. iii, 13 gennAio 2015, n. 952
(ud. 7 ottobre 2014)
pres. teresi – est. di nicolA – p.m. cAnevelli (diff.) – ric. p.c.A.
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Inter-
venti soggetti a S.C.I.A. y Installazione di climatiz-
zatore/condizionatore all’esterno di fabbricati y
Assoggettabilità y Zona sottoposta a vincolo pae-
saggistico y Rilascio anche di autorizzazione pae-
saggistica y Omissione y Conf‌igurabilità
. I climatizzatori/condizionatori d’aria costituiscono
impianti tecnologici e, pertanto, se collocati all’esterno
dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edi-
lizi def‌initi dall’art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001, sicché la
loro realizzazione o installazione, seppure non neces-
sitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta
a segnalazione certif‌icata di inizio di attività (S.C.I.A.)
ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. cit., non rientrando tra
gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
In ogni caso, poiché anche l’attività edilizia c.d. libera
deve essere attuata nel rispetto delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’eff‌icienza energetica nonché delle dispo-
sizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.L.vo n. 42/2004, ne consegue
che ove l’installazione di condizionatore (già soggetta
a S.C.I.A.) abbia luogo in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, essa è da ritenersi condizionata anche
a nulla-osta da parte dell’autorità preposta alla tutela
del vincolo, derivando dal mancato rilascio dell’auto-
rizzazione paesaggistica l’integrazione della fattispecie
di reato prevista dall’art. 181 D.L.vo n. 42/2004. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181; d.p.r. 6
art. 22) (1)
(1) Nel senso che i condizionatori costituiscono impianti tecnologici
e, pertanto, se collocati all’esterno dei fabbricati, rientrano nel nove-
ro degli interventi edilizi def‌initi dall’art. 3 del T.U. edilizia (D.P.R. n.
380/2001), cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744, inedita.
svolgimento del processo
1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di
appello di Lecce ha confermato la decisione resa dal Tri-
bunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che aveva
condannato P.C.A. alla pena alla pena di gg. 15 di arresto e
23.000,000 Euro di ammenda, sostituita la pena detentiva
nella corrispondente pena pecuniaria di 570,00 Euro di
ammenda, rideterminando la pena complessivamente in-
f‌litta in 23.570,00 Euro di ammenda per il reato (capo a)
previsto dagli artt. 81 c.p. e 44 lett. a) D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 per avere, in qualità di committente, installato, in
area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore
d’aria a servizio del proprio esercizio commerciale in as-
senza di alcun titolo autorizzativo e del reato (capo b)
previsto dall’art. 181 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 per
aver eseguito i lavori di cui al precedente capo a) in zona
sottoposta al vincolo paesaggistico. In (omissis).
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, ricorre
per cassazione, a mezzo del difensore, P.C.A. aff‌idando il
gravame a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’erro-
nea ed illegittima applicazione dell’art. 44 lett. a) D.P.R. n.
380 del 2001 (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sul rilievo
che la micro e temporanea apparecchiatura tecnologica
allocata dalla ricorrente all’esterno della sua micro atti-
vità non rientrava, in alcun modo, nella previsione di cui
all’art. 44 lett. a) del D.P.R. 380 del 2001 non avendo la
ricorrente posto in essere alcuna attività urbanistica edi-
lizia. Alla ricorrente si contesta, infatti, la presunta viola-
zione dell’art. 17 del regolamento edilizio comunale che
non ha natura normativa e/o precettiva, ma meramente
descrittiva di come vanno allocati micro impianti tecnolo-
gici, come nel caso in esame. Ne consegue che la predetta
regolamentazione tecnica non rientra e non può rientra-
re nella previsione dell’art. 44 lett. a) del D.P.R. 380 del
2001 atteso che la temporanea installazione di un piccolo
supporto tecnologico non può conf‌igurare e/o costituire
attività urbanistica - edilizia, non incidendo minimamente
sull’uso del territorio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione della
legge penale in relazione all’art. 54 cod. pen. (art. 606,
comma 1, lett. b) c.p.p.) per aver la Corte territoriale
ignorato il prospettato e documentato stato di necessità
in cui versava la ricorrente, dovendo il suo operato essere
inquadrato in una condizione di necessità non altrimenti
risolvibile.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art.
181 D.L.vo n. 42 del 2004 (art. 606, comma 1, lett. b)
c.p.p.) in quanto la contestazione mossa alla ricorrente di
presunta violazione della disciplina del vincolo paesaggi-
stico sarebbe del tutto illegittima posto che l’ambiente in
cui insisteva il manufatto tecnologico di natura stagionale,
precaria e rimovibile non aveva alcuna incidenza sotto il
prof‌ilo paesaggistico.

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