Corte di cassazione penale sez. III, 3 novembre 2014, n. 45230 (ud. 3 luglio 2014)

Pagine26-28
26
giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
secondo grado abbiano inteso riferirsi. In considerazione
della nullità per impossibilità dell’oggetto dell’atto di
riconoscimento o di costituzione di servitù, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, questa S.C.,
ritiene di poter decidere la causa nel merito con il rigetto
della domanda.
In considerazione del fatto che, da un lato, la nullità di
cui sopra risulta dedotta per la prima volta in questa sede
e non è stata rilevata di uff‌icio nei precedenti gradi di giu-
dizio, ritiene il collegio di compensare le spese dell’intero
giudizio. (Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. iii, 3 novembre 2014, n. 45230
(ud. 3 luGlio 2014)
pres. squAssoni – est. di nicolA – p.m. bAldi (conf.) – ric. b.f.
Getto pericoloso di cose y Emissione di gas, va-
pori e fumi y Conf‌igurabilità del reato y Molestie
olfattive y Criterio della normale tollerabilità ex
art. 844 c.c. y Ambito di applicazione
. La contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è con-
f‌igurabile anche nel caso di “molestie olfattive” con
la specif‌icazione che, quando non esista una prede-
terminazione normativa dei limiti delle emissioni, si
deve avere riguardo alla normale tollerabilità di cui
all’art. 844 c.c., criterio che costituisce un referente
normativo per il cui accertamento non è necessario di-
sporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo
convincimento su elementi probatori di diversa natura
e, dunque, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni
testimoniali dei conf‌inanti. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
674) (1)
(1) Nel senso che il reato previsto dall’art. 674 c.p. è integrato dalle
esalazioni dovute alla presenza di numerosi cani tenuti in condizioni
di sporcizia, v. Cass. pen., sez. I, 15 novembre 1993, n. 10336, in questa
Rivista 1995, 124 o anche provenienti da stalle, gabbie o escrementi
di animali in numero rilevante, cfr. Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1996,
n. 678, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svolGimento del processo
1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza indica-
ta in epigrafe, ha dichiarato B.F.C. colpevole dei reati a lui
ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo
ha condannato, con la sospensione condizionale, alla pena
di Euro 100,00 di ammenda quanto al reato di cui al capo
a) della rubrica, ed alla pena di Euro 100,00 di ammenda,
quanto al reato di cui al capo b) della rubrica, oltre al
pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei
danni in favore della parte civile costituita.
All’imputato si rimprovera il reato previsto dall’art. 674
c.p. perchè, non provvedendo ad adeguata pulizia dei re-
cinti in cui custodiva i propri cani e dell’area cortiliva cir-
costante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali,
provocava esalazioni maleodoranti idonee a provocare
molestie ai condomini del conf‌inante Condominio “(Omis-
sis)” (capo a). In Canossa dal settembre 2008 al 7 luglio
2011 nonchè il reato previsto dall’art. 659 c.p. perchè, non
impedendo l’abbaiare e latrare continuo, anche notturno,
dei propri cani, disturbava le occupazioni ed il riposo dei
vicini, condomini del Condominio “(Omissis)”. In Canossa
dal settembre 2008 al luglio 2011.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, ha
proposto personalmente appello, convertito in ricorso per
cassazione, B.F.C., aff‌idando il gravame a tre motivi con i
quali deduce:
1) difetto di motivazione (in relazione all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e)), per errata affermazione di fatti e circo-
stanze non provate sia ai f‌ini della fattispecie di cui all’art.
674 c.p. che dell’art. 659 c.p., essendo stata omessa ogni
e qualsiasi valutazione della normale tollerabilità, della
non momentaneità della condotta, della priorità d’uso del
luogo, della tipologia della detenzione;
2) difetto di motivazione (in relazione all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e)), per errata valutazione della prova ex
art. 192 c.p.p. ed omessa valutazione dei fatti di riscontro
e negazione;
3) difetto di motivazione (in relazione all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e)), per omessa valutazione della prova do-
cumentale, essendo risultato comprovato che l’unità abi-
tativa della denunciante L. non avesse affaccio sul cortile
ove si trovavano i cani, mentre affacciava su una fogna a
cielo aperto che produceva grave, inteso e continuo odore;
per avere erroneamente ritenuto che l’imputato detenesse
cinque cani pur essendo provato di averne detenuto un
massimo di tre.
motivi dellA decisione
1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente
infondato e proposto fuori dai casi consentiti.
2. I motivi di gravame, essendo tra loro connessi, pos-
sono essere congiuntamente esaminati.
2.1. Dalla completa e corretta motivazione della sen-
tenza impugnata emerge come la penale responsabilità sia
stata fondata sulle precise e circostanziate dichiarazione
della denunciante, L.C..
La quale, in dibattimento, ha deposto affermando che
la sua abitazione è situata in uno degli edif‌ici condominiali
adiacenti all’abitazione del ricorrente e che, f‌in dall’anno
2008, si era verif‌icata una situazione “intollerabile”, tanto
da dover ricorrere, con il coniuge, alle cure di un psicolo-
go e ad assumere farmaci per riposare, a causa dei forti
cattivi odori (intensa puzza che penetrava nell’abitazione
impedendo di aprire le imposte) e del rumore costante
causati dalla presenza presso la dimora del B., di vari
cani, custoditi dall’imputato nel giardino (conf‌inante con
quello della L.).
In particolare, il continuo abbaiare (di giorno e di
notte) dei cani e l’odore determinato dalle deiezioni degli
stessi erano diventati, a partire da quell’anno, talmente
intollerabili che la L., dopo avere inutilmente richiesto
all’imputato di modif‌icare la situazione, si era rivolta dap-
prima ai vigili ed ai Carabinieri e successivamente anche
al Sindaco, tanto che in più occasioni erano intervenuti

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT