Corte di cassazione penale sez. III, 11 luglio 2014, n. 30579 (ud. 21 maggio 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2014
LEGITTIMITÀ
7. Sulla base delle suesposte considerazioni, pertanto,
il provvedimento impugnato, nonchè l’originario decreto
di sequestro emesso dal P.M. in data 12 settembre 2013,
devono essere annullati senza rinvio, con la conseguente
restituzione di quanto in sequestro in favore dell’avente
diritto, fatta eccezione dei documenti in dispositivo me-
glio indicati.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti
di cui all’art. 626 c.p.p. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 11 LugLio 2014, n. 30579
(ud. 21 maggio 2014)
pres. mannino – est. muLLiri – p.m. izzo (parz. diff.) – ric. barbera ed
aLtro
Prova penale y Disposizioni generali y Oggetto
della prova y Reati di cui all’art. 51, comma 3 bis,
c.p.p y Contestazione non estesa alla generalità de-
gli imputati y Disciplina di cui all’art. 190 bis c.p.p y
Applicazione anche ai coimputati per reati diversi.
. Qualora si proceda a carico di più soggetti ad alcuni
soltanto dei quali siano contestati delitti rientranti
nelle previsioni di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., il
disposto di cui all’art. 190 bis c.p.p. trova applicazione
anche nei confronti di quelli, tra i coimputati, i quali
siano chiamati a rispondere di delitti diversi. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 51; c.p.p., art. 190 bis; c.p.p., art.
210) (1)
(1) Pronuncia in merito alla quale non risultano editi precedenti
negli stessi termini. Per utili riferimenti in argomento si veda Cass.
pen., sez. VI, 18 giugno 2003, n. 26119, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed.
La Tribuna, che sottolinea come la disciplina ex art. 190 bis. c.p.p. si
applichi anche nell’ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione
dell’ istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del
giudice .
svoLgimento deL processo
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato.
- Il Barbera è stato giudicato colpevole della violazio-
ne dell’art. 73 T.U. stup. per avere ceduto a terzi 50 gr. di
cocaina e, per tale ragione, condannato ad una pena di 6
anni e 6 mesi di reclusione e 30.000 € di multa che la Corte
d’appello, con la decisione qui impugnata, ha confermato.
Al Florio è stata, invece, irrogata la pena di dodici
anni di reclusione (anch’essa confermata in secondo
grado) per avere violato gli artt. 74 e 73 T.U. stup. Gli si
contesta, infatti, di avere, in concorso con numerosi al-
tri soggetti, fatto parte di una organizzazione criminosa
dedita allo spaccio di stupefacente ed, in particolare, di
avere mantenuto i contatti con tale Ascone, acquistando
periodicamente cocaina, eroina e marijuana che poi aveva
immesso sul mercato in un arco di tempo compreso tra il
maggio 2001 e l’ottobre 2002 ed, inoltre, per avere, sempre
in concorso con altri, ceduto, nel medesimo periodo, so-
stanza stupefacente.
2. Motivi del ricorso
- Avverso la decisione di conferma della Corte d’appel-
lo, condannati hanno proposto ricorso, tramite i rispettivi
difensori, deducendo:
Barbera
1) violazione di legge penale e processuale in relazione
alla mancata riassunzione della prova testimoniale acqui-
sita prima del cambiamento del collegio.
In pratica, è accaduto che, nel corso del dibattimento,
vi è stato un mutamento del collegio giudicante a seguito
del quale vi è stata rinnovazione mediante lettura ancor-
ché la difesa del Barbera si fosse opposta. La decisione è
stata assunta dai giudici sulla base del disposto dell’art.
190 bis c.p.p.. Si fa, però, notare da parte del ricorrente
che, se è vero che il procedimento nel cui ambito il Bar-
bera è stato giudicato conosceva anche una contestazione
di art. 74 T.U. stup. (sì da rientrare tra i reati di cui all’art.
51 comma 3 bis c.p.p.), di certo il Barbera rispondeva solo
della violazione dell’art. 73 e, quindi, non era legittimata,
nei suoi confronti la rinnovazione mediante lettura.
Il ricorrente, nella eventualità non sia accolto il pre-
sente motivo, solleva eccezione di incostituzionalità del-
l’art. 190 bis, in relazione all’art. 3 cost. nella parte in cui
consente l’applicazione di un principio così limitativo del
diritto alla prova delle parti (in deroga all’art. 190 c.p.p.)
che, però, riguarda solo soggetti nei confronti dei quali si
proceda per determinati delitti;
2) violazione di norme sostanziali e processuali per
avere ritenuto la utilizzabilità delle intercettazioni an-
corché i decreti autorizzativi non fossero stati prodotti in
dibattimento. Il ricorrente ricorda che la mancata allega-
zione dei decreti era stata causata dal fatto che il giudizio,
dopo l’udienza preliminare, si era biforcato. Una grossa
fetta era stata trattata e decisa con rito abbreviato, l’altro
ramo riguarda gli odierni ricorrenti nei confronti dei quali
si è proceduto con le forme ordinarie.
È per tale ragione che, secondo il ricorrente, non è pos-
sibile applicare l’art. 270 c.p.p. visto che la norma si rife-
risce ad altri procedimenti mentre invece, nella specie, il
procedimento è il medesimo.
È ben vero che la Corte d’appello, rinnovando il giudi-
zio, ha disposto l’acquisizione (a cura dell’uff‌icio di procu-
ra Generale) dei decreti autorizzativi ma, nel fare ciò, ha
errato perchè la rinnovazione del dibattimento si sarebbe
giustif‌icata in caso di prova ritenuta inutilizzabile per una
violazione delle regole attinenti alla sua assunzione e non
per violazione di un divieto probatorio ex art. 191 c.p.p.
3) errata applicazione della legge e vizio motivazionale
in quanto l’affermazione di responsabilità non sarebbe
avvenuta “oltre il ragionevole dubbio”. Essa, infatti, si
fonda essenzialmente sul rilievo che l’imputato ed il ces-
sionario della droga (Ragalmuto Mammino Sauro) si sono
incontrati un po’ prima del rinvenimento della droga ben
occultata nel vano dello specchietto retrovisore dell’auto
del Ragalmuto ma ciò solo non legittima il convincimento
che la sostanza stupefacente fosse stata data al Ragalmuto
dal Barbera.

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