Corte di cassazione penale sez. II, 23 luglio 2014, n. 32619 (ud. 24 aprile 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2014
LEGITTIMITÀ
poiché riguarda il riconoscimento informale, comune-
mente def‌inito “individuazione di persona” (proprio per
distinguerlo dalla “ricognizione di persona”), al quale pa-
cif‌icamente non si applica la disciplina dell’art. 213 c.p.p.,
trattandosi di prova atipica, inquadrabile tra le prove non
disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 c.p.p.
1.3 Piuttosto va considerato che secondo la migliore dot-
trina la violazione dell’art. 213, comma 1, c.p.p. determina
una nullità relativa della ricognizione, per cui, essendo
intervenuta davanti al giudice dell’udienza preliminare,
in presenza del difensore, essa andava eccepita “prima
del suo compimento, ovvero, se ciò non è possibile, imme-
diatamente dopo”, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p.,
motivo per cui, in caso di mancata tempestiva eccezione,
l’atto rimane eff‌icace.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto il vizio per la
prima volta solo con l’atto di appello, sicchè la nullità della
ricognizione è rimasta sanata e, di conseguenza, la prima
censura è infondata.
1.4 Quanto poi all’inattendibilità del riconoscimento, la
censura è apodittica e, comunque, attinente al “merito”
dell’individuazione, in quanto relativa al suo risultato è
l’affermazione che il riconoscimento sarebbe stato inf‌icia-
to dalla distanza temporale del fatto. Va considerato che
la vittima ha reiteratamente riconosciuto l’imputato come
l’autore del reato (in sede investigativa, nell’immediatez-
za dei fatti, sulla base della visione delle foto segnaletiche,
peraltro descrivendone anche le caratteristiche f‌isiche; in
udienza preliminare, attraverso la ricognizione formale)
e che la doglianza di falsità dell’immagine mostrata alla
Morisco (la foto sarebbe stata scattata in epoca succes-
siva a quella in cui fu mostrata alla persona offesa) non ha
alcun riscontro negli atti processuali, così come accettati
dall’imputato con la richiesta di giudizio abbreviato subor-
dinato solo alla ricognizione di persona.
1.5 Quanto alla doglianza di mancata riapertura del-
l’istruttoria, proprio al f‌ine di acquisire tale foto, va ricor-
dato che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
ex art. 603, comma 2, c.p.p., è doverosa in caso di nuove
prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate
dalla legge o manifestamente superf‌lue o irrilevanti; diver-
samente, nell’ipotesi contemplata dall’art. 603, comma 1,
c.p.p., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il
giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità,
“di non poter decidere allo stato degli atti” ed una tale im-
possibilità può sussistere solo quando i dati probatori già
acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richie-
sto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso
possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero
sia di per sè oggettivamente idoneo ad inf‌iciare ogni altra
risultanza (sez. II, n. 31065 del 10 maggio 2012, Lo Bianco,
Rv. 253526; sez. II, n. 3458 del 1° dicembre 2005, Di Gloria,
Rv. 233391). La rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di
appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abban-
dono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige
la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la
sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
Va anche richiamata la costante giurisprudenza di que-
sta Corte in tema di giudizio abbreviato: poichè l’imputato,
presentando richiesta di rito abbreviato, ha accettato che il
procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori
acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero, egli non può poi
dolersi della mancata assunzione di nuova prova, nemmeno
se sopravvenuta e decisiva (tra le ultime, Cass., sez. II, n.
25659 del 18 giugno 2009, Rv. 244163); infatti, se è sempre
possibile, da parte dell’imputato che abbia richiesto il rito
abbreviato, sollecitare il giudice di appello all’esercizio del
potere di uff‌icio di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3, la non in-
compatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie
comporta che all’assunzione d’uff‌icio di nuove prove o alla
riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda
solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello lo ritenga
assolutamente necessario ai f‌ini della decisione (Cass., sez.
VI, 24 novembre 1993 n. 1944, ric. De Carolis). In def‌initiva
deve ritenersi escluso che la parte conservi un diritto pro-
prio a prove, alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto
della scelta del giudizio abbreviato, con la conseguenza che
deve escludersi che il mancato esercizio da parte del giudice
d’appello dei poteri d’uff‌icio sollecitati possa tradursi in un
vizio deducibile mediante ricorso per cassazione (sez. VI, n.
7485 del 16 ottobre 2008, Monetti, Rv. 242905) e che deve
ulteriormente negarsi un obbligo per il giudice di motivare
il diniego di tale richiesta (sez. II, n. 3609 del 18 gennaio
2011, Sermone, Rv. 249161).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La qualif‌icazione giuridica dei fatti è assolutamente
corretta, poiché la decisione rileva che se è vero che in un
primo tempo l’imputato intendeva commettere un furto
con destrezza, introducendosi nell’auto senza farsi notare
dalla conducente, nel momento in cui la donna si è accorta
della sua presenza ed ha opposto resistenza, tentando di
trattenere la borsa, l’imputato, anziché desistere dal pro-
posito criminoso, ha strappato la cosa di mano alla vittima,
imprimendo violenza sulla borsa; in tal modo si è consuma-
to un furto con strappo, punito dall’art. 624 bis c.p..
La motivazione adottata sul punto dalla Corte territo-
riale, pertanto, non è né illogica, né contraddittoria.
Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso dell’impu-
tato va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 23 LugLio 2014, n. 32619
(ud. 24 apriLe 2014)
pres. fiandanese – est. verga – p.m. baLdi (conf.) – ric. p.g. in proc.
pipino ed aLtro
Appello penale y Sentenza y Motivazione y Totale
riforma della sentenza di primo grado y Dimostra-
zione da parte del giudice d’appello dell’incomple-

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