Corte di cassazione penale sez. V, 24 luglio 2014, n. 32941 (ud. 19 maggio 2014)

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giur
6/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
è richiamato l’art. 129 c.p.p.), disposizione che consente
al giudice “sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se
questi non si oppongono” di pronunciare, prima del dibat-
timento, sentenza inappellabile di non doversi procedere,
se il reato è estinto o se l’azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita.
Rispetto a tale sentenza, i termini per proporre impu-
gnazione sono quelli previsti dall’art. 585 comma 1 lett.
A) c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a proce-
dimento in camera di consiglio e cioè quindici giorni; di
conseguenza essi scadevano per il Procuratore Generale
di Torino il 19 luglio 2013, avendo questi apposto il visto
sulla decisione il 4 luglio 2013.
In conclusione il ricorso interposto dalla parte pub-
blica il 5 agosto 2013 deve ritenersi tardivo.
3. In def‌initiva i ricorsi proposti dalle parti civili e dal
Procuratore Generale di Torino devono essere dichiarati
inammissibili; alla declaratoria di inammissibilità segue,
per legge, la condanna delle parti civili ricorrenti Matac-
chione Michele e Gottardo Eva al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibi-
lità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricor-
rente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 13 giugno
2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende,
di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00 per ciascuna. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. v, 24 LugLio 2014, n. 32941
(ud. 19 maggio 2014)
pres. duboLino – est. LignoLa – p.m. stabiLe (conf.) – ric. barbieri
Prova penale y Ricognizioni y Formali y Osservan-
za delle formalità previste dall’art. 213, comma 1,
c.p.p. y Nullità y Non eccepita nei termini di cui al-
l’art. 182, comma 2, c.p.p. y Possibilità di sanatoria
y Sussistenza.
. In tema di ricognizione formale di persona, la manca-
ta osservanza di taluna delle formalità previste dall’art.
213, comma 1, c.p.p., dà luogo ad una nullità non asso-
luta e, pertanto, sanata qualora non venga eccepita nei
termini stabiliti dall’art. 182, comma 2, c.p.p. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 213) (1)
(1) Nello stesso senso si esprime Cass. pen., sez. II, 27 settembre
2013, n. 40081, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna. Utili riferi-
menti in argomento si rinvengono in da Cass. pen., sez. II, 5 febbraio
1993, n. 1061, ibidem, che considera imprescindibile l’osservanza
delle formalità previste dagli artt. 213, 217 c.p.p. per le ricognizioni,
con conseguente nullità degli atti stessi per l’ipotesi contraria.
svoLgimento deL processo
1. Con sentenza resa in data 17 febbraio 2009, confer-
mata dalla Corte d’appello di Bari il 27 febbraio 2013, il
G.U.P. del Tribunale di Bari, all’esito di rito abbreviato con-
dizionato all’espletamento di formale ricognizione di per-
sona, condannava alla pena di giustizia Barbieri Vincenzo,
per il delitto di furto con strappo di una borsa contenente
denaro ed effetti personali, sottratta con violenza a Mori-
sco Teresa, dopo aver aperto lo sportello anteriore, lato
passeggero, dell’autoveicolo da lei condotto.
1.1 In particolare entrambi i giudici di merito riteneva-
no certa l’identif‌icazione dell’imputato, fondata sulla im-
mediata individuazione fotograf‌ica ad opera della persona
offesa, in fase investigativa, e sulla successiva ricognizione
personale.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione
l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Nicola
Quaranta, aff‌idato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’artico-
lo 606, lettera E, in relazione all’art. 213 c.p.p., con riferi-
mento all’eff‌icacia probatoria della ricognizione formale,
da ritenersi nulla, per l’omissione degli atti preliminari
previsti dalla norma processuale; sul punto si contesta il
richiamo alla giurisprudenza affermatasi in tema di inci-
dente probatorio, non applicabile al caso di specie.
Quanto all’individuazione fotograf‌ica, si rinnova la
censura di inattendibilità del suo esito, poiché alla denun-
ciante fu mostrata una foto scattata successivamente al
momento dei fatti. Inoltre si censura la mancata acquisi-
zione del documento, ai sensi dell’articolo 441, comma 5,
c.p.p., inutilmente sollecitata al giudice di primo grado;
inoltre si censura la motivazione del giudice di appello sui
dubbi espressi in sede di impugnazione, che non sono stati
eff‌icacemente fugati.
2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazio-
ne della decisione di appello, in ordine alla qualif‌icazione
giuridica del reato, il quale correttamente doveva essere
ricondotto al furto commesso con destrezza, essendo quel-
lo il reato progettato dall’imputato; poiché la resistenza
della vittima è insorta solo successivamente, allorché la
donna si accorse della sottrazione della borsa, ciò non con-
sentiva di conf‌igurare l’ipotesi di furto ex art. 624 bis c.p.
motivi deLLa decisione
1. Il ricorso va rigettato.
1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se i
vizi denunciati sono da escludere per ragioni diverse da
quelle indicate nella sentenza impugnata.
È infatti innegabile (essendo testualmente previsto
dal comma 3 della disposizione) che l’inosservanza della
procedura descritta dall’art. 213 c.p.p. determina la nul-
lità della ricognizione: il giudice invita chi deve eseguire
la ricognizione a descrivere la persona indicando tutti i
particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in prece-
denza chiamato a eseguire il riconoscimento; se, prima e
dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se ripro-
dotta in fotograf‌ia o altrimenti, la persona da riconoscere;
se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano
altre circostanze che possano inf‌luire sull’attendibilità
del riconoscimento. Anche per questo il secondo comma
prevede che il verbale dia atto degli adempimenti previsti
dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
1.2 La giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello
di Bari non è quindi applicabile alla fattispecie concreta,

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