Corte di cassazione penale sez. I, 11 agosto 2014, n. 35488 (ud. 4 giugno 2014)

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giur
6/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. i, 11 agosto 2014, n. 35488
(ud. 4 giugno 2014)
pres. cortese – est. cassano – p.m. X – ric. min. giust. in proc.
maranzano c. amm. penitenziaria
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Col-
loqui visivi e telefonici dei detenuti e degli inter-
nati con i f‌igli minori fruiti senza vetro divisorio y
Presupposti.
. Deve essere disposto l’allontanamento dei familiari
maggiorenni per la durata dei colloqui fruiti senza ve-
tro divisorio dal detenuto in regime ex art. 41 bis ord.
pen. con f‌igli o nipoti minori degli anni dodici. (Mass.
giugno 2000, n. 230, art. 73) (1)
(1) In argomento si vedano Cass. pen. sez.VI, 1° settembre 2010, n.
32569, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen. sez. I, 19
gennaio 2007, n. 1591, ibidem; Cass. pen. sez. I, 22 dicembre 2004, n.
49274, ibidem.
svoLgimento deL processo
1. Il 28 ottobre 2013 il Magistrato di sorveglianza di
Roma accoglieva il reclamo proposto da Gaetano Maranza-
no, detenuto sottoposto al regime previsto dall’art. 41 bis
L. n. 354 del 1975 e successive modif‌iche, avverso le mo-
dalità di svolgimento dei colloqui visivi con i f‌igli minori
degli anni dodici stabilite nel provvedimento ministeriale,
che, in caso di assenza di vetro divisorio, li limitava a dieci
minuti e non consentiva la presenza di altri familiari. Per
l’effetto disponeva l’immediata disapplicazione delle circo-
lari ministeriali, nella parte in cui prevedono l’allontana-
mento dei familiari maggiorenni per la durata dei colloqui
fruiti senza vetro divisorio con f‌igli o nipoti minori di anni
dodici, e annullava di conseguenza gli ordini di servizio
adottati dalla Casa Circondariale di Rebibbia N.C.
2. Il Magistrato di sorveglianza, premessa l’ammis-
sibilità del reclamo, osservava che la disapplicazione del
provvedimento ministeriale in parte qua trovava la sua
giustif‌icazione in molteplici parametri normativi.
La tutela della vita familiare è espressamente sancita
dalla Costituzione (artt. 2, 29, 30, 31) e trova ulteriori si-
gnif‌icativi presidi nell’art. 8 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e nell’art. 3 della Convenzione del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ratif‌icata con l. n.
176 del 1991).
La Corte Costituzionale ha, a sua volta, più volte af-
fermato la sussistenza del diritto dei genitori e dei f‌igli
minori ad una vita comune nel segno dell’unità della vita
familiare (sent. n. 341 del 1991 e 376 del 2000).
Tali principi sono recepiti anche dall’art. 28 ord. pen.
che impegna l’amministrazione penitenziaria a «mantene-
re, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli
internati con le famiglie».
È, inoltre, signif‌icativa la circostanza che anche i dete-
nuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale previsto
dall’art. 14 bis ord. pen. non possono subire compressioni
al proprio diritto ai colloqui con i familiari a causa del
regime restrittivo cui sono sottoposti.
Particolari e rigide modalità sono f‌issate per i detenuti
sottoposti al regime disciplinato dall’art. 41 bis ord. pen. per i
quali è previsto un colloquio visivo al mese in locali attrezzati
in modo da impedire il passaggio di oggetti. I colloqui devono
essere videoregistrati e sottoposti a controllo auditivo, previa
autorizzazione motivata da parte dell’Autorità giudiziaria
(art. 41 bis, comma 2 quater, lett. d.), ord. pen.).
In tale contesto, il divieto di far presenziare l’altro genito-
re al colloquio senza vetro divisorio tra il detenuto in regime
di 41 bis ed il f‌iglio (o il nipote) minore degli anni dodici co-
stituisce una grave compressione del rapporto familiare, in-
cide, menomando la, sull’esigenza di condivisione familiare,
determina traumi e disagi nel minore, tenuto conto del fatto
che si tratta di un rapporto al di fuori della quotidianità e,
per quanto riguarda i nipoti, di una relazione mediata dalle
f‌igure genitoriali o tutori e che li accompagnano.
3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricor-
so per cassazione, tramite l’Avvocatura dello Stato, il Mini-
stero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,
che, dopo avere ripercorso le vicende della normativa pri-
maria e secondaria in tema di colloqui visivi dei detenuti
con persone minorenni, lamenta violazione ed erronea
applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 354
del 1975 e successive modif‌iche. Osserva che, in materia
di ordinamento penitenziario, viene in rilievo la tutela dei
diritti soggettivi del detenuto e non di soggetti terzi, salvo
che ricorrano situazioni incidenti di rif‌lesso sulla posizione
soggettiva del detenuto. Tanto premesso, rileva che, nel
caso di specie, non si versa in tale ipotesi, atteso che l’al-
lontanamento degli altri familiari dalla sala dove si svolge
il colloquio, senza vetro divisorio, tra il detenuto in regime
di 41-bis e il minore degli anni dodici non determina la
lesione di posizioni di diritto soggettivo giuridicamente ri-
levanti facenti capo al detenuto stesso. Una volta garantito
il diritto del minore a mantenere il rapporto con il fami-
liare detenuto e salvaguardato, al contempo, il diritto del
detenuto a coltivare il rapporto con il minore, la mancata
presenza al colloquio con lo stesso dell’altro familiare che
lo accompagna non determina la lesione di una posizione
soggettiva del detenuto, bensì di un interesse giuridica-
mente rilevante a che si riproponga nella sala colloqui un
clima di familiarità. Si tratta di un interesse secondario e
non di rilievo costituzionale che non incide sulla sostanza
del rapporto parentale nei suoi contenuti fondamentali ed
è destinato a soccombere di fronte ad esigenze di sicurezza,
cui sono preordinate le modalità del colloquio.
motivi deLLa decisione
Il ricorso del Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro pro-tempore, è fondato.
1. Il Collegio è chiamato a stabilire se il colloquio tra il
detenuto sottoposto al regime previsto all’art. 41-bis ord.
pen. e il minore di anni dodici che si svolga, su richiesta,
negli ultimi dieci minuti senza il vetro divisorio debba
svolgersi in assenza degli altri familiari.

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