Corte di cassazione penale sez. IV, 28 agosto 2014, n. 36369 (c.c. 14 luglio 2014)

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giur
6/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
ca più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esi-
stente (sez. un., n. 62031 del 11 maggio 1993, P.M. in proc.
Amato, Rv. 193743; sez. un., n. 9616 del 24 marzo 1995, P.M.
in proc. Boido, Rv. 202018; sez. un., n. 42 del 13 dicembre
1995, P.M. in proc. Timpani Rv. 203093; sez. un., n. 29529
del 25 giugno 2009, P.G. in proc. Di Marino, Rv. 244110).
Ciò comporta che la necessaria verif‌ica circa l’esistenza
di un interesse concreto ed attuale al gravame va compiu-
ta, qualunque sia la parte che abbia esercitato il diritto di
impugnazione, “attraverso lo scrutinio concatenato della
pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specif‌ici
petita che avevano contraddistinto la posizione della par-
te; del mezzo di impugnazione attivato come congruente
alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievo-
li, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo
del gravame possono scaturire” (sez. un., n. 29529 del 25
giugno 2009, cit).
Nel caso di specie, se anche le aggravanti non fossero
conf‌igurabili, alcuna conseguenza deriverebbe dalla loro
rimozione sulla sorte del provvedimento cautelare in or-
dine al quale, in relazione ai reati - base provvisoriamente
conf‌igurati, alcuna questione è stata posta con i motivi di
gravame né con riferimento alla gravità indiziaria, che si
darebbe invero per presupposta, né con riferimento alle
esigenze cautelari.
Va allora chiarito che lo scopo dei procedimenti cau-
telari de libertate non consiste, né deve consistere, in
un’anticipazione del giudizio di merito, diversamente
vulnerandosi, quando sono in gioco i diritti della libertà
personale, la presunzione di non colpevolezza nel suo si-
gnif‌icato più sostanziale, ma perseguono il solo obiettivo
di assicurare protezione ad interessi di preminente rilievo
che risulterebbero compromessi in assenza dell’adozione
di cautele, essendo riservata la soluzione di ogni altra que-
stione, che non interessi l’an o il quomodo della cautela, al
giudizio di merito.
Va precisato che, nel caso di specie, l’interesse a stabilire
se le aggravanti contestate sussistano o meno non sarebbe
rinvenibile neppure con riferimento ai termini di durata
della custodia cautelare, in considerazione del fatto che, in
fase, la semplice contestazione dei reati base (art. 74 legge
stup.) comporta il ricorso al termine più lungo.
Gli unici casi, nella specie non ricorrenti, in cui può
sussistere un interesse a contestare la conf‌igurabilità o
meno di circostanze aggravanti, si hanno quando dette
circostanze, specie se “privilegiate”, incidano sul computo
della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata
dagli artt. 278 e 280 c.p.p., o incidano sulla competenza,
specie se funzionale, o determinino il ricorso a particolari
presunzioni (come nel caso dell’art. 7 della legge n. 203
del 1991) e più in generale quando dall’esistenza o meno
della circostanza aggravante dipenda in modo specif‌ico la
legittimità della disposta misura cautelare.
Consegue da ciò, ossia dalla mancanza dell’interesse
alla pronuncia richiesta, l’inammissibilità del ricorso.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136
della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono
elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamen-
to delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
Va disposto che copia del presente provvedimento
venga trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario
competente, a norma dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
c.p.p. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iv, 28 agosto 2014, n. 36369
(c.c. 14 LugLio 2014)
pres. zecca – est. bianchi – p.m. vioLa (diff.) – ric. p.g. in proc. picone
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Cosa pertinente al reato y Individuazione
y Patente di guida y Legittimità y Esclusione y Fatti-
specie in tema di sequestro della patente di guida
di conducente di autobus accusato di omicidio col-
poso.
. È da escludere la legittimità del sequestro preven-
tivo della patente di guida nei confronti di soggetto
accusato di omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, non potendosi
sostenere che esista un rapporto di effettiva e diretta
pertinenza tra il documento di abilitazione alla guida
ed il reato per cui si procede nè potendosi attribuire
al suddetto provvedimento alcuna effettiva f‌inalità di
prevenzione del pericolo di commissione di altri analo-
ghi reati, posto che esso non potrebbe comunque com-
portare il venir meno della validità dell’autorizzazione
amministrativa alla guida di autoveicoli, solo material-
mente incorporata nella patente, la cui funzione è solo
quella di attestare l’effettivo, avvenuto conseguimento
dell’autorizzazione medesima. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 253; c.p.p., art. 321) (1)
(1) Sull’inadeguatezza del sequestro, quale misura cautelare reale
idonea ad inibire comportamenti rilevanti sul piano penale, si veda
Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 1999, n. 4016, in questa Rivista 1999,
172. Sul tema, utili riferimenti, risalenti, ma pur sempre attuali, sono
offerti da Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 1977, n. 2796, in Arch. giur.
circ. 1978, 308, che ribadisce come il sequestro avente ad oggetto il
documento come tale, non è peraltro in grado di sospendere l’eff‌ica-
cia dell’autorizzazione amministrativa alla guida.
svoLgimento deL processo
1. In data 24 aprile 2014 il Tribunale di Reggio Emilia,
in accoglimento della richiesta di riesame proposta dalla
difesa di Picone Giuseppe, annullava il decreto di seque-
stro preventivo avente ad oggetto la patente di guida del
predetto Picone osservando che pur potendo “affermarsi
l’astratta conf‌igurabilità del contestato reato di omicidio
colposo”, tuttavia “il provvedimento adottato dal Gip si
traduce, nella sostanza, in una misura interdittiva che
inibisce un’attività personale e tale misura interdittiva

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