Corte di cassazione penale sez. un, 3 settembre 2014, n. 36848 (c.c. 17 luglio 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2014
LEGITTIMITÀ
cancelleria, in quanto la novazione legislativa, riconoscen-
do tale diritto al difensore nelle sole procedure di riesame
e di appello in materia di misure cautelari, ha confermato
l’assunto secondo cui l’art. 116 c.p.p. pone, come regola
generale, una mera possibilità e non un vero diritto del-
la parte interessata ad ottenere il rilascio di copia degli
atti. Il riferimento all’intero fascicolo processuale tenuto
presente nell’ordinanza irmpugnata, non consentirebbe
di verif‌icare, tra l’altro, la sussistenza dell’interesse della
parte, tenuto conto che l’art. 116 c.p.p. impone al giudice
di valutare l’interesse in modo specif‌ico per ogni singolo
atto. L’esclusione dell’interesse al rilascio delle copie del-
l’intero fascicolo discende dunque da una ricostruzione di
sistema che non presenta caratteri di eccentricità, ponen-
dosi all’interno di una corretta dialettica di valutazione
di interessi contrapposti, del tutto rispettosa dello stesso
spirito dell’art. 116 c.p.p. e dei principi che informano que-
sta materia, dovendosi considerare che il richiedente non
vanta alcun “diritto” alla copia, non trovandosi in alcuna
delle situazioni indicate dall’art. 43 disp. att. c.p.p. (si veda
sui medesimi principi anche sez. VI, n. 36167 del 9 aprile
2008 - dep. 19 settembre 2008, Acampora, Rv. 241909).
D’altra parte al giudice, ai f‌ini della decisione, rimane in-
tatto il potere di integrazione off‌iciosa delle prove previsto
dall’art. 507 c.p.p. per il dibattimento, a prescindere dalla
tipologia del rito (sez. II, n. 40724 del 18 settembre 2013 -
dep. 2 ottobre 2013, Riccio e altri, Rv. 256730).
4. Il sistema così ricostruito trova la sua coerente e cor-
rispondente ricostruzione nell’art. 16 sexies comma primo
D.L. n. 8 del 15 gennaio 1991, laddove la legge dispone che
il deposito del verbale illustrativo deve essere prodotto,
quando si deve procedere all’esame del collaboratore
“limitatamente alle parti di esso”, cioè del verbale illu-
strativo, che concernono la responsabilità degli imputati
nel procedimento; non vi è dunque alcun potere/dovere
di segretazione particolare per questa tipologia di atti
in capo al P.M. ovvero della possibilità di conf‌igurare un
onere processuale a suo carico di motivare l’esercizio dello
stesso. In sostanza a parere della Corte la disciplina previ-
sta dal combinato disposto degli art. 16 quater e 16 sexies
L. n. 42/91 si conf‌igura co e norma speciale rispetto all’art.
329 c.p.p. nel senso che la previsione specif‌ica della cono-
scibilità per “estratto” del contenuto dei verbali, anticipa
in via generale la previsione di una parte degli stessi non
ostensibile, che sotto questo prof‌ilo non possono essere
assimilati in base alla stessa disciplina normativa, alle
restanti dichiarazioni del verbale illustrativo ,che, sole,
entrano, alle condizioni sopra precisate, nel fascicolo del
pubblico ministero.
5. Alla luce delle sue poste considerazioni l’ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti tra-
smessi al tribunale di Napoli. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. un, 3 settembre 2014, n. 36848
(c.c. 17 LugLio 2014)
pres. santacroce – est. conti – p.m. destro (conf.) – ric. burba
Cassazione penale y Poteri della Cassazione y Re-
scissione del giudicato y Nuova disciplina y Applica-
bilità y Limiti.
giudizio in contumacia y Impedimento a compa-
rire y Processo in absentia y Nuova disciplina y Pro-
cedimenti antecedenti all’entrata in vigore della L.
28 aprile 2014, n. 67 y Disciplina della restituzione
nel termine per proporre impugnazione ex art. 175,
comma 2, c.p.p. y Applicabilità.
. La richiesta f‌inalizzata alla rescissione del giudicato,
di cui all’art. 625-ter c.p.p., che per la sua natura di
mezzo di impugnazione deve essere depositata nella
cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata
posta in esecuzione con allegazione dei documenti a
sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione
secondo la procedura camerale di cui all’art. 611 c.p.p.,
si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichia-
rata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis
c.p.p., come modif‌icato dalla legge 28 aprile 2014, n.
67. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 625 ter; c.p.p., art. 611;
c.p.p., art. 420 bis) (1)
. Ai procedimenti contumaciali trattati secondo la
normativa antecedente alla entrata in vigore della
legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la
disciplina della restituzione nel termine per proporre
impugnazione dettata dall’art. 175, comma 2, c.p.p. nel
testo previgente. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 175; c.p.p.,
art. 420 bis) (2)
(1, 2) In dottrina, si rimanda, per un approfondimento della nuova
disciplina sul processo in absentia introdotto dalla L. 28 aprile 2014,
n. 67, a GIUSEPPE LUIGI FANULI, Le nuove norme in tema di pro-
cesso in absentia, pubblicato in questo stesso fascicolo e D. POTETTI,
Sistema delle notif‌iche e nuovo processo in assenza dell’imputato:
una confusione da evitare, ibidem.
svoLgimento deL processo
1. Con richiesta di rescissione del giudicato proposta
ex art. 625-ter c.p.p. nell’interesse di Emiljano Burba,
depositata presso la Corte di cassazione in data 20 maggio
2014, il difensore e procuratore speciale avv. Massimo Pi-
sani sollecitava la revoca della sentenza di condanna alla
pena complessiva di 22 anni di reclusione pronunciata - in
parziale riforma della sentenza in data 22 aprile 2008 del
Tribunale di Torino - dalla Corte di appello di Torino in
data 21 aprile 2009, divenuta def‌initiva per mancata impu-
gnazione.
2. Si precisava che il condannato era stato arrestato
in Albania in data 21 aprile 2014 a seguito di domanda di
estradizione avanzata dal Governo Italiano fondata sull’or-
dine di esecuzione emesso in data 12 dicembre 2009, ex
art. 656, comma 1°, c.p.p., dalla Procura Generale presso
la Corte di appello di Torino.

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