Corte di cassazione penale sez. V, 23 settembre 2014, n. 38734 (ud. 29 aprile 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2014
Legittimità
corte di cassazione penaLe
sez. v, 23 settembre 2014, n. 38734
(ud. 29 apriLe 2014)
pres. marasca – est. oLdi – p.m. fraticeLLi (conf.) – ric. matarrese
Appello penale y Dibattimento y Rinnovazione
dell’istruzione y Mutamento del giudice y Omessa
rinnovazione delle prove assunte nella fase prece-
dente y Competenza del giudice d’appello alla rin-
novazione delle prove y Legittimità y Possibilità del
P.M. di avvalersi delle dichiarazioni rese ex ante
dai testimoni y Ammissibilità.
Reati fallimentari y Circostanze aggravanti y Plu-
ralità di fatti di bancarotta y Bilanciamento con le
attenuanti generiche y Esclusione y Erronea valu-
tazione da parte del giudice di appello y Ipotesi di
continuazione interna y Determinazione della rela-
tiva pena y Divieto di reformatio in peius y Insus-
sistenza.
. Nel caso di omessa rinnovazione, in primo grado, delle
prove assunte da un collegio giudicante diverso da quello
che ha poi pronunciato la sentenza, è legittimo che a
detta rinnovazione provveda il giudice d’appello come
pure che, trattandosi di prove testimoniali, il pubblico
ministero, nel corso del rinnovato esame dei testimoni, si
serva, per contestazioni, delle dichiarazioni da essi rese
in occasione della precedente assunzione. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 511; c.p.p., art. 525; c.p.p., art. 604) (1)
. In tema di reati fallimentari, non sussiste violazione
del divieto di “reformatio in peius” qualora, avendo
il giudice di primo grado ritenuto l’equivalenza tra le
attenuanti generiche e l’aggravante della pluralità dei
fatti prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1, L.F., il giudice
d’appello, escludendo (sia pur erroneamente) che la
pluralità dei fatti costituisca circostanza aggravante
ma considerandola come suscettibile soltanto di dar
luogo a “continuazione interna”, abbia operato un au-
mento di pena a tale titolo sulla pena base, dopo averla
determinata in misura ridotta rispetto a quella stabilita
dal giudice di primo grado, per effetto delle attenuanti
generiche, ritenute non più bilanciate dall’aggravante,
sì da pervenire comunque ad un risultato complessiva-
mente più favorevole per l’imputato (nella specie costi-
tuito dal fatto che la pena stabilita dal giudice di primo
grado in anni tre di reclusione era stata rideterminata
dalla corte d’appello nella misura complessiva di anni
due e giorni cinque di reclusione, della quale i giorni
cinque di reclusione costituivano l’aumento per la rite-
nuta continuazione interna). (Mass. Redaz.) (c.p., art.
81; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219) (2)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2007, n.
3613, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, secondo la quale in
tema di mutamento del giudice occorre ripetere l’assunzione della
prova, potendosi procedere alla lettura dei verbali assunti da altro
giudice solo successivamente all’esame della persona che le abbia
rese. Condivide il medesimo orientamento anche Cass. pen., sez. I, 23
settembre 2004, n. 37537, in questa Rivista 2005, 728.
(2) La sentenza, citata in parte motiva, Cass. pen., sez. un., 26 maggio
2011, n. 21039, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, ha affermato
che: “In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una
pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo
fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica,
dando luogo ad un concorso di reati, unif‌icati, ai soli f‌ini sanzionatori,
nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, L.
F., disposizione che pertanto non prevede, sotto il prof‌ilo strutturale,
una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una pe-
culiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria
di cui all’art. 81 c.p..”
svoLgimento deL processo
1. Con sentenza in data 20 novembre 2012 la Corte
d’Appello di Bari, in ciò confermando la decisione assunta
dal Tribunale di Trani (invece riformata in altre parti), ha
riconosciuto Massimo Matarrese responsabile del delitto
di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in
relazione al fallimento della società Confezioni MG dei
fratelli Matarrese s.n.c., della quale era stato socio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il
tramite del difensore, aff‌idandolo a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte
d’Appello, a fronte del motivo di gravame con cui la difesa
aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per
omessa rinnovazione delle prove assunte da un collegio
diverso da quello giudicante, anziché trasmettere gli atti
al primo giudice abbia provveduto essa stessa all’assun-
zione delle prove, così privando l’imputato di un grado di
giudizio.
2.2. Col secondo motivo il Matarrese denuncia inos-
servanza del divieto di reformatio in peius, così argomen-
tando: il Tribunale aveva applicato la pena di anni tre di
reclusione, avendo riconosciuto l’equivalenza delle atte-
nuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 219,
comma 2, n. 1) della legge fallimentare; la Corte d’Appello,
avendo negato alla pluralità dei fatti la natura di aggravan-
te, avrebbe dovuto limitarsi a ridurre la pena per effetto
delle attenuanti generiche: invece, dopo aver fatto ciò, ha
applicato un aumento di pena per continuazione interna,
in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

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